sabato 24 gennaio 2009

18.000 ASSENTI ! MI SCHIERO CON IL CONSIGLIO NAZIONALE

Tanti sono i Periti Agrari iscritti nei Collegi Provinciali di tutt'Italia.
Ma dove sono ?
Sono troppo presi dal lavoro quotidiano e non hanno tempo...o non hanno voglia e coraggio di affrontare la realtà della Categoria, oppure dimenticavo, sono contenti e soddisfatti della stato in cui ci troviamo.
Bene... deve essere proprio così e allora un plauso al Consiglio Nazionale, ai Consigli Regionali e ai Collegi Provinciali. Tutto è " OK", quindi mi scuso con il CNPA, se mi sono permesso qualche " leggera divagazione critica " E' stato un errore di valutazione della realtà e in 18.000 me lo hanno fatto capire.
Da oggi sono " schierato con il Consiglio Nazionale " perchè è l'unico che si fa carico dei nostri problemi, perchè è stato lungimirante nel cogliere i silenzi della Categoria e in questo stato di quasi totale abbandono ha reagito e lavorato per tutti noi.
Auguri e buon lavoro.
Periti AgrariLiberi

martedì 13 gennaio 2009

DUE NOVITA' IMPORTANTISSIME PER I PERITI AGRARI

Periti Agrari : soggetti certificatori nell'ambito della certificazione energetica degli edifici.

Ottimo lavoro del Consiglio Regionale dei Periti Agrari della Lombardia (Presidente Braga e Consiglire Nazionale Bertazzo) , che con successo è riuscito a fare inserire definitivamente anche la figura del " Perito Agrario" quale soggetto certificatore nell'ambito delle funzioni professionali della certificazione energetica degli edifici.
Positivo in questo delicato passaggio anche il supporto del Consiglio Nazionale, che con proprie autonome iniziative si è fatto portatore delle istanze della categoria .
( Questa è la buona notizia).


Geometri: Consiglio di Stato ( pronuncia del 30.12.2008 n. 6610) estende le competenze professionale al settore agrario e zootecnico .

Anche i Geometri potranno presentare i Piani di smaltimento dei liquami. E' stato infatti eliminato un divieto posto dalla provincia di Asti alle procedure di autorizzazione per lo spandimento dei liquami zootecnici in agricoltura. La norma provinciale imponeva una relazione tecnico agronomica di un agronomo, perito agrario, agrotecnico abilitato alla professione. La riserva è stata contestata dal Collegio dei Geometri di Asti e la Consulta ha accolto l'istanza: i geometri potranno fare i Piani di Smaltimento e la relativa consulenza tecnico-agronomica.

Un primo passo verso la unificazione dei periti agrari con i geometri, iniziativa tanto voluta e sbandierata dal Consiglio Nazionale dei Periti Agrari?

Bene, se questi sono i segnali di un positivo processo di costruttiva collaborazione dei geometri con i periti agrari , vi lascio immaginare dove finiremo nel prossimo futuro..........a lavorare per i geometri... che successo......e brava la nostra >Casta romana.

E adesso Consiglio Nazionanle dei Periti Agrari come la mettiamo.... cosa farete.......a Voi la palla.

L'Osservato Speciale ( Pm Tiraboschi)

( Questa è la cattiva notizia)

lunedì 5 gennaio 2009

IL BLOG DEL PERITO AGRARIO LIBERO

IL BLOG DEL " PERITO AGRARIO LIBERO" E' TUO, TUTTI POSSONO PARTECIPARE, SCRIVERE COMMENTI E INFORMARE. E' UN SISTEMA LIBERO, DEMOCRATICO, RISPETTOSO, EDUCATO E IRONICO.


CONTIAMO SULLA TUA PARTECIPAZIONE...." E' IMPORTANTE".


( peritoagrariolibero)
IL REPERTORIO DELLE ASSENZE DEL CNPA ( pubblicazione oggiornata on line)
( una breve nota alle sentenze che abbiamo pubblicato)
Sarà un caso, ma come al solito il Collegio Nazionale dei Periti Agrari è assente dalle iniziative che vengono promosse a tutela della nostra professione. ( Caro Segretario Nazionale, due iniziative che tutelano la categoria......e voi dove eravate????? assssssenti....non giustificati...boooocciati. " In risposta alle sue " balle" su il Perito Agrario n. 5 " vi dico la mia".
Ma mi faccia il piacere ............ Dimenticavo....che Lei non ha tempo per la categoria...mi scusi.....non voglio disturbare.
Da " l'osservato speciale" ( Pm. Tiraboschi)
Ciao a tutti.


CLAMOROSA SENTENZA DEL TAR MILANO.
ANNULLATA LA DELIBERA REGIONALE SULLA
CONSULENZA AZIENDALE
24 dicembre 2008.
E’ una sentenza che segnerà in via definitiva lo sviluppo della “Consulenza
Aziendale” (la Misura 114 dei PSR) quella pronunciata il 3 dicembre scorso (ma depositata ieri
pomeriggio) dal TAR Milano, al quale si erano rivolti gli Agrotecnici e gli Agrotecnici laureati
insieme ai Veterinari, con un congiunto ricorso.
Anche l’Ordine Nazionale dei Dottori Agronomi, con un separato ricorso era intervenuto nella
vicenda, opponendosi alla Regione.
Il TAR ha accolto quattro dei cinque motivi di censura (il quinto era, peraltro, di scarso rilievo) di
fatto “riscrivendo” le regole della Consulenza Aziendale della Lombardia, ma più in generale
dell’Italia tutta.
I precedenti: i PSR-Piani di Sviluppo Rurale delle Regioni prevedono tutti obbligatoriamente, per
il periodo 2007-2013 l’attivazione di Servizi di Consulenza Aziendale di natura privata, ma con un
sostegno pubblico indiretto, che si sostanzia in un contributo fino a 1.500,00  ad azienda/anno a
favore di quelle imprese agricole che si servano di un Organismo di Consulenza accreditato dalla
Regione.
E’ la prima volta che in Italia viene applicata una simile misura, in forma tanto generalizzata.
La Regione Lombardia, fra le primissime, con deliberazione della Giunta regionale del 19 maggio
2008 n. 8/7273 ha dettato le regole che gli Organismi di Consulenza debbono rispettare per ottenere
il riconoscimento regionale e così accedere indirettamente ai contributi pubblici.
Se non che queste regole sono state ritenute -ed a ragione- illegittime degli Ordini professionali
degli Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati e dei Veterinari (ed anche degli Agronomi) i quali,
dopo avere inutilmente diffidato la Regione a modificare il bando, hanno proposto ricorso al TAR
Milano chiedendo l’annullamento di tutte le parti del bando ritenute lesive delle prerogative
professionali.
Posto che le censure sollevate riguardavano sostanzialmente il potere delle Regioni di legiferare e
normare gli ambiti delle professioni intellettuali, la sentenza è di interesse per tutte le categorie
libero-professionali e costituisce un precedente che peserà nel disegnare l’equilibrio delle
competenze fra Stato e Regioni.
L’udienza di merito si è svolta il 3 dicembre scorso e nella odierna giornata è stata depositata la
sentenza n. 5963/08 che riconosce pressoché tutte le censure sollevate, annullando gran parte
della deliberazione regionale; di seguito si riassumono le modifiche per annullamento che la
sentenza porta alla deliberazione regionale n. 8/7273 del 19.5.2008 relativa alla Misura 114:
1. I tecnici che operano nella Consulenza Aziendale devono essere sempre iscritti in un Albo,
mentre la Regione aveva stabilito che l’iscrizione non sempre fosse richiesta.
Questo aspetto è di particolare rilievo -e peserà anche nei bandi delle restanti Regioni- perché
stabilisce che la Consulenza Aziendale è attività libero-professionale e, per svolgerla, è
sempre obbligatoria l’iscrizione nell’Albo che, pertanto, diventa l’elemento discriminante.
2. Nessuna esperienza, ulteriore all’iscrizione all’Albo, può essere richiesta ad un
Agrotecnico, od un Veterinario ovvero ad un altro libero professionista iscritto in un Albo (la
Regione chiedeva da tre a sei anni di esperienza obbligatoria).
E’ questo l’aspetto più rilevante perché, con esso, è stato sancito che le Regioni non possono
interferire con la competenza statale in materia di Albi professionali e professioni
intellettuali.
La sentenza ha infatti stabilito che se un soggetto è in possesso di una abilitazione statale
all’esercizio di una professione intellettuale le Regioni non possono imporgli il possesso di
requisiti ulteriori (nel caso di specie relativi alla frequenza obbligatoria di corsi e ad un periodo
pluriennale di esperienza): dunque chi è agrotecnico o veterinario, agronomo o perito agrario lo è
nella stessa identica misura sia che svolga la professione in Lombardia che in Sicilia, e le
Regioni non possono imporre percorsi ulteriori di accreditamento.
3. Da quanto sopra ovviamente ne consegue che i liberi professionisti non sono obbligati a
frequentare corsi regionali di formazione (la Regione aveva imposto un tale obbligo).
Sotto l’aspetto tecnico, della Consulenza Aziendale agraria e veterinaria, la sentenza n. 5963/08 ha
affermato in maniera inequivocabile che:
- la Consulenza aziendale è attività libero-professionale, quindi con obbligo di iscrizione
nell’Albo per i tecnici che la praticano;
- che agli Agrotecnici, agli Agrotecnici laureati ed ai Veterinari, oltrechè agli altri liberi
professionisti, nulla di ulteriore può essere loro imposto per esercitare le attività che l’Albo
stesso autorizza a svolgere;
gli effetti di questa decisione, infine, miglioreranno notevolmente la qualità della Consulenza
erogata, perché vengono automaticamente espulsi dal mercato dei servizi tutti i soggetti scarsamente
preparati e le strutture pseudo-sindacali, prive di qualunque specifica preparazione ed abilitazione.
I Presidenti delle due categorie professionali ricorrenti, Roberto Orlandi per gli Agrotecnici e
Gaetano Penocchio per i Veterinari, hanno espresso viva soddisfazione per l’esito del giudizio,
auspicando che ora si possa riprendere con la Regione Lombardia un dialogo proficuo, basato sul
rispetto dei ruoli di ciascuno.
I due Presidenti hanno altresì espresso la certezza che la giurisprudenza del TAR Milano orienterà
anche l’operato delle altre Regioni italiane che ancora debbono emanare i bandi sulla Consulenza
Aziendale.
IL TAR LOMBARDIA CHIARISCE CHE I PUA
(PIANI DI UTILIZZAZIONE AGRONOMICA)
SONO ATTIVITA’ PROFESSIONALE
10 dicembre 2008. E’ questa, in sintesi, quanto si ricava dall’Ordinanza n. 1768/2008 (pronunciata
il 3 dicembre scorsa ma depositata oggi) al TAR Milano, al quale si erano rivolti i Collegi
provinciali degli Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati della Lombardia (appoggiati dal Collegio
Nazionale) insieme ad alcuni Collegi provinciali dei Periti agrari e dei Periti agrari laureati della
Lombardia , coordinati dal Consiglio Regionale dei Periti Agrari della Lombardia(in dissidio rispetto al loro Collegio Nazionale, che non era intervenuto nella vicenda).
I precedenti. Con la Legge Regionale n. 37/1993 la Lombardia aveva previsto misure per limitare
lo smaltimento di liquami nei terreni e così ridurre l’inquinamento della falda acquifera con i nitrati,
un problema già allora molto sentito.
In particolare la Regione aveva previsto che sui terreni agricoli potessero essere smaltiti liquami in
una quantità pari alla capacità del terreno di assorbirli, senza creare problemi di inquinamento alle
acque; dunque le aziende zootecniche ed agricole che intendevano effettuare smaltimenti dovevano
presentare un “PUA-Piano di Utilizzo Agronomico” redatto e sottoscritto da un Agrotecnico, da un
Agrotecnico laureato oppure da un Perito agrario ovvero da un altro professionista del settore in
possesso di abilitazione professionale.
L’introduzione dei PUA ha poi dato buoni effetti rispetto alla riduzione degli inquinanti e, perciò,
aveva prodotto vivo stupore la recente decisione della Regione di disattendere (con una semplice
deliberazione) i principi contenuti nella sua stessa legge regionale n. 37/1998, in pratica
consentendo a ciascun imprenditore agricolo o zootecnico di redigere in seconda battuta i PUA
direttamente e senza alcun controllo tecnico.
Contro una simile decisione della Giunta Regionale, che andava in contrasto con la stessa L.R. n.
37/1993, i Collegi professionali degli Agrotecnici e dei Periti agrari della Lombardia (con il
supporto del Collegio Nazionale degli Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati) avevano impugnato
gli atti innanzi al TAR Milano, chiedendone la sospensiva.
La Camera di Consiglio si è svolta il 3 dicembre scorso, con successivo deposito dell’Ordinanza in
data odierna.
Nel decidere sulla richiesta di provvedimento cautelare richiesto dai Collegi ricorrenti i Giudici
amministrativi hanno inteso negarla, ma sulla base di un principio favorevolissimo ai Collegi
ricorrenti; precisamente così recita la motivazione:
“... considerato che gli atti impugnati non sono in grado, nell’immediato, di produrre alcun effetto
pregiudizievole nei confronti dei ricorrenti in quanto, come riconosciuto dalla stessa
amministrazione, “in prima fase ossia sino al 31.12.08” i piani di utilizzazione economica
“dovranno essere firmati da un professionista”. Ritenuto pertanto che non sussistono i presupposti
per l’accoglimento della domanda cautelare per difetto del periculum ...”
e dunque il TAR non ha concesso il provvedimento cautelare sulla base del fatto che, al momento,
non vi sarebbe “nulla da sospendere” (manca cioè il “periculum in mora”) in quanto è stato stabilito
che sino al 31 dicembre 2008 i PUA possono essere presentati solo se firmati da un libero
professionista, sia esso Agrotecnico, Agrotecnico laureato ovvero Perito agrario.
Posto che i PUA presentati in questi giorni ovvero entro il 31 dicembre 2008 “valgono” per il
2009, ciò significa che l’Ordinanza del TAR Milano fa salve tutte le prerogative professionali
delle categorie ricorrenti, mentre entro il prossimo anno il TAR certamente pronuncerà la sentenza
di merito.
Molto soddisfatto si è dichiarato Roberto Orlandi, Presidente del Collegio Nazionale degli
Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati e il Presidente del Consiglio Regionale dei Periti Agrari della Lombardia Mario Braga. L’Ordinanza del TAR Milano ha
definitivamente chiarito quanto da noi sempre sostenuto, e precisamente che i PUA -per il loro
contenuto- rappresentano una competenza professionale, fra l’altro volta a garantire un interesse
pubblico, legato alla salubrità delle acque e dell’ambiente, laddove una simile attività non può
essere demandata al libero arbitrio delle stesse imprese agricole che producono i reflui da smaltire,
a pena di futuri gravi danni ambientali”.
Il TAR Milano ha chiarito - che siamo in presenza di un qualificato elaborato
professionale e che, dunque, sino a tutto il 2009 i PUA potranno essere validamente presentati solo
se sottoscritti da liberi professionisti con adeguata preparazione”.