lunedì 23 febbraio 2009

ALCUNE RIFLESSIONI PER IL CONSIGLIO REGIONALE DEI PERITI AGRARI DELLA LOMBARDIA DEL 28 FEBBRAIO.

Come è ormai consuetudine, la riunione del Consiglio Regionale dei Periti Agrari della Lombardia è un momento importante della categoria ed è atteso per i temi all'ordine del giorno che rivestono particolare importanza per la nostra professione. E' importante segnalare il ritorno del Collegio di Mantova nella compagimne del Consiglio Regionale, al quale esprimiamo il nostro benvenuto e l'augurio di un fattivo lavoro per la categoria. Siamo compiaciuti, perche così i "Romani" smetteranno di fomentare le polemiche per dividere ad arte la nostra Regione.
Aspettiamo altresì con pazienza, il ritorno del Collegio di Cremona, anche perchè gli iscritti sono con il Consiglio Regionale ( adesioni e solidarietà non mancano) diamo tempo al tempo.
La Lombardia dei periti agrari, oggi è riferimento a livello Nazionale della " voglia di cambiare", di " rinnovarsi" di essere propositiva con le altre categorie tecniche ( agrotecnici e agronomi).
A questo nuovo corso, che qualche timore sta creando, la categoria attende precise e concrete scelte per il futuro della nostra professione:
- UN NO CHIARO A PROPOSTE INSENSATE DI COSTITUZIONE DI CATEGORIE UNIFICATE CON I PERITI INDUSTRIALI E GEOMETRI (PROPOSTA DI LEGGE VITALI - pubblicata di seguito);
- UN SI' PROPOSITIVO PER INIZIATIVE CON GLI AGROTECNICI E AGRONOMI, COME PERALTRO HANNO FATTO I DOTTORI COMMERCIALISTI CON I RAGIONIERI COMMERCIALISTI;
- UN SI' ALLA MODIFICA DEI CRITERI ELETTIVI DEI NOSTRI RAPPRESENTANTI A LIVELLO NAZIONALE E TERRITORIALE: PIU' RAPPRESENTATIVITA' E LIMITE DEI MANDATI AL MASSIMO DUE ;
- UN MAGGIORE COORDINAMENTO DELLE INIZIATIVE A TUTELA DELLA PROFESSIONE TRA IL CONSIGLIO REGIONALE E CONSIGLIO NAZIONALE;
- UN MAGGIOR COORDINAMENTO DELLE INIZIATIVE DEI CONSIGLI E/O COORDINAMENTI REGIONALI.

Al consiglio un augurio di buon lavoro.

(Proposta di Legge )
CAMERA DEI DEPUTATI N. 1590

PROPOSTA DI LEGGE
d’iniziativa del deputato VITALI
Disciplina delle professioni intellettuali
Presentata il 31 luglio 2008
ONOREVOLI COLLEGHI ! — È dai primi anni
novanta che si continua a parlare di una
riforma degli Ordii professionali italiani
senza che sia stato mai raggiunto un
accordo politico che abbia portato a concludere
i numerosi tentativi che nel tempo
sono stati avviati.
Il presente provvedimento si pone
l’obiettivo di stabilire i princìpi fondamentali
della legislazione statale sulle professioni
liberali, da una parte riconoscendo il
ruolo essenziale degli Ordini per la regolamentazione,
l’organizzazione e il controllo
delle varie professioni e, dall’altra,
assicurando maggiore certezza e qualità
della prestazione professionale, a tutto
beneficio dei clienti.
Il testo si suddivide in otto capi comprendenti
37 articoli.
Il primo capo fa riferimento all’oggetto
ed ai princìpi generali che disciplinano
l’ordinamento delle professioni intellettuali,
in attuazione dell’articolo 117 della
Costituzione e nel rispetto dei vincoli derivanti
dall’ordinamento comunitario.
L’articolo 1, al comma 3, definisce
professione intellettuale come attività economica,
anche organizzata, diretta al compimento
di atti e alla prestazione di servizi
o di opere a favore di terzi e, in via
prevalente, mediante lavoro intellettuale.
All’articolo 3 si individuano i princìpi
fondamentali; più precisamente si statuisce
che le leggi ed i regolamenti, dello
Stato e delle regioni, ai sensi degli articoli 4,
33, 35, 41, 117 e 118 della Costituzione, si
conformano ad alcuni princìpi fondamentali,
come garantire e tutelare la concorrenza,
in attuazione dell’articolo 41 della
Costituzione e dei trattati europei (lettera
a)), tutelare i diritti e gli interessi generali
connessi con l’esercizio professionale, favorendo
la prestazione da parte di privati di
attività di interesse generale in attuazione
Atti Parlamentari — 1 — Camera dei Deputati
XVI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI
del principio di sussidiarietà, ai sensi dell’articolo
1 della Costituzione (lettera b)), e
così via.
L’articolo 4 prevede alcuni princìpi specifici.
Il capo II della proposta di legge si
occupa della trasformazione di Ordini e
collegi, e in particolare all’articolo 5 prevede
l’unificazione delle categorie professionali
dei geometri, dei periti agrari e dei
periti industriali nell’Ordine dei tecnici
laureati per l’ingegneria e all’articolo 6 che
i collegi degli infermieri professionali, degli
assistenti sanitari e delle vigilatrici
d’infanzia di cui alla legge 29 ottobre 1954,
n. 1049, assumano la denominazione di
Ordini professionali delle professioni sanitarie
infermieristiche.
Il capo III si riferisce ai princìpi comuni
organizzatavi per gli ordinamenti di
categoria. L’articolo 7, al comma 1, stabilisce
che il professionista si iscrive all’albo
del luogo ove ha domicilio professionale.
L’articolo 8 prevede che coloro che
esercitano una professione per la quale è
necessaria l’iscrizione all’albo sono organizzati
in Ordine professionale, con compiti
di rappresentanza istituzionale, ferme
restando le funzioni di rappresentanza
proprie dei sindacati relativamente ai rispettivi
iscritti, che sono distinte da quelle
degli Ordini. L’articolo 9, al comma 1,
disciplina l’organizzazione dell’Ordine territoriale.
L’articolo 10 disciplina i compiti dell’Ordine
territoriale e determina, nel rispetto
del bilancio preventivo, il contributo
obbligatorio annuale che deve essere corrisposto
da ogni iscritto per il finanziamento
dell’Ordine stesso.
L’articolo 11 disciplina l’organizzazione
del Consiglio nazionale.
L’articolo 12 dispone che gli ordinamenti
di categoria prevedono i criteri sulla
base dei quali l’Ordine territoriale può
stabilire indennità per i membri dei diversi
organi al fine di assicurare lo svolgimento
del mandato senza pregiudizio
economico, nonché le modalità di elezione
del Consiglio nazionale e del consiglio
dell’Ordine territoriale, prevedendo le ipotesi
di ineleggibilità, incompatibilità e decadenza
e le modalità dei relativi subentri.
Al capo IV si prevedono disposizioni
comuni all’esercizio delle professioni intellettuali.
L’articolo 13 reca disposizioni per
l’esercizio della professione.
L’articolo 14 si riferisce ai liberi professionisti,
stabilendo che la professione è
esercitata, sulla base dei requisiti stabiliti
dagli ordinamenti di categoria, in forma
individuale e in forma associata o societaria
ai sensi di quanto previsto dal capo
VII. Inoltre la legge stabilisce le professioni
il cui esercizio è compatibile con la prestazione
di lavoro subordinato, predisponendo
apposite garanzie per assicurare
l’autonomia e l’indipendenza di giudizio,
intellettuale e tecnica, del professionista
nonché l’assenza di conflitti di interessi
anche in caso di rapporto a tempo parziale.
L’articolo 15 stabilisce che i professionisti
dipendenti esercitano la professione
in conformità alle disposizioni della legge,
fatte salve le incompatibilità previste dagli
ordinamenti di categoria e dalla legge.
L’articolo 16 prevede disposizioni per il
tirocinio e l’esame di Stato.
L’articolo 17 stabilisce che gli ordinamenti
di categoria possono istituire apposite
scuole di alta formazione per i professionisti
e i tirocinanti, ovvero possono
prevedere i criteri sulla base dei quali
l’Ordine territoriale, nel rispetto delle direttive
del Consiglio nazionale, può istituire
tali scuole, anche mediante convenzioni
e con la partecipazione di amministrazioni
pubbliche, istituti di formazione,
casse di previdenza, sindacati e associazioni
di professionisti.
L’articolo 20 prevede disposizioni in
materia di regime tariffario. Le tariffe,
previa istruttoria con i soggetti interessati,
sono stabilite, per le sole attività riservate
rese nell’interesse generale, con decreto
del Ministro della giustizia, di concerto
con il Ministro competente sul settore
economico di riferimento della professione.
L’articolo 21 prevede norme previdenziali.
Atti Parlamentari — 2 — Camera dei Deputati — 1590
XVI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI
Il capo V reca norme relative al codice
deontologico e alle sanzioni disciplinari stabilite
dall’ordinamento di categoria.
Il capo VI dispone il riconoscimento
delle associazioni professionali non regolamentate.
Il capo VII disciplina le società e associazioni
tra professionisti.
L’articolo 32, in particolare, stabilisce
che è consentita la costituzione di società
per l’esercizio di attività professionali,
che possono essere ammesse a godere di
agevolazioni fiscali, secondo i tipi previsti
dal codice civile e dalla legislazione vigente.
Infine il capo VIII reca le norme finali.
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XVI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI
PROPOSTA DI LEGGE
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CAPO I
OGGETTO E PRINCÌPI
ART. 1.
(Oggetto).
1. La presente legge disciplina l’ordinamento
delle professioni intellettuali in
attuazione dell’articolo 117 della Costituzione
e nel rispetto dei vincoli derivanti
dall’ordinamento comunitario.
2. La disciplina dei princìpi fondamentali
degli ordinamenti delle professioni
intellettuali, ai sensi degli articoli 33, 35,
41, 117 e 118 della Costituzione e dei
princìpi comunitari in tema di concorrenza,
spetta alla legislazione esclusiva
dello Stato. La disciplina delle professioni
intellettuali in tema di formazione e di
organizzazione di particolare rilievo regionale
spetta alle regioni.
3. Per professione intellettuale si intende
l’attività economica, anche organizzata,
diretta al compimento di atti e alla
prestazione di servizi o di opere a favore
di terzi esercitata, abitualmente e in via
prevalente, mediante lavoro intellettuale.
ART. 2.
(Definizioni).
1. Ai fini della presente legge si intende:
a) per « professione », la professione
intellettuale, come definita ai sensi dell’articolo
1, comma 3;
b) per « professione ordinistica », la
professione per lo svolgimento della quale
la legge richiede l’iscrizione ad albi previo
superamento dell’esame di Stato e accer-
Atti Parlamentari — 4 — Camera dei Deputati — 1590
XVI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI
tamento del possesso degli altri requisiti ai
sensi di legge;
c) per « professione associativa », ogni
altra attività professionale che non sia
ricompresa nelle professioni di cui all’articolo
2229 del codice civile o che sia
oggetto di almeno un’associazione professionale
iscritta nel Registro di cui all’articolo
28;
d) per « libero professionista », colui
che esercita una professione in forma
indipendente;
e) per « professionista dipendente », il
soggetto che esercita la professione nelle
forme del lavoro subordinato;
f) per « professionista », il libero professionista
e il professionista dipendente;
g) per « categoria », l’insieme dei professionisti
che esercitano la medesima professione
con lo stesso titolo professionale;
h) per « esercizio professionale »,
l’esercizio della professione;
i) per « prestazione professionale », la
prestazione del professionista in qualunque
forma resa;
l) per « legge », la legge e gli atti
equiparati dello Stato;
m) per « ordinamento di categoria »,
le disposizioni normative che regolano
competenze, condizioni, modalità e compensi
per l’esercizio della professione di
interesse generale;
n) per « Ordine professionale », il
Consiglio nazionale e gli Ordini territoriali
di cui all’articolo 9;
o) per « Consiglio nazionale », il Consiglio
nazionale dell’Ordine professionale;
p) per « esame di Stato », l’esame,
anche in forma di concorso, previsto per
l’accesso alle professioni ai sensi dell’articolo
33, quinto comma, della Costituzione;
q) per « consiglieri », i membri del
Consiglio nazionale e del consiglio dell’Ordine
territoriale;
Atti Parlamentari — 5 — Camera dei Deputati — 1590
XVI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI
r) per « associazioni professionali »
le associazioni professionali di cui all’articolo
26;
s) per « sindacati », i sindacati dei
professionisti;
t) per « riserva professionale », le attività
che la legge stabilisce debbano essere
esercitate soltanto da iscritti ad albi professionali.
ART. 3.
(Princìpi fondamentali).
1. Le leggi e i regolamenti dello Stato e
delle regioni nelle materie di cui alla
presente legge, ai sensi degli articoli 4, 33,
35, 41, 117 e 118 della Costituzione, si
conformano ai seguenti princìpi fondamentali:
a) garantire e tutelare la concorrenza,
in attuazione dell’articolo 41 della
Costituzione e dei trattati europei;
b) tutelare i diritti e gli interessi
generali connessi con l’esercizio professionale,
favorendo la prestazione da parte di
privati di attività di interesse generale in
attuazione del principio di sussidiarietà, ai
sensi dell’articolo 118 della Costituzione;
c) prevedere che l’accesso alle professioni
intellettuali sia libero, in conformità
al diritto comunitario, senza vincoli
di predeterminazione numerica, salvo
quanto previsto alla lettera h), e favorire
l’accesso delle giovani generazioni alle professioni
stesse attraverso un esame di
Stato che consista nella verifica dell’effettività
e dell’utilità del tirocinio svolto;
d) valorizzare e razionalizzare l’attività
delle professioni intellettuali, quale
componente essenziale dell’economia della
conoscenza e dello sviluppo del Paese, con
politiche specifiche e attraverso la consultazione
periodica sulle grandi scelte economiche
e sociali del Paese;
e) garantire la libertà di concorrenza
dei professionisti e il diritto degli utenti a
un’effettiva e informata facoltà di scelta e
a un adeguato livello qualitativo della
prestazione professionale;
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XVI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI
f) individuare, sulla base degli interessi
pubblici meritevoli di tutela, le professioni
intellettuali affini da unificare in
un solo Ordine o albo professionale, in
modo tale che ne derivi una riduzione di
quelli già previsti dalla legislazione vigente,
e riconoscere le nuove professioni in
forma associativa, fermo restando il divieto
di istituzione di nuovi Ordini salvo
che in materia di riconoscimento di diritti
costituzionali;
g) riorganizzare le attività riservate a
singole professioni regolamentate limitandole
a quelle strettamente necessarie per
la tutela di diritti costituzionalmente garantiti
e per il perseguimento di finalità
primarie di interesse generale, previa verifica
dell’inidoneità di altri strumenti diretti
a raggiungere il medesimo fine e
rivedendo le riserve già previste dalla
legislazione vigente;
h) conformemente ai principi di proporzionalità
e di salvaguardia della concorrenza,
prevedere la possibilità di limitate
e specifiche ipotesi di predeterminazione
numerica, nei soli casi in cui le
attività professionali siano caratterizzate
dall’esercizio di funzioni pubbliche o dall’esistenza
di uno specifico interesse generale,
per una migliore tutela della domanda
di utenza, alla limitazione del numero
dei professionisti che possono esercitare,
in particolare per quanto concerne
i notai e i farmacisti;
i) prevedere che l’esercizio dell’attività
sia fondato sull’autonomia e sull’indipendenza
di giudizio, intellettuale e tecnica,
e sulla responsabilità del professionista;
l) prevedere che la professione possa
essere esercitata in forma individuale o in
forma associata o in forma societaria;
prevedere apposite garanzie a tutela dell’autonomia
e dell’indipendenza intellettuale
e tecnica del professionista anche
per prevenire il verificarsi di situazioni di
conflitto di interessi; prevedere, in relazione
ai casi di rapporto di lavoro subordinato,
le ipotesi in cui l’iscrizione a
Ordini, albi o collegi è obbligatoria o
Atti Parlamentari — 7 — Camera dei Deputati — 1590
XVI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI
compatibile con lo stesso, con riferimento
alle attività riservate;
m) assicurare, qualunque sia il modo
o la forma di esercizio professionale,
un’adeguata tutela degli interessi pubblici
generali eventualmente connessi all’esercizio
stesso, il rispetto delle regole deontologiche,
la diretta e personale responsabilità
del professionista nell’adempimento
della prestazione e per il risarcimento del
danno ingiusto che dall’attività del professionista
sia eventualmente derivato;
n) consentire la pubblicità a carattere
informativo, con esclusione della pubblicità
comparativa e negativa, improntata a
trasparenza e a veridicità, relativamente ai
titoli e alle specializzazioni professionali,
alle caratteristiche del servizio professionale
offerto e ai costi complessivi delle
prestazioni;
o) prevedere che il corrispettivo della
prestazione sia consensualmente determinato
tra le parti, anche pattuendo compensi
parametrati al raggiungimento degli
obiettivi perseguiti; garantire il diritto del
cliente alla preventiva conoscenza del corrispettivo
ovvero, se ciò non è possibile,
all’indicazione di una somma individuata
nel minimo e nel massimo; prevedere, a
tutela del cliente, l’individuazione generale
di limiti massimi dei corrispettivi per ciascuna
prestazione;
p) prevedere l’assicurazione obbligatoria
per la responsabilità civile del singolo
professionista ovvero della società professionale,
con un massimale adeguato al
livello di rischio di causazione di danni
nell’esercizio dell’attività professionale ai
fini dell’effettivo risarcimento del danno,
anche in caso di attività svolta da dipendenti
professionisti; prevedere la possibilità
per gli Ordini, gli albi e i collegi e per
le associazioni riconosciute di negoziare
per i propri iscritti le condizioni generali
delle polizze, anche stipulando un idoneo
contratto operante per tutti gli iscritti,
previa procedura di gara conforme alla
normativa comunitaria in materia di affidamento
di servizi e fatta salva la facoltà
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di ogni iscritto di aderire; introdurre l’obbligo
per il professionista di rendere noti
al cliente, all’atto di assunzione dell’incarico,
gli estremi della polizza e il relativo
massimale;
q) per una corretta, informazione del
cliente e per tutelarne l’affidamento, prevedere
l’obbligo per il professionista di
indicare la propria appartenenza a Ordini,
collegi o associazioni professionali e di
fornire indicazioni sulla sua specifica
esperienza, sui titoli di studio e professionali
posseduti nonché sull’esistenza di potenziali
situazioni di conflitto di interessi
in relazione alla prestazione richiesta;
r) riconoscere il principio secondo cui
gli enti previdenziali privati disciplinati dal
decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509,
e dal decreto legislativo 10 febbraio 1996,
n. 103, esercitano i compiti statutari e le
attività previdenziali e assistenziali ai sensi
dell’articolo 38 della Costituzione, in posizione
di indipendenza e autonomia, normativa,
contabile e gestionale, senza finanziamenti
diretti o indiretti da parte dello
Stato.
ART. 4.
(Princìpi specifici).
1. I Consigli nazionali delle categorie
professionali attualmente organizzate in
Ordini e collegi, sentiti gli organismi territoriali,
adottano, entro dodici mesi dalla
data di entrata in vigore della presente
legge, il nuovo ordinamento di categoria,
con proprio regolamento, nel rispetto dei
seguenti princìpi specifici:
a) riconoscimento e attuazione in
forma specifica dei princìpi fondamentali
di cui all’articolo 3;
b) organizzazione territoriale basata
su princìpi democratici e di trasparenza
gestionale, con specifica valorizzazione
delle strutture regionali;
c) specificazione del ruolo degli Ordini
professionali a tutela dei cittadini
utenti anche attraverso forme di conven-
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zionamento con le associazioni dei consumatori;
d) previsione di forme specifiche di
formazione permanente, anche attraverso
un sistema di crediti, con un monte ore
comunque non inferiore a sessanta ore
annuali;
e) riconoscimento della pubblicità informativa
sui requisiti soggettivi e i contenuti
delle prestazioni professionali offerte;
f) obbligo di concordare preventivamente
con il cliente il prezzo, in relazione
ai contenuti, alle modalità e ai tempi
prevedibili delle prestazioni professionali;
g) riconoscimento del diritto dei praticanti
all’equo compenso, della riduzione
del periodo di tirocinio, della semplificazione
dell’esame di Stato con la previsione
che i componenti delle commissioni giudicatrici
non possono essere in maggioranza
appartenenti alla sede territoriale
dell’Ordine in cui si svolge l’esame;
h) obbligo di adeguata copertura assicurativa
per i rischi professionali a garanzia
del cliente;
i) attuazione del principio di separazione
organica tra consigli dell’Ordine e
organi di disciplina, eletti contestualmente
e separatamente dai consigli degli Ordini,
che amministrano i procedimenti sanzionatori
e che devono comunque essere
composti con la presenza di membri non
appartenenti alla sede territoriale dell’Ordine
professionale presso cui è iscritto il
professionista.
2. L’ordinamento di categoria è approvato,
entro sei mesi dalla sua adozione ai
sensi del comma 1, con regolamento emanato
ai sensi dell’articolo 17 della legge 23
agosto 1998, n. 400, e successive modificazioni.
Il Governo, prima dell’approvazione,
ne verifica la conformità con i
princìpi di cui al citato comma 1, previo
parere delle competenti Commissioni parlamentari,
da esprimere entro due mesi
dalla trasmissione dei relativi schemi.
Atti Parlamentari — 10 — Camera dei Deputati — 1590
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3. In caso di sostanziale inattuazione
dei princìpi di cui al comma 1, il Governo
procede all’approvazione apportando le
necessarie modifiche, previa comunicazione
al soggetto che ha adottato l’atto.
CAPO II
TRASFORMAZIONE DI ORDINI
E COLLEGI
ART. 5.
(Unificazione delle categorie professionali
dei geometri, dei periti agrari e dei periti
industriali nell’Ordine dei tecnici laureati
per l’ingegneria).
1. È istituito l’Ordine dei tecnici laureati
per l’ingegneria, nel quale sono
iscritti i soggetti in possesso di titoli di
studio universitario triennale di matrice
tecnica, nonché i professionisti attualmente
iscritti agli albi professionali dei
geometri, dei periti agrari e periti agrari
laureati e dei periti industriali e periti
industriali laureati.
2. Il Governo è delegato ad adottare,
entro sei mesi dalla data di entrata in
vigore della presente legge, uno o più
decreti legislativi, al fine di:
a) definire le modalità per la costituzione
del Consiglio nazionale, dei consigli
locali e dei relativi organi esecutivi
dell’Ordine professionale di cui al comma
1 e la loro composizione;
b) individuare i titoli universitari e le
classi di laurea, nonché gli altri titoli
regolati dall’ordinamento previgente ai decreti
emanati in attuazione dell’articolo
17, comma 95, della legge 15 maggio 1997,
n. 127, e successive modificazioni, che costituiscono
i requisiti di ammissione all’esame
di Stato;
c) istituire nell’albo distinti settori di
competenza, individuati in base ai diversi
percorsi formativi dei possessori dei titoli
universitari di cui alla lettera b);
Atti Parlamentari — 11 — Camera dei Deputati — 1590
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d) definire l’ambito, le condizioni e le
modalità di svolgimento dell’attività oggetto
della professione, ai sensi e per gli
effetti dei regolamenti di cui al regio
decreto 11 febbraio 1929, n. 274, al regio
decreto 11 febbraio 1929, n. 275, al regio
decreto 25 novembre 1929, n. 2365, e delle
altre disposizioni vigenti, avuto riguardo ai
titoli di studio e, quindi, ai singoli percorsi
formativi;
e) determinare le prove dell’esame di
Stato per l’abilitazione all’iscrizione ai settori
di cui alla lettera c), con la previsione
della possibilità di svolgimento del tirocinio
durante il corso di studi ed esenzione
da una delle prove scritte dell’esame di
Stato in funzione dell’esito di un corso
realizzato sulla base di convenzioni tra
università e ordini locali;
f) adottare norme transitorie che disciplinano
l’iscrizione all’Ordine per gli
iscritti negli albi dei geometri, dei periti
agrari e periti agrari laureati e dei periti
industriali e periti industriali laureati, con
specifica indicazione, per ciascuna categoria,
dell’anzianità di iscrizione, della specializzazione
e del collegio di provenienza;
g) tutelare il nuovo titolo professionale
di tecnico laureato per l’ingegneria,
utilizzabile solo dagli iscritti nel relativo
Ordine professionale;
h) adottare norme transitorie che
garantiscono, all’atto dello scioglimento
degli attuali organismi dirigenti dei Consigli
nazionali e dei collegi dei soggetti di
cui al comma 1, le maggioranze e la
distribuzione delle cariche, assicurando a
ciascuno dei settori di cui alla lettera c)
del presente comma un numero minimo di
rappresentanti all’interno degli organi collegiali,
nonché l’ambito territoriale degli
Ordini territoriali e le procedure per la
prima elezione dei rispettivi organismi
direttivi;
i) definire le regole da seguire nel
processo di unificazione delle rispettive
casse di previdenza, al fine di assicurare la
sostenibilità delle prestazioni da erogare,
l’applicazione da parte delle casse del
principio del pro rata per le prestazioni già
Atti Parlamentari — 12 — Camera dei Deputati — 1590
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maturate nonché l’esenzione da imposte e
tasse di tutti gli atti finalizzati all’unificazione;
l) prevedere la proroga degli organi
dei Consigli nazionali e locali dei collegi, in
carica alla data di entrata in vigore della
presente legge, almeno fino al 31 dicembre
del primo anno successivo a quello di
entrata in vigore del relativo decreto legislativo,
nonché la proroga degli organi
deliberativi e amministrativi degli enti previdenziali
in carica.
ART. 6.
(Ordini delle professioni sanitarie
e infermieristiche).
1. I collegi degli infermieri professionali,
degli assistenti sanitari e delle vigilatrici
d’infanzia di cui alla legge 29 ottobre
1954, n. 1049, assumono la denominazione
di Ordini professionali delle professioni
sanitarie infermieristiche.
2. Presso l’Ordine professionale delle
professioni sanitarie infermieristiche sono
tenuti l’albo della professione sanitaria di
infermiere e l’albo della professione sanitaria
di infermiere pediatrico, ai quali si
accede sulla base dei requisiti di formazione
e dei titoli già previsti dalla vigente
normativa.
3. I Collegi delle ostetriche di cui al
decreto legislativo del Capo provvisorio
dello Stato 13 settembre 1946, n. 233,
assumono la denominazione di Ordini
professionali della professione sanitaria di
ostetrica.
4. Presso l’Ordine professionale della
professione sanitaria di ostetrica è istituito
l’albo delle ostetriche, al quale si accede
sulla base dei requisiti di formazione e dei
titoli già previsti dalla vigente normativa.
5. I collegi dei tecnici dei tecnici sanitari
di radiologia medica di cui alla legge
4 agosto 1965, n. 1033, assumono la denominazione
di Ordini professionali della
professione sanitaria di tecnico sanitario
di radiologia medica.
6. Presso l’Ordine professionale della
professione sanitaria di tecnico sanitario
di radiologia medica è istituito l’albo dei
Atti Parlamentari — 13 — Camera dei Deputati — 1590
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tecnici sanitari di radiologia medica, al
quale si accede sulla base dei requisiti di
formazione e dei titoli già previsti dalla
vigente normativa.
7. Le spese per l’assunzione delle nuove
denominazioni e ogni altra spesa relativa
al funzionamento degli Ordini e alla tenuta
degli albi di cui al presente articolo
sono a totale carico degli iscritti.
CAPO III
PRINCÌPI COMUNI ORGANIZZATIVI
PER GLI ORDINAMENTI DI CATEGORIA
ART. 7.
(Albo professionale).
1. Il professionista si iscrive all’albo del
luogo ove ha domicilio professionale.
2. Gli ordinamenti di categoria stabiliscono
le modalità di formazione e di
tenuta dell’albo e i relativi contenuti.
ART. 8.
(Ordine professionale).
1. Ai sensi del presente titolo, coloro
che esercitano una professione per la
quale è necessaria l’iscrizione all’albo sono
organizzati in Ordine professionale, con
compiti di rappresentanza istituzionale,
ferme restando le funzioni di rappresentanza
proprie dei sindacati relativamente
ai rispettivi iscritti, che sono distinte da
quelle degli Ordini.
2. L’Ordine professionale è ente pubblico
nazionale non economico, ha autonomia
patrimoniale e finanziaria e determina
con regolamento la propria organizzazione,
nel rispetto delle disposizioni
della presente legge e in particolare dell’autonomia
ordinamentale stabilita dall’articolo
4. I regolamenti sono approvati
dal Ministro della giustizia, che ha compiti
di vigilanza sugli Ordini.
3. Ferma restando la più specifica articolazione
stabilita, ai sensi dell’articolo 4,
Atti Parlamentari — 14 — Camera dei Deputati — 1590
XVI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI
con l’ordinamento di categoria, l’Ordine si
articola in:
a) un Consiglio nazionale, che assume
la denominazione di Consiglio nazionale
dell’Ordine della rispettiva categoria;
b) Ordini territoriali, che assumono
la denominazione di Ordine della rispettiva
categoria nel proprio ambito di competenza
territoriale, secondo quanto previsto
dal relativo ordinamento.
ART. 9.
(Ordine territoriale).
1. L’ordinamento di categoria disciplina
l’organizzazione dell’Ordine territoriale,
prevedendo i seguenti organi, fatto salvo
quanto disposto dall’articolo 25, comma 2:
a) il consiglio, composto da un numero
di consiglieri determinato in rapporto al
numero degli iscritti all’albo ed eletto dall’assemblea
ogni quattro anni; il mandato
dei consiglieri può essere rinnovato per non
più di due volte consecutive a decorrere
dalla data di entrata in vigore della presente
legge. Il consiglio conferisce le cariche,
elegge il proprio presidente, che ha la
rappresentanza legale dell’Ordine territoriale,
e può delegare singole funzioni a uno
o più consiglieri, ferma restando la responsabilità
dell’intero consiglio;
b) l’assemblea, costituita dagli iscritti
all’albo. L’assemblea elegge i componenti
del consiglio e del collegio dei revisori dei
conti; approva il bilancio preventivo e
quello consuntivo; esprime il parere sugli
altri argomenti sottoposti dal consiglio;
esercita ogni altra funzione ad essa attribuita
dall’ordinamento di categoria;
c) il collegio dei revisori dei conti,
composto, in relazione al numero degli
iscritti all’albo, da uno, due o tre membri,
nominati fra gli iscritti all’elenco dei revisori
dei conti, eletti dall’assemblea ogni
tre anni; il mandato dei revisori dei conti
può essere rinnovato per non più di tre
volte consecutive. Il collegio dei revisori
dei conti controlla la tenuta dei conti e la
gestione del bilancio.
Atti Parlamentari — 15 — Camera dei Deputati — 1590
XVI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI
ART. 10.
(Compiti dell’Ordine territoriale).
1. Spettano all’Ordine territoriale, che
li esercita tramite il consiglio, i seguenti
compiti:
a) garantire l’osservanza dei princìpi
della presente legge nel proprio ambito di
competenza territoriale, nel rispetto di
quanto previsto ai sensi dell’articolo 11,
comma 2, lettera d);
b) curare la tenuta e l’aggiornamento
dell’albo nonché la verifica periodica della
sussistenza dei requisiti per l’iscrizione,
dandone comunicazione al Consiglio nazionale;
c) promuovere la formazione e l’aggiornamento
permanenti degli iscritti all’albo,
attraverso sistemi di valutazione
stabiliti dagli ordinamenti di categoria;
d) determinare, nel rispetto del bilancio
preventivo, il contributo obbligatorio
annuale che deve essere corrisposto da
ogni iscritto per il finanziamento dell’Ordine
territoriale e percepire il contributo
medesimo, mediante riscossione diretta
ovvero con procedure esattoriali;
e) vigilare sul corretto esercizio della
professione ed esercitare i conseguenti
poteri disciplinari sugli iscritti all’albo;
f) formulare pareri in materia di liquidazione
dei compensi ai professionisti;
g) esperire, su richiesta, il tentativo di
conciliazione tra gli iscritti all’albo e i
clienti che, nel caso di controversie relative
ai compensi, possono farsi assistere
anche da associazioni dei consumatori e
degli utenti iscritte nell’elenco previsto
dall’articolo 137 del codice del consumo,
di cui al decreto legislativo 6 settembre
2005, n. 206;
h) formulare i pareri richiesti dalle
pubbliche amministrazioni territoriali su
materie di interesse locale;
i) svolgere ogni altra funzione ad esso
attribuita dall’ordinamento di categoria o
Atti Parlamentari — 16 — Camera dei Deputati — 1590
XVI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI
delegata dal Consiglio nazionale per lo
svolgimento dei compiti di cui all’articolo
11 e al presente comma.
ART. 11.
(Organizzazione e compiti
del Consiglio nazionale).
1. L’ordinamento di categoria disciplina
l’organizzazione del Consiglio nazionale
prevedendo che:
a) il Consiglio nazionale è composto
da un numero di consiglieri determinato
in rapporto al numero degli Ordini territoriali,
tenuto conto della loro organizzazione
e del numero degli iscritti all’albo. Il
Consiglio nazionale è eletto dai consigli
degli Ordini territoriali ogni cinque anni; il
mandato dei consiglieri può essere rinnovato
per non più di tre volte consecutive
a decorrere dalla data di entrata in vigore
della presente legge. Il Consiglio nazionale
conferisce le cariche, elegge il proprio
presidente, che ha la rappresentanza legale
del Consiglio stesso, e può delegare
singole funzioni a uno o più consiglieri,
ferma restando la responsabilità del Consiglio
nazionale;
b) il controllo della tenuta dei conti
e della gestione del bilancio è affidato a un
collegio dei revisori dei conti, composto da
due membri nominati, fra gli iscritti all’elenco
dei revisori dei conti, dal Ministro
della giustizia ogni quattro anni. Il mandato
dei revisori dei conti può essere
rinnovato per non più di due volte consecutive.
2. Spettano al Consiglio nazionale i
seguenti compiti:
a) vigilare sul rispetto dei princìpi
della presente legge;
b) svolgere i compiti ad esso assegnati
dalla legge in attuazione di obblighi comunitari;
c) giudicare sui ricorsi avverso i provvedimenti
adottati dall’Ordine territoriale,
anche in funzione di giudice speciale qua-
Atti Parlamentari — 17 — Camera dei Deputati — 1590
XVI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI
lora operante prima del 1o gennaio 1948,
secondo le norme dei rispettivi ordinamenti
e nel rispetto degli articoli 24 e 111
della Costituzione;
d) esercitare funzioni di coordinamento
degli Ordini territoriali;
e) designare i rappresentanti della
categoria presso commissioni e organi di
carattere nazionale e internazionale;
f) formulare pareri richiesti dalle
pubbliche amministrazioni;
g) determinare la misura del contributo
obbligatorio annuale per lo svolgimento
dei compiti di cui alla presente
legge che deve essere corrisposto dall’Ordine
territoriale, previa esazione dei contributi
a carico degli iscritti agli albi, e
percepire il contributo medesimo, mediante
riscossione diretta ovvero con procedure
esattoriali;
h) determinare gli standard qualitativi
propri delle prestazioni professionali;
i) adottare i regolamenti ad esso
delegati dall’ordinamento di categoria;
l) accreditare i percorsi formativi
anche attraverso convenzioni con università
ed enti pubblici o privati;
m) assicurare la compiuta informativa
al pubblico sulle modalità di esercizio
della professione;
n) svolgere ogni altra funzione ad
esso attribuita dall’ordinamento di categoria.
ART. 12.
(Disposizioni per il funzionamento).
1. Gli ordinamenti di categoria prevedono
i criteri sulla base dei quali l’Ordine
territoriale può stabilire indennità per i
membri dei diversi organi al fine di assicurare
lo svolgimento del mandato senza
pregiudizio economico, nonché le modalità
di elezione del Consiglio nazionale e del
consiglio dell’Ordine territoriale, prevedendo
le ipotesi di ineleggibilità, incom-
Atti Parlamentari — 18 — Camera dei Deputati — 1590
XVI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI
patibilità e decadenza e le modalità dei
relativi subentri, nel rispetto delle seguenti
finalità:
a) favorire la partecipazione degli
iscritti;
b) garantire la trasparenza delle operazioni
elettorali;
c) identificare le limitazioni all’elettorato
attivo e all’elettorato passivo in
presenza di gravi provvedimenti disciplinari
divenuti definitivi.
CAPO IV
DISPOSIZIONI COMUNI ALL’ESERCIZIO
DELLE PROFESSIONI INTELLETTUALI
ART. 13.
(Esercizio della professione).
1. L’accesso alla professione è libero e
il suo esercizio è fondato e ordinato sull’autonomia
e sull’indipendenza di giudizio,
intellettuale e tecnica, del professionista.
2. L’esame di Stato per l’esercizio professionale
di una professione ordinistica
non è soggetto a predeterminazione numerica
dei posti, salvo eccezioni previste
da leggi statali, ed è basato sulla verifica
dell’effettività e dell’utilità del tirocinio.
3. La professione di notaio è soggetta a
predeterminazione numerica in quanto
partecipe dell’amministrazione della giustizia.
Per l’accesso al notariato deve essere
garantito un concorso annuale con
disponibilità di posti non inferiore a trecentocinquanta
unità.
ART. 14.
(Liberi professionisti).
1. La professione è esercitata, sulla
base dei requisiti stabiliti dagli ordinamenti
di categoria, in forma individuale e
in forma associata o societaria ai sensi di
quanto previsto dal capo VII.
Atti Parlamentari — 19 — Camera dei Deputati — 1590
XVI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI
2. Alla professione, in qualunque forma
esercitata, non si applicano le disposizioni
della sezione I del capo I del titolo II del
libro V del codice civile.
3. La legge stabilisce le professioni il
cui esercizio è compatibile con la prestazione
di lavoro subordinato, predisponendo
apposite garanzie per assicurare
l’autonomia e l’indipendenza di giudizio,
intellettuale e tecnica, del professionista
nonché l’assenza di conflitti di interessi,
anche in caso di rapporti a tempo parziale.
ART. 15.
(Professionisti dipendenti).
1. I professionisti dipendenti esercitano
la professione in conformità alle disposizioni
della presente legge, fatte salve le
incompatibilità previste dagli ordinamenti
di categoria e dalla legge.
2. Nel caso in cui l’abilitazione professionale
costituisca requisito per l’instaurazione
del rapporto di lavoro subordinato
è obbligatoria l’iscrizione all’albo per
l’espletamento delle relative mansioni, ai
sensi di quanto previsto dagli ordinamenti
di categoria.
3. I professionisti dipendenti pubblici,
nell’ipotesi di cui al comma 2, sono soggetti
alle norme deontologiche, stabilite ai
sensi dell’articolo 22, nel rispetto dei princìpi
di buon andamento e imparzialità
della pubblica amministrazione.
ART. 16.
(Tirocinio ed esame di Stato).
1. Nell’ordinamento professionale approvato
ai sensi dell’articolo 4 sono stabiliti
le condizioni e i requisiti del tirocinio
professionale per l’ammissione all’esame
di Stato, sulla base dei seguenti princìpi e
criteri direttivi:
a) il tirocinio è volto all’acquisizione
dei fondamenti teorici, pratici e deontologici
della professione;
Atti Parlamentari — 20 — Camera dei Deputati — 1590
XVI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI
b) la durata del tirocinio non può
essere superiore a due anni, salvo casi
speciali;
c) il tirocinio è svolto sotto la responsabilità
di un professionista iscritto
all’albo, con adeguata anzianità di iscrizione,
anche se effettuato presso amministrazioni,
società e aziende che svolgono
attività nel settore di riferimento della
professione;
d) il tirocinio può anche essere
svolto parzialmente, mediante la partecipazione
a corsi di formazione per la
preparazione agli esami di Stato, in Paesi
dell’Unione europea o in altri Paesi
esteri, fermo restando quanto previsto
dalla lettera c);
e) deve essere stabilito un equo compenso
in favore di chi svolge il tirocinio,
tenendo conto dell’effettivo apporto del
tirocinante, con riferimento al regime tariffario
delle prestazioni rese. La retribuzione
economica non può comunque essere
inferiore del 20 per cento del trattamento
contrattuale più favorevole previsto
per gli apprendisti negli studi professionali,
anche se erogata con riferimento alle
vigenti tariffe professionali.
2. Al tirocinante non si applicano le
norme sui contratto di lavoro per i dipendenti
di studi professionali.
3. Nell’ordinamento professionale approvato
ai sensi dell’articolo 4 si provvede
a disciplinare l’esame di Stato sulla base
dei seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) l’esame deve garantire la seria
valutazione del merito dei candidati e la
verifica oggettiva del possesso delle conoscenze
e delle attitudini necessarie per lo
svolgimento dell’attività professionale;
b) l’esame deve prevalentemente basarsi
su una verifica periodica dell’effettività
del tirocinio, soggetta a valutazione
anche tramite un sistema di crediti;
c) nelle commissioni giudicatrici, non
più della metà dei commissari, tra cui il
presidente, è designata dall’Ordine tra gli
iscritti allo stesso Ordine territorialmente
Atti Parlamentari — 21 — Camera dei Deputati — 1590
XVI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI
competente per l’esame. In ogni caso,
almeno la metà dei commissari è designata
con sorteggio tra i professionisti iscritti
all’albo da almeno dieci anni.
ART. 17.
(Scuole di formazione e corsi
di aggiornamento professionale).
1. Gli ordinamenti di categoria possono
istituire apposite scuole di alta formazione
per i professionisti e i tirocinanti, ovvero
possono prevedere i criteri sulla base dei
quali l’Ordine territoriale, nel rispetto
delle direttive del Consiglio nazionale, può
istituire tali scuole, anche mediante convenzioni
e con la partecipazione di amministrazioni
pubbliche, istituti di formazione,
casse di previdenza, sindacati e
associazioni di professionisti.
2. Il Ministro dell’istruzione, dell’università
e della ricerca, di concerto con il
Ministro della giustizia, riconosce con decreto
i titoli rilasciati dalle scuole di cui al
comma 1 ai fini della formazione e dell’ammissione
all’esame di Stato per l’esercizio
della professione e vigila sull’esercizio
delle funzioni in materia di formazione
da parte degli Ordini territoriali.
3. Gli ordinamenti di categoria stabiliscono
i criteri per la formazione ai fini del
tirocinio e per l’aggiornamento professionale
periodico degli iscritti. Sulla base di
tali criteri e nel rispetto del principio di
libera concorrenza, Ordini, associazioni e
sindacati dei professionisti e casse di previdenza
possono promuovere e organizzare,
mediante adeguate strutture, seminari
e corsi di formazione. I seminari e i
corsi di formazione per l’aggiornamento
professionale periodico degli iscritti sono
altresì promossi e organizzati da soggetti
privati, previa approvazione dell’Ordine
cui sono rivolti.
4. Le università e gli istituti del secondo
ciclo di istruzione, di intesa con gli Ordini
territoriali, possono istituire corsi per la
preparazione all’esame di Stato, per l’aggiornamento
professionale e per l’an-
Atti Parlamentari — 22 — Camera dei Deputati — 1590
XVI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI
ticipazione del tirocinio nell’ultimo anno
di istruzione.
ART. 18.
(Assicurazione per la responsabilità
professionale).
1. Il professionista deve rendere noti al
cliente, al momento dell’assunzione dell’incarico,
gli estremi della polizza assicurativa
stipulata per la responsabilità professionale
e il relativo massimale.
2. I codici deontologici prevedono le
conseguenze disciplinari della violazione
dell’obbligo stabilito dal comma 1.
3. Gli ordinamenti di categoria e gli
statuti delle società e delle associazioni di
cui al capo VII stabiliscono i termini di
copertura e le caratteristiche essenziali
delle polizze assicurative per la responsabilità
professionale.
4. Le condizioni generali delle polizze
assicurative possono essere negoziate, per
i propri iscritti, da Ordini, associazioni ed
enti previdenziali privati che, in caso di
mancato accordo con le compagnie assicurative,
possono rivolgersi all’Istituto per
la vigilanza sulle assicurazioni private e di
interesse collettivo.
ART. 19.
(Pubblicità).
1. L’esercizio professionale, in qualunque
modo esercitato, può essere oggetto di
pubblicità informativa, con esclusione di
metodi di pubblicità comparativa e negativa.
2. La pubblicità informativa può avere
per oggetto le caratteristiche soggettive
dell’organizzazione professionale, i contenuti,
la qualità, le modalità e, unitamente
a tali elementi, i costi delle prestazioni
professionali.
3. Nelle professioni sanitarie e veterinarie
le informazioni pubblicitarie si adeguano
ai modelli stabiliti dai codici deontologici
e dagli ordinamenti di categoria.
Atti Parlamentari — 23 — Camera dei Deputati — 1590
XVI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI
ART. 20.
(Regime tariffario).
1. Nel rispetto del principio di libera
determinazione del compenso tra le parti
di cui all’articolo 2233 del codice civile, le
tariffe, previa istruttoria con i soggetti
interessati, sono stabilite, per le sole attività
riservate rese nell’interesse generale,
con decreto del Ministro della giustizia, di
concerto con il Ministro competente sul
settore economico di riferimento della
professione, su proposta del rispettivo
Consiglio nazionale, sentiti il Consiglio di
Stato, le associazioni dei consumatori e
degli utenti iscritte all’elenco previsto dall’articolo
137 del codice del consumo, di
cui al decreto legislativo 6 settembre 2005,
n. 206, e l’Autorità garante della concorrenza
e del mercato.
2. Le tariffe prevedono livelli massimi
inderogabili e minimi, negoziabili dal
cliente in relazione alle modalità, al tempo
e ai risultati delle prestazioni. Non sono
comunque previsti livelli minimi per le
prestazioni professionali rese in favore
delle attività di volontariato definite ai
sensi della legislazione vigente.
3. Nelle controversie legali gli onorari
degli avvocati non possono comunque superare
il 10 per cento del valore della
causa o dell’affare.
4. Nello svolgimento dei concorsi e
delle gare per le attività di progettazione
delle opere pubbliche i criteri di selezione
devono privilegiare la qualità e le prestazioni
professionali non possono essere remunerate
con uno sconto inferiore a un
terzo dei minimi tariffari previsti.
5. In caso di controversia sull’applicazione
delle tariffe, il consiglio dell’Ordine
territoriale competente garantisce al soggetto
che contesta la parcella professionale
il diritto al contraddittorio e l’assistenza
da parte di un rappresentante di un’organizzazione
sindacale o di tutela dei
consumatori di sua fiducia.
6. In sede di revisione delle tariffe deve
essere privilegiata la struttura che consente
di definire il costo forfetario delle
prestazioni.
Atti Parlamentari — 24 — Camera dei Deputati — 1590
XVI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI
ART. 21.
(Norme previdenziali).
1. Gli enti previdenziali privati disciplinati
dal decreto legislativo 30 giugno
1994, n. 509, dal decreto legislativo 10
febbraio 1996, n. 103, e dal decreto legislativo
5 dicembre 2005, n. 252, esercitano
i compiti statutari e le attività previdenziali
e assistenziali ai sensi dell’articolo 38
della Costituzione, in posizione di indipendenza
e autonomia, normativa e gestionale,
senza finanziamenti diretti o indiretti
da parte dello Stato. Le loro risorse patrimoniali
sono private e devono garantire
l’erogazione delle prestazioni spettanti ai
beneficiari.
2. Sono assoggettati a contribuzione
obbligatoria a favore dell’ente previdenziale
di categoria tutti i redditi indicati
negli ordinamenti di categoria di riferimento.
Sono comunque assoggettati a contribuzione
obbligatoria, anche in mancanza
di specifica previsione negli ordinamenti
di categoria, i redditi derivanti dall’attività
di amministratore, revisore e
sindaco di società e di enti svolta dai
soggetti che sono tenuti alla contribuzione
nei confronti dell’ente di categoria.
3. Quando è consentito l’esercizio dell’attività
professionale in forma associativa
o societaria, i redditi prodotti nell’esercizio
dell’attività professionale costituiscono
redditi di lavoro autonomo e sono assoggettati
alla contribuzione obbligatoria in
favore dell’ente previdenziale di categoria
cui ciascun professionista fa riferimento
in forza dell’iscrizione obbligatoria al relativo
albo. Tale contributo deve essere
versato pro quota ai rispettivi enti previdenziali
secondo gli ordinamenti di categoria
vigenti.
4. Nel rispetto dell’autonomia privata,
gli enti previdenziali conformano le proprie
funzioni allo scopo di soddisfare tutte
le moderne esigenze di previdenza e assistenza.
5. I soggetti che esercitano la professione
riconosciuta in forma associativa
possono iscriversi, sulla base del principio
Atti Parlamentari — 25 — Camera dei Deputati — 1590
XVI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI
contributivo, alle casse di previdenza delle
professioni ordinistiche corrispondenti per
materia e contenuti professionali.
CAPO V
CODICE DEONTOLOGICO E SANZIONI
ART. 22.
(Codice deontologico).
1. Il codice deontologico per l’esercizio
professionale assicura il corretto esercizio
della professione nonché il decoro e il
prestigio della professione medesima e
garantisce i diritti dei cittadini utenti delle
prestazioni professionali. Il codice deontologico
afferma i princìpi della responsabilità
professionale, della qualità, della
sussidiarietà e della leale concorrenza.
2. Il codice deontologico è adottato e
periodicamente aggiornato dal Consiglio
nazionale, previa consultazione degli Ordini
territoriali.
3. Il codice deontologico è pubblicato e
reso accessibile ai terzi da parte dell’Ordine
professionale.
ART. 23.
(Responsabilità disciplinare).
1. Il professionista deve:
a) rispettare le leggi e il codice deontologico;
b) comportarsi in modo conforme
alla dignità e al decoro professionale, alla
qualità professionale, al rispetto dell’utente
e al principio di leale concorrenza;
c) provvedere all’aggiornamento della
propria formazione professionale secondo
quanto previsto dall’ordinamento di categoria.
2. Il professionista che non ottempera
ai doveri di aggiornamento professionale e
che interrompe l’esercizio professionale
per un periodo prolungato, secondo i criteri
stabiliti dall’ordinamento di categoria,
è radiato dall’albo.
Atti Parlamentari — 26 — Camera dei Deputati — 1590
XVI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI
ART. 24.
(Sanzioni disciplinari).
1. La violazione delle disposizioni di cui
all’articolo 25 comporta l’irrogazione delle
sanzioni disciplinari stabilite dall’ordinamento
di categoria nel rispetto di quanto
previsto dal presente articolo.
2. Le sanzioni disciplinari sono proporzionali
alla gravità della violazione.
3. Le sanzioni disciplinari sono le seguenti:
a) l’avvertimento, che consiste in un
richiamo scritto comunicato all’interessato;
b) la censura, che consiste in una
dichiarazione di biasimo resa pubblica;
c) la sospensione, che consiste nell’inibizione
all’esercizio della professione
da un minimo di un mese a un massimo
di due anni;
d) la radiazione, che consiste nella
cancellazione dall’albo.
4. L’ordinamento di categoria determina
le condizioni e le procedure con le
quali l’iscritto può essere eccezionalmente
sospeso in via cautelare dall’esercizio della
professione; in ogni caso la sospensione
cautelare non può avere durata superiore
a un anno.
5. Il professionista radiato può chiedere
di essere reiscritto all’albo, sussistendone i
presupposti, non prima di cinque anni
dalla data di efficacia del provvedimento
di radiazione.
6. Nel caso di società tra professionisti
iscritti all’albo, la responsabilità disciplinare
del socio concorre con quella della
società se la violazione commessa è riconducibile
a direttive impartite dalla società.
7. Nel caso di società interprofessionale,
la cancellazione da uno degli albi nei quali
la società è iscritta è causa legittima di
esclusione dei soci iscritti al medesimo
albo.
Atti Parlamentari — 27 — Camera dei Deputati — 1590
XVI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI
ART. 25.
(Procedimento disciplinare).
1. Gli ordinamenti di categoria disciplinano,
nel rispetto dei princìpi del codice
di procedura civile, in quanto compatibili,
il procedimento disciplinare, che ha inizio
d’ufficio, su segnalazione del cliente o di
chiunque vi abbia interesse ovvero, nell’esercizio
dei suoi poteri di vigilanza, su
richiesta del Ministro della giustizia.
2. Gli ordinamenti di categoria prevedono
e disciplinano l’affidamento dell’esercizio
delle funzioni disciplinari a uno
specifico organo, distinto dal consiglio dell’Ordine
territoriale e presieduto da un
magistrato.
3. Il procedimento disciplinare è svolto
assicurando:
a) la contestazione degli addebiti;
b) il diritto di difesa;
c) la distinzione tra le funzioni istruttorie
e quelle giudicanti;
d) la motivazione delle decisioni e la
pubblicità del provvedimento;
e) le facoltà dell’esponente, con esclusione
del potere di impugnativa, salvo
quanto previsto dal comma 6.
4. L’azione disciplinare si prescrive in
cinque anni dalla data della presunta
violazione e il procedimento deve concludersi,
a pena di decadenza, entro ventiquattro
mesi dalla sua apertura, fatte salve
le ipotesi di sospensione e di interruzione
del procedimento stesso.
5. Al procedimento disciplinare di cui
al presente articolo non si applica la legge
7 agosto 1990, n. 241.
6. Avverso i provvedimenti disciplinari
emanati dall’Ordine territoriale è ammesso
ricorso al Consiglio nazionale, salvo che
l’ordinamento non preveda la possibilità di
impugnazione davanti a un’autorità diversa.
7. Sono fatte salve le disposizioni legislative
vigenti che regolano i procedimenti
disciplinari delle professioni istituite
prima del 1° gennaio 1948.
Atti Parlamentari — 28 — Camera dei Deputati — 1590
XVI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI
CAPO VI
RICONOSCIMENTO
DELLE ASSOCIAZIONI DELLE PROFESSIONI
NON REGOLAMENTATE
ART. 26.
(Princìpi generali).
1. La legge garantisce la libertà di
costituzione di associazioni professionali
formate da professionisti, di natura privatistica,
su base volontaria, senza vincolo
di esclusiva e nel rispetto della libera
concorrenza.
2. Gli statuti e le clausole associative
delle associazioni professionali di cui al
presente capo devono garantire la trasparenza
delle attività e degli assetti associativi,
la dialettica democratica tra gli associati
e l’osservanza dei princìpi deontologici,
nonché una struttura organizzativa e
tecnico-scientifica adeguata all’effettivo e
oggettivo raggiungimento delle finalità dell’associazione.
3. Le associazioni professionali di cui al
presente capo garantiscono la formazione
permanente e adottano un codice deontologico,
vigilano sul comportamento degli
associati e definiscono le sanzioni disciplinari
da irrogare agli associati per le
violazioni del medesimo codice.
ART. 27.
(Riconoscimento delle associazioni
e requisiti).
1. Al fine del riconoscimento delle
associazioni delle professioni non regolamentate,
di cui al presente capo, si tiene
conto:
a) dell’avvenuta costituzione per atto
pubblico o per scrittura privata autenticata
o per scrittura privata registrata
presso l’ufficio del registro, o risultante da
altra idonea documentazione ufficiale, da
almeno quattro anni;
b) dell’adozione di uno statuto che
sancisca un ordinamento a base democra-
Atti Parlamentari — 29 — Camera dei Deputati — 1590
XVI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI
tica, senza scopo di lucro, la precisa identificazione
delle attività professionali cui
l’associazione si riferisce, i titoli di studio
e le esperienze formative necessari, la
rappresentatività elettiva delle cariche interne
e l’assenza di situazioni di conflitto
di interessi o di incompatibilità, la trasparenza
degli assetti organizzativi e l’attività
dei relativi organi, l’esistenza di una struttura
organizzativa e tecnico-scientifica
adeguata all’effettivo raggiungimento delle
finalità dell’associazione;
c) della tenuta di un elenco degli
iscritti, aggiornato annualmente con l’indicazione
delle quote versate direttamente
all’associazione per gli scopi statutari;
d) della chiara individuazione di elementi
di deontologia;
e) della previsione dell’obbligo della
formazione permanente;
f) dell’ampia diffusione sul territorio
nazionale, con il requisito minimo della
presenza in almeno dieci regioni;
g) della mancata pronuncia nei confronti
dei suoi legali rappresentanti di
condanna, passato ingiudicato, per violazione
attinenti alle attività professionali o
riferibili all’associazione.
2. Le associazioni in possesso dei requisiti
di cui al comma 1 sono riconosciute,
previo parere del Consiglio nazionale
dell’economia e del lavoro, con decreto
del Ministro della giustizia, di concerto
con il Ministro delle politiche
europee e del Ministro competente per
materia o settore prevalente di attività.
3. Le associazioni riconosciute ai sensi
del comma 2 possono rilasciare agli iscritti
un attestato di competenza.
ART. 28.
(Registro delle associazioni professionali).
1. Presso il Ministero della giustizia è
istituito il Registro delle associazioni professionali,
presso cui possono richiedere di
Atti Parlamentari — 30 — Camera dei Deputati — 1590
XVI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI
essere iscritte le associazioni riconosciute
ai sensi dell’articolo 27, comma 2.
ART. 29.
(Attestato di competenza).
1. È istituito l’attestato di competenza,
in conformità alla direttiva 2005/36/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 7
settembre 2005, con il quale le associazioni
professionali di cui al presente capo
attestano il possesso dei prescritti requisiti
professionali, l’esercizio abituale della professione,
il costante aggiornamento del
professionista nonché la tenuta, da parte
del professionista, di un comportamento
conforme alle norme del corretto svolgimento
della professione.
2. Le associazioni professionali definiscono
i requisiti che il professionista deve
possedere ai fini del rilascio dell’attestato
di competenza di cui al comma 1, tra i
quali rientrano, in particolare:
a) l’individuazione di livelli di qualificazione
professionale, dimostrabili tramite
il conseguimento di titoli di studio o
di percorsi formativi alternativi;
b) la definizione dell’oggetto dell’attività
professionale e dei relativi profili
professionali;
c) la determinazione di standard qualitativi
da rispettare nell’esercizio dell’attività
professionale.
3. Il professionista, ai fini del rilascio
dell’attestato di competenza, deve altresì
essere in possesso della polizza assicurativa
per la responsabilità professionale.
4. L’attestato di competenza, che ha validità
triennale, non è requisito vincolante
per l’esercizio delle attività professionali di
cui al presente capo ed è rilasciato a tutti i
professionisti iscritti alle associazioni professionali
che ne fanno richiesta e che dimostrano
di essere in possesso dei requisiti
di cui ai commi 2 e 3.
5. Il mancato rinnovo dell’iscrizione all’associazione
professionale che ha rilasciato
l’attestato di competenza comporta
la perdita della validità dell’attestato stesso.
Atti Parlamentari — 31 — Camera dei Deputati — 1590
XVI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI
6. L’iscritto all’associazione professionale
ha l’obbligo di informare l’utenza,
qualora richiesto, del proprio numero di
iscrizione all’associazione e degli estremi
dell’iscrizione dell’associazione nel Registro
di cui all’articolo 28.
ART. 30.
(Limiti all’esercizio della professione).
1. I professionisti iscritti alle associazioni
di cui al presente capo non possono
esercitare attività professionali riservate
dalla legge a specifiche categorie.
2. È comunque vietata l’adozione e
l’uso di denominazioni professionali relative
a professioni organizzate in Ordini o
collegi.
ART. 31.
(Vigilanza).
1. Il Ministero della giustizia, di concerto
con il Ministero dello sviluppo economico,
vigila sull’operato delle associazioni
professionali al fine di verificare il
rispetto e il mantenimento dei requisiti di
cui al presente titolo, e ne dispone la
cancellazione dal Registro di cui all’articolo
28, con la conseguente revoca dell’autorizzazione
a rilasciare gli attestati di
competenza, qualora ravvisi irregolarità
nell’operato delle predette associazioni, la
perdita dei requisiti prescritti o prolungata
inattività.
CAPO VII
SOCIETÀ E ASSOCIAZIONI
TRA PROFESSIONISTI
ART. 32.
(Società tra professionisti.
Delega al Governo).
1. È consentita la costituzione di società
per l’esercizio di attività professio-
Atti Parlamentari — 32 — Camera dei Deputati — 1590
XVI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI
nali, che possono essere ammessi a godere
di agevolazioni fiscali, secondo i tipi previsti
dal codice civile e dalla legislazione
vigente.
2. La società che ha per oggetto l’esercizio
di una professione, denominata « società
tra professionisti – STP », fermo
restando quanto previsto dal presente articolo,
può essere costituita secondo i modelli
societari regolati dai titoli V e VI del
libro V del codice civile.
3. In ogni caso la società tra professionisti
contiene nella denominazione l’indicazione
« società tra professionisti – STP »,
seguita dalla sigla relativa al tipo societario
prescelto all’atto della costituzione.
4. La società tra professionisti può
essere costituita anche per l’esercizio di
più attività professionali.
5. Il Governo è delegato ad adottare,
entro sei medi dalla data di entrata in
vigore della presente legge, previo parere
delle competenti Commissioni parlamentari,
un decreto legislativo recante la disciplina
delle società tra professionisti,
sulla base dei seguenti princìpi e criteri
direttivi:
a) prevedere che le professioni regolamentate
nel sistema ordinistico possano
essere esercitate in forma societaria o
cooperativa avente ad oggetto esclusivo
l’esercizio in comune da parte dei soci e
disciplinare tale società come tipo autonomo
e distinto dalle società previste dal
codice civile; prevedere che dette professioni
possano essere esercitate anche mediante
strumenti societari o cooperativi
temporanei che garantiscano l’esistenza di
un centro di imputazione di interessi in
relazione a uno scopo determinato e cessino
dopo il raggiungimento dello stesso;
b) prevedere che alla società possano
partecipare soltanto professionisti iscritti a
Ordini, albi o collegi, anche in differenti
sezioni, nonché cittadini degli Stati membri
dell’Unione europea purché in possesso
del titolo di studio abilitante ovvero soggetti
non professionisti soltanto per prestazioni
tecniche o con una partecipazione
minoritaria, fermo restando il divieto per
tali soci di partecipare alle attività riser-
Atti Parlamentari — 33 — Camera dei Deputati — 1590
XVI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI
vate ai professionisti e agli organi di
amministrazione della società;
c) disciplinare con precisione la ragione
sociale della società a tutela dell’affidamento
degli utenti e prevedere l’iscrizione
della società agli albi professionali;
d) prevedere che l’incarico professionale
conferito alla società possa essere
eseguito solo dai soci in possesso dei
requisiti per l’esercizio della prestazione
professionale richiesta, designati dall’utente,
e stabilire che, in mancanza di
tale designazione, il nominativo debba essere
previamente comunicato per iscritto
all’utente; assicurare comunque l’individuazione
certa del professionista autore
della prestazione;
e) prevedere che la partecipazione a
una società sia incompatibile con la partecipazione
ad altra società tra professionisti;
f) prevedere le modalità di esclusione
dalla società del socio che sia stato cancellato
dal rispettivo albo con provvedimento
definitivo;
g) prevedere che la società possa
rendersi acquirente di beni e diritti strumentali
all’esercizio della professione e
compiere le attività necessarie a tale
scopo;
h) prevedere che i professionisti soci
siano tenuti all’osservanza del codice
deontologico del proprio Ordine;
i) prevedere che anche la società sia
soggetta al regime disciplinare dell’Ordine
al quale è iscritta;
l) prevedere le opportune deroghe
nell’applicazione delle norme fallimentari;
m) riconoscere comunque i diversi
modelli societari già vigenti alla data di
entrata in vigore della presente legge, in
particolare nei settori dell’ingegneria e
della sanità.
6. Per le società tra avvocati, a garanzia
dell’indipendenza e dell’autonomia professionale,
vigono le norme dell’ordinamento
Atti Parlamentari — 34 — Camera dei Deputati — 1590
XVI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI
comunitario ed è comunque esclusa la
presenza di un socio terzo il cui apporto
sia limitato al capitale.
ART. 33.
(Esercizio della professione
in forma associata).
1. È consentito l’esercizio in forma
associata delle professioni da parte delle
persone che, munite dei necessari titoli di
studio e di abilitazione professionale, ovvero
autorizzate all’esercizio di specifiche
attività in forza di particolari disposizioni
di legge, si associano per l’esercizio delle
professioni o delle altre attività per cui
sono abilitate o autorizzate.
2. Nel caso di esercizio in forma associata
delle professioni di cui al comma 1,
nella denominazione dello studio e nei
rapporti con i terzi deve essere obbligatoriamente
utilizzata la dizione « associazione
tra professionisti », seguita dal nome
e cognome, con i relativi titoli o qualifiche
professionali, dei singoli associati.
3. L’esercizio associato delle professioni
o delle altre attività, ai sensi del comma 2,
deve essere notificato agli Ordini professionali
e alle associazioni di categoria da
cui sono rappresentati i singoli associati.
4. La legge 23 novembre 1939, n. 1815,
è abrogata.
ART. 34.
(Associazioni specialistiche
degli iscritti agli albi).
1. I professionisti iscritti agli albi, al
fine di favorire l’identificazione di specifici
profili professionali, possono costituire apposite
associazioni dotate dei seguenti requisiti:
a) l’associazione deve essere costituita
fra coloro che esercitano la medesima
professione e deve avere adeguate diffusione
e rappresentanza territoriali;
b) lo statuto dell’associazione deve
prevedere come scopo la promozione del
Atti Parlamentari — 35 — Camera dei Deputati — 1590
XVI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI
profilo professionale nonché la formazione
e l’aggiornamento professionali dei suoi
iscritti;
c) lo statuto dell’associazione deve
prevedere una disciplina degli organi associativi
su base democratica ed escludere
espressamente ogni attività commerciale;
d) l’associazione deve dotarsi di strutture,
organizzative e tecnico-scientifiche,
idonee al perseguimento delle proprie finalità
di innalzamento dei livelli di qualificazione
professionale e di aggiornamento
professionale.
2. Le associazioni di cui al presente
articolo comunicano il possesso dei requisiti
previsti dal comma 1 al Ministero della
giustizia ai fini dell’esercizio delle sue
funzioni di vigilanza. Nel caso in cui sia
accertata la mancanza dei requisiti di cui
al comma 1, è inibita all’associato la
pubblicizzazione della propria appartenenza
all’associazione medesima.
CAPO VIII
NORME FINALI
ART. 35.
(Politiche economiche per i professionisti).
1. I provvedimenti che introducono
agevolazioni o incentivi diretti a favorire la
formazione e l’aggiornamento professionali,
lo sviluppo dell’occupazione e l’accesso
al credito devono tenere in considerazione
coloro che esercitano le attività
professionali di cui alla presente legge. In
particolare devono essere privilegiate le
società tra professionisti e interprofessionali
costituite da giovani e quelle che
costituiscono sedi operative in Cina e nei
principali mercati emergenti.
2. Ai professionisti di cui alla presente
legge è riconosciuto un credito di imposta,
determinato annualmente dalla legge finanziaria,
per documentate attività di ri-
Atti Parlamentari — 36 — Camera dei Deputati — 1590
XVI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI
cerca di elevato contenuto scientifico, tecnico
e disciplinare.
ART. 36.
(Principio di concertazione).
1. Il Comitato unitario delle professioni,
il Coordinamento delle libere associazioni
professionali e le principali associazioni
rappresentative delle professioni
di cui alla presente legge sono consultati
dal Governo in merito alle scelte socioeconomiche
di carattere generale e nella
fase di predisposizione del disegno di legge
finanziaria annuale.
ART. 37.
(Abrogazioni).
1. Nell’esercizio della delega in materia
di società tra professionisti di cui all’articolo
32, comma 5, e nell’esercizio della
potestà regolamentare statale nelle materie
di cui alla presente legge, da esercitare,
nel rispetto dei princìpi fondamentali previsti
dall’articolo 3, ai sensi dell’articolo
17, comma 2, della legge 23 agosto 1998,
n. 400, il Governo indica le norme abrogate
in quanto incompatibili con le disposizioni
della presente legge.
Atti Parlamentari — 37 — Camera dei Deputati — 1590
XVI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI
PAGINA BIANCA
PAGINA BIANCA
€ 0,86 *16PDL0014110*
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VERDE URBANO: E' NATA LA CONSULTA

Ciao Piermaria, quando hai tempo potresti pubblicare questo annuncio sul
blog dei periti agrari liberi?
grazie
Andrea
Con piacere caro Andrea, diamo spazio a una importante iniziativa del Consiglio Regionale,di cui sei il responsabile del settore " Ambiente e Territorio"

E' stato pubblicato all'indirizzo http://consultaverde.forumattivo.com
il forum della /libera/ Consulta Nazionale per il Verde Urbano.
Il gruppo di lavoro nasce con la volontà di approfondire le tematiche
riguardanti il verde urbano e collaborare con altri Ordini professionali
ed Enti per la definizione di programmi di lavoro in materia di gestione
del verde.
L'iscrizione è aperta a tutti i Periti Agrari che, nell'ambito della
loro attività professionale, si occupano di verde urbano ed ornamentale.
http://consultaverde.forumattivo.com

CONVOCATO IL CONSIGLIO REGIONALE IL 28 FEBBRARIO A BERGAMO

Milano lì 10/02/2009

Al Consiglio Regionale
Periti Agrari e Periti Agrari Laureati
Loro Sedi

AI Colleghi Benanti Lorenzo, Salvan Lorenzo, Bertazzo Paolo
Moretti Giancarlo
Loro Sedi

Oggetto: Prot. 01/09 – O.D.G. Consiglio Regionale 28 febbraio 2009

Gent.mo Collega

Il Consiglio Regionale dei Periti Agrari e Periti Agrari Laureati della Lombardia è convocato per il Giorno
SABATO 28 Febbraio 2009 ALLE ORE 09.30
Presso l’Agriturismo CASCINA COLOMBì di FARINA LORIANA
Via Colombì - 24060 TORRE DE ROVERI (BG)

Ordine Del Giorno
Ore 09.30

1. Conferma Membri del CRPA (ogni Collegio Provinciale dovrà confermare i membri(consiglieri del CRPA. La conferma è dovuta alla ricomposizione del Consiglio Regionale con la partecipazione della Provincia di Mantova;
2. Elezione del Presidente, del Vicepresidente, del Segretario e del Tesoriere del CRPA;
3. Informativa in merito alla costituzione del CAA;
4. Informativa in merito a attuazione Direttiva Nitrati in Lombardia;
5. Elezione Comitato d’Amministrazione Cassa Periti Agrari (ENPAIA);
6. Varie ed eventuali.

Vista la valenza dei temi in ODG, abbiamo ritenuto opportuno invitare alcuni amici Consiglieri Nazionali, Membri del C.A. della Cassa dei Periti Agrari e Presidente degli organismi regionali per meglio approfondire eventuali proposte e azioni concertate e collaborative.

Essendo già stati ospiti del Collegio di Bergamo, il pranzo è a carico dei singoli Collegi partecipanti.

Per ragioni organizzative vi invito a comunicare la Vostra partecipazione.

Un cordiale saluto
Il Segretario CRPA Il Presidente CRPA
Per Agr Franco Possenti Per Agr Mario Braga

lunedì 9 febbraio 2009

Pubblichiamo di seguito un interessante articolo che abbiamo trovato sull'Agrotecnico n. 1 / 2009 , che prende atto della costruttiva collaborazione Periti Agrari e Agrotecnici della Lombardia nell'affrontare i problemi delle categorie. Non è cosa da poco visti i tempi. Un particolare ringraziamento alla redazione della testata dell'Agrotecnico.
Pm. Tiraboschi
I PUA - PIANI DI UTILIZZAZIONE
Agronomica in Lombardia
sono attività professionale
Lo smaltimento dei liquami zootecnici
nei terreni agricoli è sempre
stato un problema molto rilevante,
in particolare in regioni
vocate all’allevamento come ad
esempio è la Lombardia.
Proprio questa Regione nel 1993
aveva varato una legge (la n.
37/1993) che prevedeva misure che
limitavano lo smaltimento dei
liquami, al fine di ridurre l’inquinamento
delle falde acquifere tramite i
nitrati che ne sarebbero derivati.
In particolare, la Regione aveva previsto
che sui terreni agricoli potessero
essere smaltiti liquami in una
quantità pari alla capacità del terreno
di assorbirli, senza creare problemi
di inquinamento alle acque.
Dunque, le aziende zootecniche ed
agricole che intendevano effettuare
smaltimenti, dovevano presentare
un PUA – Piano di Utilizzo
Agronomico, redatto e sottoscritto
da un tecnico professionista iscritto
al relativo Albo professionale, quindi
da un Agronomo, un Agrotecnico
o Agrotecnico laureato od ancora
da un Perito Agrario.
Un PUA è, in sintesi, una ‘fotografia
aziendale’, cioè la descrizione delle
caratteristiche dell’azienda agricola o
zootecnica che deve smaltire i liquami
prodotti dall’allevamento bovino,
suino od ovicaprino posseduto.
L’Agr. Aldo Maffoni, spiega la funzione
dei PUA: “Si tratta di un piano
volto all’organizzazione dello smaltimento
dei liquami zootecnici, che viene
attuato a seconda del quantitativo di
azoto che viene prodotto dall’azienda”.
“Alla base dei PUA -continua
Maffoni- ci sono dati, quali le caratteristiche
basilari dell’azienda, il numero
e la tipologia dei capi di bestiame presenti,
la quantità di terreno disponibile
e altri. Compito del tecnico è quello
d’intervenire nel Piano di Utilizzazione
Agronomica dell’azienda stessa e stilare
un piano che consenta di organizzare
le modalità di smaltimento dei
liquami ed il controllo di tutto ciò che
riguarda quest’operazione”.
“Di conseguenza, il tecnico provvede al
controllo delle vasche di smaltimento
ed alla conferma o meno della loro idoneità,
alla verifica dell’idoneità della
quantità di terreno rispetto alla quantità
di liquami da smaltire, alla verifica
di tutte le autorizzazioni (Ausl, etc) che
l’azienda deve possedere per essere in
regola in questo frangente”. Spiega
ancora l’Agr. Maffoni: “Dopo le verifiche,
si procede alla fase compilativi
del piano di smaltimento, che deve
essere necessariamente firmato dal tecnico
agricolo che lo ha seguito”.
I PUA vengono trasmessi attraverso
un sistema informatizzato messo a
disposizione dalla stessa Regione
Lombardia, il SIARL – Sistema
Informatizzato Agricolo Regione
Lombardia che, per farlo, si avvale
dei CAA-Centri Agricoli di
Assistenza Autorizzata.
L’introduzione dei PUA ha dato nel
tempo buoni risultati nell’organizzazione
dello smaltimento dei
liquami e nella conseguente riduzione
degli inquinamenti. Proprio
per questo, vivo è stato lo stupore
per la decisione della Regione
Lombardia, che recentemente ha
stabilito con una delibera di disattendere
tutti i principi contenuti
nella legge n. 37/1993, consentendo
a ciascun imprenditore agricolo o
zootecnico di redigere in seconda
battuta i PUA direttamente e senza
alcun controllo tecnico.
Una decisione quella della Giunta
Regionale lombarda, che andava in
netto contrasto con la legge ormai
attiva da oltre 15 anni la quale,
come detto, aveva sortito ottimi
risultati in fatto di organizzazione
di smaltimento e riduzione dell’inquinamento
delle acque.
Decisamente anche uno ‘snaturamento’
di questo tipo di pratiche
che, da come è stato descritto
dall’Agr. Maffoni, hanno necessità
di essere compilate da un tecnico in
possesso di una preparazione tecnico-
professionale, che di certo non
Lo ha affermato il TAR Milano in un ricorso promosso insieme da Agrotecnici e periti agrari.
L’ordinanza rappresenta un vigoroso “stop” alle mire sindacali di impossessarsi
di questo segmento professionale
della Regione Lombardia.
I Collegi degli Agrotecnici e dei
Periti Agrari della Lombardia, coordinata
dalla Consulta Regionale
presieduta dall’Agr. Sergio
Bonomelli e supportati dal loro
Collegio Nazionale, hanno deciso di
contrastare questa delibera regionale
impugnandone gli atti presso il
TAR Milano, chiedendone la
sospensiva, e trovando alleati i corrispondenti
Collegi dei Periti Agrari
e dei Periti Agrari laureati lombardi.
Questi ultimi però (incredibile a dirsi)
non hanno avuto l’appoggio del
rispettivo Collegio Nazionale, che li
ha praticamente lasciati soli; da
tempo infatti è in atto uno “scontro”
politico fra il Presidente del
Collegio Regionale dei Periti Agrari
della Lombardia, Mario Braga, ed
il Presidente Nazionale dei Periti
Agrari, Andrea Bottaro, sul modo
d’intendere e gestire la professione
(Bottaio vuole “diluire” sino alla scomparsa
i Periti Agrari in un mega-Albo
con Geometri e Periti Industriali, sperando
in cambio di potersi chiamare
“ingegnere operaio”, pur essendo privo
di titolo di laurea. Braga pensa al contrario
di fare fronte comune con le altre
professioni tecniche di settore,
Agrotecnici e Dottori Agronomi per
acquisire così la leadership nei servizi
alle imprese).
È probabilmente questo conflitto,
sempre più evidente, che ha portato
il Consiglio Nazionale dei Periti
Agrari ad abbandonare i loro colleghi
lombardi, lasciandoli soli a
difendere la professione; un fallimento
del gruppo che segue il
Presidente Braga, infatti, lo avrebbe
indebolito.
Invece è successo il contrario: i Periti
agrari lombardi, avendo stipulato
in precedenza un accordo con gli
Agrotecnici di quella regione, accordo
che prevedeva di promuovere e
difendere le rispettive competenze
professionali, hanno ricorso insieme
contro la Regione e vinto il primo
round.
L’Ordinanza del TAR che identifica i
PUA come attività professionale
deve, infatti essere confermata
anche nel merito e la relativa sentenza
si avrà intorno a metà 2009;
si vedrà allora chi ha ragione.
Nel frattempo è interessante “leggere”
l’Ordinanza del TAR Lombardia,
pronunciata in Camera di Consiglio
nei primi giorni del mese di dicembre
2008; i Collegi ricorrenti avevano
chiesto ai Giudici amministrativi
di sospendere taluni atti regionali
lesivi delle loro competenze professionali;
i Giudici hanno però negato
il provvedimento cautelare richiesto,
ritenendo che non ci fosse “nulla
da sospendere”. Ma relativamente a
quanto fatto notare dai professionisti
ricorrenti, il TAR ha comunque
sottolineato che “…considerato che
gli atti impugnati non sono in grado,
nell’immediato, di produrre alcun effetto
pregiudizievole nei confronti dei
ricorrenti in quanto, come riconosciuto
dalla stessa amministrazione,
“in prima fase ossia fino al
31.12.2008” i piani di utilizzazione
economica “dovranno essere firmati
da un professionista…”.
Pertanto, tutti i PUA validi per l’anno
2009 devono essere obbligatoriamente
firmati da un tecnico agricolo
iscritto ad un Albo professionale.
A questi avvenimenti si è aggiunto
il caso di un ritardo nell’attivazione
del Sistema informatico di raccolta
dei PUA da parte della Regione
Lombardia, che anziché attuarlo
dal 1° settembre 2008, ha fatto slittare
il tutto al 1° novembre. Questo
ritardo ha fatto sì che la data ultima
per la presentazione dei PUA fosse a
sua volta prorogata al 30 aprile
2009, per cui i tecnici agricoli
avranno ancora tempo per poter
condurre dei PUA con la propria
firma, considerata essenziale affinché
vengano considerati validi.
Molto soddisfatto si è dichiarato
Sergio Bonomelli, Presidente della
Consulta Regionale degli
Agrotecnici lombardi, il quale ha
dichiarato: “L’Ordinanza del TAR
Milano ha definitivamente chiarito
quanto da noi sostenuto, e precisamente
che i PUA, per il loro contenuto, rappresentano
una competenza professionale,
fra l’altro volta a garantire un
interesse pubblico, legato alla salubrità
delle acque e dell’ambiente, laddove
una simile attività non può essere
demandata al libero arbitrio delle stesse
imprese agricole che producono i
reflui da smaltire, a pena di futuri gravi
danni ambientali”.
“Il TAR Milano ha chiarito che siamo in
presenza di un qualificato elaborato
professionale e che, dunque, sino a
tutto il 2009 i PUA potranno essere
validamente presentati solo se sottoscritti
da liberi professionisti con adeguata
preparazione”.
A sua volta il Presidente regionale
dei Periti agrari, Mario Braga, ha
detto: “Debbo confessare che per la
prima volta nella mia esperienza la
nostra sconfitta è stata la migliore vittoria
possibile. Respinto, il nostro ricorso
il TAR ha ribadito che i Piani di utilizzazione
agronomica dovranno essere
firmati da un professionista.
Forti anche della conferma che la l.r.
37/93 non è stata abrogata dal testo
unico delle leggi regionali in materia
di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo
rurale mi sento d’affermare che solo gli
iscritti, regolarmente ai nostri Albi,
possono firmare le pratiche POA/POAS
e PUA/PUAS (DGR 5868/07).
Una bella garanzia per tutti gli allevatori,
gli agricoltori lombardi e certamente
un bel risultato per le
Organizzazioni Professionali che
potranno trovare in professionisti abilitati,
seri e riconosciuti dei sicuri riferimenti
a cui indirizzare i loro associati.
Ed infine. Un particolare ringraziamento
al mio Consiglio Regionale, a tutti i
Collegi Provinciali che lo compongono
e ai Collegi Lombardi degli Agrotecnici
per la loro disponibilità e la loro determinazione.
L’agricoltura lombarda e
italiana hanno bisogno di riferimenti
tecnico scientifici di qualità e noi dimostriamo
ogni giorno di saperli offrire”.
Di fronte all’Ordinanza del TAR
Milano è ormai certo che allontanare
l’espletazione dei PUA dall’ambito
professionale agricolo potrebbe
certamente arrecare danno alle
aziende agricole stesse, in quanto
mancherebbe l’adeguata consulenza
aziendale che solo un tecnico con
determinate competenze può offrire.
La Regione Lombardia ha ora
tempo per determinare nel modo
più adatto a risolvere tale problema,
dando il giusto spazio ai tecnici
agricoli e riconoscendo che l’ultima
delibera del 2008 è in netto contrasto
con lagge varata nel 1993 la
quale, per molto tempo, aveva funzionato
nel migliore dei modi, sia
per le aziende agricole che per i tecnici
che le avevano assistite.