martedì 31 gennaio 2012

FINALMENTE....PREMIATA LA TENACIA DEL " MOVIMENTO DEI RINNOVATORI"

Ministero della Giustizia

Professioni - Elezione Consiglio dei Periti agrari

31 gennaio 2012


La Commissione incaricata di procedere all’accertamento del risultato delle elezioni per la nomina dei componenti del Consiglio del Collegio Nazionale dei Periti Agrari e dei Periti Agrari Laureati,

•riunitasi il 15 dicembre 2011 e il 26 gennaio 2012, presso il Ministero della giustizia,


•esaminati i documenti trasmessi dai Consigli dei Collegi della categoria costituiti nel territorio della Repubblica,


•verificata l’osservanza delle norme di legge ed accertati i risultati complessivi delle elezioni,


ha proclamato eletti i seguenti professionisti:


1.SALVAN Lorenzo del Collegio di Rovigo


2.BENANTI Lorenzo del Collegio di Torino


3.BOTTARO Andrea del Collegio di Roma dal 10/10/1975


4.MORETTI Giancarlo del Collegio di Vicenza dal 25/5/1995


5.LOMBARDELLI Sergio del Collegio di Piacenza dal 13/7/1970


6.TRIPOLI Salvatore del Collegio di Messina dal 14/2/1975


7.ZANNA L. Raffaele del Collegio di Bologna dal 25/5/1979


8.BERTAZZO Paolo del Collegio di Milano dal 31/5/1985


9.CALCAGNILE Mario del Collegio di Lecce dal 16/3/1977


10.RUSSO Domenico del Collegio di Catanzaro dal 25/2/1978


11.POLVERARI Marcello del Collegio di Pesaro Urbino


il direttore generale
Maria Teresa Saragnano

lunedì 30 gennaio 2012

CNPA SCADUTO: REMA CONTRO LA CATEGORIA E NON VUOLE L'INSEDIAMENTO DEL NUOVO CONSIGLIO NAZIONALE.

I TROMBATI ALLA RISCOSSA!!!!
Siamo in una situazione vergognosa e pietosa.
 La Categoria umiliata dall'arroganza della maggioranza del vecchio CNPA, ormai sconfitto e scaduto, che però, non vuole rinunciare al proprio ruolo di " casta".
Un'arroganza spregiudicata e senza limite che non possiamo più tollerare.
Ne va del nostro futuro !!!!
Bocciati dalle recenti elezioni del 26/09/2011 ( purtroppo non ancora ufficializzate dal Ministero) da circa l'80% degli iscritti periti agrari d'Italia, responsabili di una " disastrosa politica e gestione della nostra professione" che negli ultimi 10 anni ci è costata  con le quote che abbiamo versato, 4 milioni di Euro ( cirva 8 miliardini delle vecchie lirette) senza nessuna contropartita positiva; ideatori della " famigerata proposta di fusione con geometri e periti industriali", cioè la nostro estinzione professionale; queste sono alcune delle macabre attività dello " scaduto CNPA" che giustamente la Categoria ha bocciato e non vuole più....più.....più ...capitooooo!!!!!!
E questi quattro cialtroni cosa ti inventano pur di non mollare la seggiola.????
1) una riconvocazione della commissione elettorale nazionale ( vorremmo capire la legittimità di questo atto e la sua genesi) per una verifica dell'espressione di voto di alcuni Collegi provinciali che non sarebbero state corrette ( anche qui vorremo sapere come fanno a saperlo se il tutto non è ancora stato ufficializzato con la pubblicazione?????.......c'è qualcosa che puzza ????). La Commissione si è ripronunciata  con delibera del 26/01/2012 confermando in toto quanto pronunciato a dicembre. Insomma i bottariani sono stati presi a calci in culo per l'ennesima volta (ohhh come erano incassosi!!!!!).
2) non contenti ( e nell'affanno del loro  naufragio.....) convocano una riunione del Consiglio nazionale per il 27/01/2012 ( sarà una casualità...ma è il giorno dopo la riunione della Commisione ???'') poi rinviato al prossimo  3/02/2012 perchè la convocazione era illegittima ( erano stati esclusi dalla convocazione i consiglieri nazionali di minoranza " i rinnovatori" ( Benanti, Bertazzo, Salvan, Lombardelli) ai quali l'ordine del giorno è stato notificato lo stesso giorno della riunione.......che caso.......che cialtronata ..........mi vien da ridere!!!!!) per discutere ( leggetelo attentamente ) il seguente ordine del giorno:
1) approvazione verbale seduta precedente del 13/12/2011;
2) elezioni del consiglio nazionale: espressione del voto da parte dei Collegi Provinciali in modo difforme da quanto previsto dalla Legge 434/68 art. 27, comma 3 - delibere conseguenti ( relatore un certo per. Agr. Paolo Vigato che dovrebbe essere l'ex vice-presidente nazionale !!!)
3) riforma delle professioni;
4) COGEPAPI stato dell'arte ( ndr...morto e sepolto ...) ( relatore per. agr. Di Biase ......)
5) varie ed eventuali ( ndr.....fissata la data del trascolocco degli ex per il 31/01/2012.....sperom..)
Ma scusate, mi sorge un dubbio.
Il CNPA come fa a dire che ci sono state delle difformità rispetto all'espressione di voto di alcuni Collegi Provinciali????? E' in possesso di documentazione ufficiale del Ministero e/o della Commissione Elettorale nazionale  ??? . Ma se i risultati non sono ancora stati pubblicati sul bollettino ufficiale ministeriale come fa a sapere le " difformità dei collegi Provinciali" ???
Quì......c'è una gran....puzzzzzzzzzza !!!! non dico altro. Anzi lo dico. Vorranno una delibera del CNPA che conferma " le presunte difformità elettive"  per poi ricorrere al TAR e chiedere la sospensione delle nomine e/o il congelamento delle stesse.O ANNULLARE LE VOTAZIONI DEI COLLEGI CHE HANNO COMMESSO PRESUNTI ERRORI ( che guarda caso interessano solo i collegi che hanno sostenuto i rinnovatori ????) per recuperare i non eletti ( i trombati filo bottariani).......per rimanere in carica "LORO" con maggioranza   ????????
Se così fosse , vi rendete conto dei danni che cagioneranno ai periti agrari, alla nostra immagine,credibilità ecc. ecc.
E sulla riforma delle professioni e Cogepapi cosa dire......Questi hanno perso le elezioni per le loro disennate politiche portate avanti .... e secondo voi cosa dovrebbero fare........stare buoni e zitti, invece se ne infischiano di tutti noi e come se fossero i vincitori spandono le loro cazzate a destra e sinistra.
Che miseria...siamo proprio alla frutta per non dire nella....mer......
E' ora che queste cialtronate finiscano !!!
Basta spendere i nostri soldi!!!!
Basta farci perdere tempo!!!!!
E' giunto il momento che a questi signori si chiedano i " danni".!!!
A casa...a casa a calci in culo...cialtroni.!!!!!!!
( scusate lo sfogo un pò fuori le righe......ma quando ce voo..ce voo....!!!)
Ciao
Piermaria Tiraboschi


pt/2012/gmt/01

giovedì 26 gennaio 2012

AGENZIA PARLAMENTO: ON. LAFFRANCO ... VERGOGNOSO RITARDO PUBBLICAZIONE ELETTI NUOVO CONSIGLIO NAZIONALE

AGRICOLTURA: LAFFRANCO (PDL), VERGOGNOSO RITARDO PUBBLICAZIONE ELETTI PERITI AGRARI



(AGENPARL) - Roma, 26 gen -

"Una vergogna!".

 Il deputato Pdl Pietro Laffranco stigmatizza, senza mezzi termini,


i nuovi tentativi di boicottaggio mirati a ritardare


ulteriormente la pubblicazione degli eletti al Consiglio


nazionale dei periti agrari. "Boicottaggio - aggiunge


il deputato Pdl - messo in atto da chi le elezioni


le ha perse grazie alla connivenza di periti agrari


in attesa di ritorni personali". Laffranco, che ha già


presentato un'interrogazione al ministro della Giustizia,


dove ricorda che a novembre scorso furono pubblicati


sul bollettino ufficiale i nomi dei membri della commissione


senza che però comparisse la proclamazione degli eletti


sul bollettino ufficiale del dicembre 2011, torna dunque


a sollecitare il Governo a venire in aula per spiegare


i motivi di tali ritardi. "Quanto accade - conclude


- è in totale spregio dei regolamenti. Il Governo non


perda più tempo e metta mano a una situazione ormai


troppo tesa".


com


261400 GEN 12




pt/2012/gmt/02

mercoledì 25 gennaio 2012

COMUNICATO DEL MOVIMENTO DEI RINNOVATORI.

Abbiamo ricevuto il comunicato del Movimento dei Rinnovatori che di seguito pubblichiamo , al quale il Blog da la sua piena e convinta adesione.
La Categoria ha bisogno di unità per affrontare i difficili momenti che stiamo attraversando, non di fomentatori di divisioni , di conflitti e di confusione.
Redazionale


COMUNICATO

Siamo un gruppo di Periti Agrari  di tutt'Italia che ha promosso le AUTOCONVOCAZIONI di Lonato del Garda nel 2009 e seguenti, che ha creato il Movimento dei Rinnovatori, che ha promosso il nuovo nella Categoria fino al successo della recente tornata elettorale  per il rinnovo del Consiglio Nazionale.
Fiduciosi in tanti amici che ci hanno sostenuti abbiamo privilegiato il " bene generale dei periti agrari" superando localismi e personalismi.
Abbiamo favorito e stimolato un serio e acceso dibattito tra gli iscritti con incontri aperti al confronto delle idee soprattutto da parte dei giovani.
Se le notizie che si sentono circolare in questi ultimi giorni sono un tentativo per affossare il " processo di rinnovamento" attraverso atti ingiustificati e illegali miranti a invalidare le recenti elezioni, tali atti non verranno tollerati e non verrà meno la nostra azione legale nelle sedi opportune  per inchiodare alle prorprie responsabilità ideatori e promotori.
Saremo fermi sulle nostre posizioni per sgominare ogni illegittimo tentativo che voglia alterare arbitrariamente la prova democratica e responsabile che la Categoria tutta: dal Piemonte alla Sicilia ha saputo dare attraverso il " voto legittimo" di tutti i Collegi Provinciali  nel rinnovo della classe dirigente.
Movimento dei Rinnovatori


pt/2012/gmt/01

AZIONI IGNOBILI: A RISCHIO LA PROCLAMAZIONE UFFICIALE DEL NUOVO CONSIGLIO NAZIONALE???

"AUTOCONVOCAZIONE STRAORDINARIA E URGENTE DEI PERITI AGRARI D'ITALIA"

Se fosse vero è una azione ignobile e meschina contro 13.500 periti agrari e periti agrari laureati.

Vi rocconto in sintesi i presunti fatti, perchè come al solito omertà e segretazione avvolge l'informazione ufficiale nella nostra Categoria.
Si dice (!) che la Commissione Elettorale Nazionale ( composta da nostri colleghi di primo piano: ex consiglieri nazionali) sarebbe stata riconvocata ( dal Ministero ! o da  chi ???) per giovedì 26 Gennaio 2012 a Roma dopo la seduta del 15/12/2012 in cui fu fatto lo spoglio delle schede elettorali e relativa stesura del verbale di proclamazione dei risultati elettorali che avrebbero dovuto essere " ufficializzati con la pubblicazione sul bollettino del ministero il prossimo 30 gennaio".
Perchè la riconvocazione di una Commissione che ha gia assolto al proprio compito ????
Perchè ci sarebbero state delle richieste di nostri colleghi candidati  a consiglieri nazionali ( probabilmente non eletti !!!)  che sostengono ( non so con quali argomentazioni ??) che ci sarebbero state irregolarità nelle procedure elettorali fatte dai Collegi Provincali,  che avrebbero conteggiato anche gli iscritti all'Albo Speciale ( nel computo totale degli iscritti provinciali) alterando i numeri e l'assegnazione dei voti di diritto da attribuire ai vari candidati nazionali.
Mi chiedo e vi chiedo come fanno a sapere " i colleghi ricorrenti" il risultato dello spoglio e i dati contenuti nelle schede se il tutto non è ancora stato reso ufficiale dal Ministero ????? ( C'è forse stata una fuga di notizie.....cosa normale nel nostro paese ??)
Onestamente non sono in grado di entrare nel merito perchè sono privo di informazioni certe. Di sicuro se qualcuno ne è in possesso la cosa è di una gravità estrema e l'uso delle stesse.........ancora di più.
Ovviamente nessuno vuole pregiudicare il diritto a contestare e/o ricorrere contro le recenti elezioni, ma il tutto deve essere fatto dopo la proclamazione ufficiale perchè solo allora ci saranno tutti gli atti a disposizione di tutti per una verifica degli stessi.
Cari amici, resta comunque il fatto, che se la notizia è certa, vi è un tentativo ignobile e maldestro di mandare al quel paese i nuovi eletti quindi il nuovo CNPA e con essi tutti i 13500 iscritti ( CIOE' TUTTI NOI !!) IN QUESTO DIFFICILE E DELICATO MOMENTO DEL PAESE E DELLA NOSTRA PROFESSIONE COME TANTE ALTRE.
Non so come la pensiate, ma credo che a questo punto non ci debbano essere dubbi sulla necessità di " AGIRE" con tempestività e determinazione, tutti compatti nel promuove iniziative a tutela del nostro lavoro e della nostra professione. NON POSSIAMO PIU' ASPETTARE........O STARE ALLA FINESTRA !!!!
Le iniziative sono tante; ve ne propongo qualcuna:
1) si proclami " l'autoconvocazione straordinaria continua della Categoria, dei Consigli Provinciali e/o dei loro rappresentanti;
2) si mobiliti la Categoria con una protesta a Roma davanti alla " nostra sede del CNPA""
3) si segnali alla Procura Generale di Roma e al Ministero competente le anomalie che si vorrebbero perpetrare contro la categoria;
4) si dimettano ( motivandolo pubblicamente attraverso la stampa) i Consiglieri Nazionali in carica ( nel vecchio CNPA);
5) si minacci l'auto-sospensione in massa dei Consigli Provinciali e Regionali;
6) acquistiamo mezza pagina di un giornale a tiratura nazionale e raccontiamo la " NOSTRA INCREDIBILE AVVENTURA........CHE DOPO QUATTRO MESI DALLE ELEZIONI NON ABBIAMO ANCORA IL CONSIGLIO NAZIONALE.
SIAMO PRIVI DI UNA GUIDA CREDIBILE, AUTOREVOLE E CAPACE A TRAGHETTARE LA CATEGORIA VERSO IL NUOVO DELLE PROFESSIONI "
E' UNA VERGOGNA.....VERGOGNA...VERGOGNA.!!!!
Ciao a tutti
Piermaria Tiraboschi
Periti AgrariLiberi.
pt/2012/gmt/01

BOCCIATI DALLA "CATEGORIA"....VOGLIONO AUTO-PROMUOVERSI !

Cari Colleghi

lasciatemi dire .. “ci risiamo”.


Chi non vuol perdere è disposto a tutto, proprio a tutto. Del resto il giudizio deontologico è già stato espresso da un tribunale.


Proprio non si rassegnano a constatare che l’Italia, una larghissima maggioranza ha deciso di guardare altrove stanca di un’immagine stantia e sarcofagata.


E visto che l’orizzonte si prospetta diverso, questi “signori colleghi” cosa pensano di lasciare in eredità? Una categoria di orfani disabbienti?


Posso assicurare lor signori che si stanno sbagliando di grosso. Questa volta la categoria ha inteso cambiare sentiero. Dopo vent’anni spesi ad inseguire un approdo che non c’era forse era giunto il momento di virare.


Non si rassegnano e utilizzano tutti gli strumenti …. anche illeciti? facciano pure, ma questa volta troveranno una forte e determinata resistenza.

Il fatto.


Venerdì 27 gennaio, dopodomani, il CNPA è stato convocato per valutare e approvare il bilancio (ancora una volta). E’ inutile spiegare che lo stile esige che le scelte strategiche, in tempo post elettorale, debbano essere “lasciate” ai nuovi che si insedieranno, ci auguriamo in tempi rapidi. Ma, forse, la fretta, detta anche fregola, è motivata da altri motivi che a noi non è concesso conoscere. Del resto questo CNPA scaduto, vorrei spingermi a definirlo scadente, le regole “pubbliche” le applica solo quando deve minacciare qualche bravo Presidente Provinciale.


Ma ciò che colpisce è il secondo punto all’Ordine del Giorno:


Elezioni del Consiglio Nazionale: espressione del voto da parte dei Collegi Provinciali in modo difforme da quanto previsto dalla legge 434/68 art. 27; comma 3 (relatore Paolo Vigato).


Quante domande affiorano nel leggere questo punto!


C’è da chiedersi se il CNPA abbia competenza in merito alle elezioni, visto - proprio - l’art. 27 della 434/68 così come modificata dalla legge 54/91. (Sarebbe come dire mi occupo della mia elezione).


Lo stesso articolo demanda alla Commissione Elettorale nominata dal Ministero della Giustizia la competenza dello spoglio e della proclamazione degli eletti, ovviamente lasciando a ciascun collega la possibilità di ricorrere nelle sedi opportune a tutela dei propri diritti e delle proprie prerogative.


C’è inoltre da chiedersi come una parte del CNPA abbia gli elementi per verificare e comparare i dati delle schede elettorali (delibere di Consigli dei Collegi Provinciali), non avendo ottemperato al proprio dovere di vigilanza (non di controllo) previsto dall’art. 26, comma l); della 434/68 e non essendo ancora stati pubblicati i risultati dello spoglio.


In materia di iscrizioni, cancellazioni o reiscrizione al CNPA spetta esclusivamente esprimersi sui ricorsi (in via amministrativa).


Pertanto, reputo la convocazione anomala del CNPA, non solo un arbitrio ma, un fatto estremamente grave di oggettivo abuso d’ufficio (legge 16 luglio 1997 n. 234).


Ed infine, credo che questa rimarrà la più brutta pagina della storia della nostra categoria.


“Chi non ha fede, ne etica, ne morale, ne intelligenza, ne qualità di lavoro, lascia dietro a se solo macerie”.(anonimo XVII°)


Per. Agr. Mario Braga




pt/2012/gmt/01

venerdì 13 gennaio 2012

AGROTECNICI ROMPONO....IL TAVOLO E SE NE VANNO.

Comunicato Stampa

TROPPE STRUMENTALIZZAZIONI DA PARTE

DEI PERITI: GLI AGROTECNICI ABBANDONANO

IL TAVOLO DEL CUP3

La rottura, definitiva, si è consumata stamattina a Roma quando, ad inizio della

riunione del Tavolo di lavoro promosso dal CUP3 (con gli Albi degli

Agrotecnici, dei Geometri, dei Periti industriali ed Agrari), il rappresentante

del Collegio Nazionale degli Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati ha dovuto

prendere atto che non cessava la strumentalizzazione nei confronti della

categoria, trovandosi perciò obbligato a lasciare l’incontro.

Questi i precedenti. L’Albo degli Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati,

aderendo ad una richiesta del CUP3 (l’Associazione nazionale degli ingegneri

triennali), a partire dal giorno 3 novembre 2011 ha iniziato a partecipare ad una

serie di incontri (presenti anche le categorie dei Periti industriali ed Agrari ed

i Geometri) volti a valutare la possibilità di dare vita ad un contenitore

professionale di nuovo tipo, partendo dalla proposta di legge n. 4321 dell’On.

Mantini; in seguito si sono svolte solo altre due riunioni senza tuttavia

approdare ad alcun documento condiviso, né ad alcun accordo né ad atti

deliberativi, trovandosi ancora in fase assolutamente valutativa.

Si sottolinea come la partecipazione degli Agrotecnici all’iniziativa del

“CUP3” fosse finalizzata ad esaminare proposte comuni che nulla avevano ed

hanno a che vedere con la proposta di costituzione dell’Albo unico dei

tecnici laureati per l’ingegneria, portata avanti negli anni scorsi con la sigla

CO.GE.PA.PI. (cioè dagli Albi dei Periti industriali ed Agrari e dei Geometri),

mai condivisa dal Collegio Nazionale degli Agrotecnici e degli Agrotecnici

laureati (per le modalità di realizzazione, che vedevano un Albo composto

pressoché interamente da soggetti diplomati assumere una denominazione

professionale tipicamente riservata ai laureati).

Purtroppo la semplice partecipazione degli Agrotecnici a queste riunioni ha

portato ad una strumentalizzazione senza precedenti che il Collegio

Nazionale di categoria non poteva ulteriormente consentire, laddove

evidentemente essa è funzionale a rappresentare in maniera distorta la realtà,

per finalità diverse da quelle originarie.

Infatti la partecipazione degli Agrotecnici al Tavolo tecnico del CUP3, con una

vergognosa insistenza, é stata continuamente spacciata (in circolari interne di

alcuni degli altri Collegi partecipanti, in articoli di stampa, ecc.) come

l’adesione degli Agrotecnici al “progetto CO.GE.PA.PI”.

Ciò ha costretto il Collegio Nazionale degli Agrotecnici e degli Agrotecnici

laureati a dover emanare, il 18 novembre 2011, il Comunicato Stampa

“CO.GE.PA.PI ED AGROTECNICI: FACCIAMO CHIAREZZA” (disponibile

nel sito www.agrotecnici.it - Sezione “Comunicati Stampa”), con la speranza

che ciò facesse cessare le strumentalizzazioni, le quali invece sono purtroppo

continuate.

L’apice è stato raggiunto il 4 gennaio 2012, quando il Presidente del Collegio

Nazionale dei Periti industriali (che al tavolo del CUP3 siede come semplice

invitato) ha predisposto un documento relativo alla riforma delle professioni

nel quale si è arrogato la pretesa di parlare a nome della categoria degli

Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati e spacciando alcuni degli argomenti

oggetto della discussione al Tavolo tecnico come fossero parte di un accordo

già raggiunto.

Questa ulteriore e gravissima strumentalizzazione obbligava il Collegio

Nazionale degli Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati a formalizzare al

Presidente dei Periti industriali la richiesta di astenersi tassativamente dal

parlare ancora in proprio nome.

Infine oggi l’epilogo finale. Ad inizio della riunione, calendarizzata nell’ambito

degli incontri con il CUP3, si doveva prendere amaramente atto dell’insistenza

nella strumentalizzazione sin qui portata avanti, obbligando il Collegio

Nazionale degli Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati a lasciare

definitivamente il tavolo di lavoro comune, non essendovi più le condizioni

per continuare il dialogo, in assenza di un contesto rispettoso dei principi di

correttezza comportamentale che per gli Agrotecnici sono basi necessarie per

qualunque forma di collaborazione.

Si precisa dunque che nessun accordo è stato mai sottoscritto con le

categorie facenti parti del CO.GE.PA.PI. (Periti industriali ed Agrari e

Geometri) relativamente all’ipotesi di creare “l’Albo unico degli ingegneri

tecnici”, con questa o con qualunque altra delle denominazioni nel tempo

variamente utilizzate.

Il Collegio Nazionale degli Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati ribadisce

inoltre, in via generale, quanto affermato in tempi non sospetti e precisamente

di ritenere errato ed ingannevole nei confronti degli utenti attribuire il titolo

professionale di “ingegnere tecnico” od altro similare (che ricordi lo specifico

titolo di laurea) a soggetti che laureati non sono.

Il Collegio Nazionale degli Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati ricorda di

essere l’unico Albo interdisciplinare nei percorsi di accesso; negli esami

abilitanti 2011, da poco conclusi, il 43% dei propri candidati è risultato in

possesso di un titolo di laurea, mentre negli Albi dei Periti industriali ed

Agrari e dei Geometri questa percentuale non supera l’1%.

Infine non cesseranno i rapporti con il CUP3 ma proseguiranno nell’ambito di

un separato tavolo di lavoro.

Roma, 11 gennaio 2012
 
pt/2012/gmt/01

mercoledì 4 gennaio 2012

L'INFORMAZIONE C'E'...BASTA DARLA !!!!! PER I PERITI AGRARI NOOOO!!! MISSIONE IMPOSSIBILE.

Abbiamo ricevuto e pubblichiamo la circolare informativa del Collegio Nazionale degli Agrotecnici in merito alle problematiche e agli urgenti adempimenti  relativi alla riforma degli ordinamenti delle professioni.
Consiglio di leggerla perchè aiuta a capire gli eventi e gli sviluppi che le professioni dovranno affrontare in brevissimo tempo per modernizzarsi ( si dice!!!).
Purtroppo, e la cosa è triste per non dire altro, non abbiamo nessuna notizia da parte del nostro Collegio Nazionale....ma non è una novità anzi è una radicata e storica consuetudine.........  NO TRASPARENZA - NO INFORMAZIONE.  e Vaiiiiiiiiiiiiiiiiiii................
Ciao a tutti.
Piermaria Tiraboschi

Roma, 2 gennaio 2012


Prot. n. 0007/ARA OR/ml Ai Presidenti dei Collegi locali degli

Circolare pubblica. Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati


LORO SEDI

Oggetto: effetti sull’Albo professionale

Agrotecnici laureati delle Ai Presidenti delle Federazioni regionali

leggi n. 148/2011, n. 183/2011 degli Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati

e n. 201/2011. LORO SEDI

e-mail

Agli iscritti nella LISTA DI CONTATTO

LORO SEDI

e-mail

A partire dal mese di agosto e fino al successivo mese di dicembre 2011 si è registrato il

ripetuto, e talvolta contradditorio, intervento del legislatore nei confronti degli Ordini professionali

-ed inevitabilmente anche nei confronti dell’Albo degli Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati-,

con l’abuso dello strumento della decretazione d’urgenza (che dovrebbe essere riservato ad atti di

carattere straordinario e che, invece, qui è stato utilizzato come strumento d’uso corrente), sulla

scorta della motivazione che tali interventi erano necessari alla ripresa economica, anche se è lecito

nutrire fondati dubbi sulla bontà di una simile giustificazione.

Va qui rilevato come, purtroppo, la crisi finanziaria mondiale abbia portato a rimuovere le regole

relative all’attività del Governo e ad accettare qualunque cosa, in nome dell’emergenza.

I provvedimenti di cui si parla sono tre:

- il decreto legge 13 agosto 2011, convertito con legge 14 settembre 2011 n. 148;

- la legge 12 novembre 2011 n. 183, c.d. “legge di stabilità” (approvata in gran fretta, posto che

l’ex-premier Silvio Berlusconi aveva subordinato le sue dimissioni a tale approvazione);

- il decreto legge 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con legge 22 dicembre 2011 n. 214;

- 2 -

nella trattazione che segue si fa sempre riferimento alle leggi di conversione, in quanto le stesse

hanno apportato modifiche -di contenuto e formali- ai decreti legge iniziali. Identicamente, rispetto

ai singoli “Capitoli” di questa Circolare, si fa sempre riferimento all’ultima versione della

disposizione in esame in quanto, nel giro di pochi mesi alcune disposizioni sono state ripetutamente

modificate, anche profondamente (un modo di operare, questo, che è di quanto peggio il legislatore

possa fare): le norme esaminate sono dunque quelle vigenti.

1. LE PROFESSIONI INTERESSATE

Le disposizioni in esame riguardano tutte le 27 professioni ordinistiche italiane la cui attività è

regolamentata per legge e precisamente, oltre agli Agrotecnici ed agli Agrotecnici laureati, le

seguenti:

- Agenti di Cambio, - Giornalisti,

- Agronomi e Forestali, - Infermieri,

- Architetti, - Ingegneri,

- Assistenti sociali, - Medici e Chirurghi,

- Attuari, - Notai,

- Avvocati, - Ostetriche,

- Biologi, - Periti agrari,

- Chimici, - Periti industriali,

- Commercialisti, - Psicologi,

- Consulenti del lavoro, - Spedizionieri doganali,

- Farmacisti, - Tecnici sanitari di Radiologia Medica,

- Geologi, - Tecnologi alimentari,

- Geometri, - Veterinari,

precisando altresì che le professioni sanitarie sono tenute parzialmente indenni dall’applicazione di

alcune norme.

2. SANZIONI PER I PROFESSIONISTI CHE OMETTONO RIPETUTAMENTE DI

RILASCIARE FATTURA

L’art. 2 comma 5 della legge n. 148/2011 ha introdotto una nuova previsione nelle cause di

sospensione dall’Albo e precisamente esso così recita:

“Qualora siano state contestate a carico di soggetti iscritti in albi ovvero ad ordini professionali,

nel corso di un quinquennio, quattro distinte violazioni dell'obbligo di emettere il documento

certificativo dei corrispettivi compiute in giorni diversi, è disposta in ogni caso la sanzione

accessoria della sospensione dell'iscrizione all’albo od all'ordine per un periodo da tre giorni ad

un mese. In caso di recidiva, la sospensione è disposta per un periodo d quindici giorni a sei mesi.”

- 3 -

viene dunque previsto per la prima volta in assoluto, quale sanzione accessoria, il potere per

l’Amministrazione fiscale (Agenzia delle Entrate e/o Guardia di Finanza) di procedere direttamente

a sospendere un libero professionista dall’Albo, senza il “filtro” del procedimento disciplinare

dell’Ordine. Il provvedimento di sospensione dall’Albo emesso dall’Amministrazione fiscale è

“immediatamente esecutivo” e deve essere trasmesso all’Ordine in cui è iscritto il professionista

sospeso perché lo registri e perché “ne sia data pubblicazione nel relativo sito internet”, laddove

tale “pubblicazione” sembra essere un fatto obbligatorio.

I Collegi provinciali in indirizzo privi di un proprio sito internet, che si trovassero nella

eventualità di veder sospeso un loro iscritto, potranno assolvere all’obbligo di “pubblicazione”

tramite il sito internet dello scrivente Collegio Nazionale (dove sarà creato uno specifico spazio).

Va osservato come questa disposizione abbia dato vita ad un acceso dibattito accademico fra chi

ritiene che, in relazione all’autonomia degli Albi, debbano essere i Consigli degli Ordini a

sospendere gli iscritti e non soggetti terzi, e che, inoltre, la sospensione dovrebbe essere sempre

subordinata allo svolgimento di un procedimento disciplinare, con le garanzie del caso; il dibattito è

ancora in corso e vedremo come si concluderà (intanto, per il momento, non si è ancora registrato

nemmeno un caso di un professionista “evasore” sospeso dall’Albo in virtù di questa legge).

3. I NUOVI PRINCIPI DI MODERNIZZAZIONE DEGLI ORDINAMENTI

PROFESSIONALI, COMUNI A TUTTI GLI ALBI

Con l’art. 3 comma 5 della legge n. 148/2011 è stata realizzata una mini-riforma degli Ordini

professionali; con tale disposizione infatti vengono indicati undici “principi”, comuni a tutte le

professioni ordinistiche, che devono essere recepiti nei relativi ordinamenti. Il successivo art. 10

comma 1 della legge n. 183/2011 ha previsto che il recepimento avverrà tramite specifici DPRDecreti

del Presidente della Repubblica (secondo il principio di delegificazione, vedi anche il

“Capitolo 6 - Cosa sono i DPR e perché preoccupano diverse categorie professionali”).

I principi da introdurre negli ordinamenti professionali sono i seguenti:

a. libero accesso alla professione (resta fermo l’esame di abilitazione previsto dall’art. 33 della

Costituzione);

b. esercizio professionale fondato e ordinato su principi di autonomia ed indipendenza;

c. previsione dell’obbligo di istituire un meccanismo di formazione continua per gli iscritti

nell’Albo;

d. definizione di un equo compenso per i tirocinanti, commisurato all’effettivo apporto del loro

lavoro;

e. tirocinio non superiore a diciotto mesi, con possibilità di farlo svolgere anche durante il corso di

studi, previa convenzione da stipularsi con il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della

Ricerca (una “novità” questa che tale non è per gli Agrotecnici e gli Agrotecnici laureati, in

quanto già ampiamente e da tempo praticata);

- 4 -

f. corresponsione di un “equo compenso” al praticante, determinato in relazione al concreto

apporto all’attività dello studio;

g. pattuizione del compenso del professionista in forma scritta, all’atto del conferimento

dell’incarico professionale (senza più alcun riferimento alle tariffe professionali);

h. obbligo per i professionisti di stipulare una idonea polizza assicurativa, a tutela del cliente;

i. creazione di nuovi organi interni agli Albi, diversi dai Consigli, a cui saranno affidati i

procedimenti disciplinari (un principio realmente innovativo, perché fa nascere delle “Sezioni

disciplinari” Consigli di disciplina” i cui componenti non possono essere Consiglieri degli Albi,

ciò per garantire maggiore terzietà ed indipendenza);

l. possibilità di pubblicizzare la propria attività professionale, purché in modo veritiero e corretto

(al riguardo si osserva che il Codice deontologico degli Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati

già ammette una tale possibilità).

L’art. 10 comma 2 della legge n. 183/2011 ha previsto anche una “disposizione di salvaguardia” la

quale stabilisce che, qualora non vengano adottati i DPR entro il 13 agosto 2011 le:

“norme vigenti sugli ordinamenti professionali in contrasto con i principi...sono abrogate”

con ciò stabilendo l’automatica abrogazione delle disposizioni professionali delle diverse categorie

in contrasto con i principi indicati alle lettere da a) ad l) di questo “Capitolo”. L’abrogazione

scatterà però solo nel caso non si provveda a riformare i singoli ordinamenti.

Posto che l’abrogazione di norme ordinistiche fondamentali, come quelle in esame, produrrebbe un

vuoto normativo tale da paralizzare l’attività degli Ordini (si aprirebbero perciò più problemi di

quelli che in tal modo si volevano risolvere) è pressoché certo che il Governo provvederà nei

termini ad adottare i previsti DPR di riforma.

4. GLI EFFETTI DELL’APPLICAZIONE DEI “PRINCIPI DI RIFORMA” SULL’ALBO

DEGLI AGROTECNICI E DEGLI AGROTECNICI LAUREATI

Le nuove disposizioni non determinano particolari criticità per l’Albo degli Agrotecnici e degli

Agrotecnici laureati, da sempre uno dei più moderni ed aperti al mercato ed alla concorrenza. Va

peraltro sottolineato come gli Agrotecnici applichino già da tempo alcuni dei “principi” qui

presentati come innovativi e di come lo facciano in maniera ancora più decisa rispetto a quanto

viene richiesto, come nel caso del tirocinio (già oggi ampiamente, quando non totalmente, svolto

contestualmente al percorso di studi, in convenzioni con Istituti Agrari ed Università) oppure della

pubblicità (già oggi libera); per gli altri principi, invece, occorrerà procedere agli adeguamenti

richiesti.

Sul punto si sottolinea che lo scrivente Collegio Nazionale, il 17.10.2011, ha presentato al Ministro

della Giustizia una proposta di adeguamento dell’ordinamento professionale; in relazione al fatto

- 5 -

che si è poi insediato un diverso Governo, la proposta già depositata sarà integrata con le ulteriori

novità nel frattempo maturate e ripresentata al nuovo Ministro della Giustizia, ciò in accordo con le

eventuali iniziative che in questo senso si vorranno definire in sede di CUP-Comitato Unitario delle

Professioni. Si ricorda, da ultimo che vi è tempo fino al 13 agosto 2012 per completare il percorso

di adeguamento degli ordinamenti, un tempo breve ma sufficiente.

5. DOPO I DPR, IL TESTO UNICO DELLE NORME DI CIASCUNA PROFESSIONE

Una volta emanati i DPR di riforma degli ordinamenti, l’art. 10 comma 2 prevede che “Il Governo,

entro il 31 dicembre 2012, provvede a raccogliere le disposizioni aventi forza di legge che non

risultano abrogate” per effetto dei DPR di recepimento dei nuovi principi di riforma.

In tal modo si verrà a creare, per ciascun Albo professionale, un “Testo unico” delle diverse

disposizioni.

6. COSA SONO I DPR E PERCHE’ PREOCCUPANO DIVERSE CATEGORIE

PROFESSIONALI

I DPR-Decreti del Presidente della Repubblica (il cui utilizzo nell’attività del Governo è definito

dalla legge 23.8.1988 n. 400) sono provvedimenti normativi che, nella gerarchia delle fonti del

diritto, si collocano ad un livello inferiore rispetto alla legge. Producono gli stessi effetti di queste

ultime ma, ad esempio, possono essere impugnati davanti ad un TAR (cosa invece impossibile nel

caso di una legge).

Nell’ordinamento italiano ai DPR si attribuisce un effetto di “delegificazione”, cioè a dire della

possibilità di introdurre (e conseguentemente abrogare) disposizioni anche molto complesse, con la

sostanziale sottrazione di potere al Parlamento (tipicamente titolare del potere legislativo ed a cui è

demandata l’approvazione delle leggi) per trasferirlo al Governo (tipicamente titolare del solo

potere esecutivo, cioè di far eseguire le leggi che il Parlamento approva, e non anche di quello

legislativo).

L’applicazione di questo strumento “delegificante” agli ordinamenti professionali rappresenta una

novità assoluta e per certi versi preoccupante, perché gli ordinamenti di tutte le professioni

intellettuali italiane sono stati approvati con legge, cioè con fonte normativa di rango primario

(perciò discendendone una “riserva di legge” per le attività professionali indicate nei relativi

ordinamenti), e finora hanno goduto di questo formidabile “scudo”: per modificare un ordinamento

professionale serviva solo e sempre una legge.

Per la prima volta viene previsto, invece, che le modifiche agli ordinamenti professionali possano

avvenire anche con DPR, cioè con strumenti normativi di rango inferiore e che sono adottati

direttamente dal Governo.

In questo modo gli Ordini professionali sono più deboli, privati dello scudo della legge e dunque

meno indipendenti e più esposti alla volontà del Governo del momento.

- 6 -

Va detto che, nel caso in questione, l’art. 10 della legge n. 183/2011 indica precisi limiti e modalità

di esercizio dei DPR; questo rappresenta una oggettiva garanzia, ma ciò non toglie che il processo

di delegificazione comunque si realizzi, con gli effetti sopra descritti; anche per tale motivo taluni

Ordini, come autorevolmente quello Forense, ritengono che la disposizione di “delegificazione” sia

incostituzionale (ma, ovviamente, per stabilirlo occorrerà un pronunciamento della Corte

Costituzionale).

7. LE SOCIETA’ PROFESSIONALI

L’istituzione di “società professionali” è stata una richiesta portata avanti per oltre dieci anni, sia da

parte delle professioni tecniche che da parte del CUP-Comitato Unitario delle Professioni, per

modernizzare il sistema ma nessuno si sarebbe aspettato che fossero introdotte con decretazione

d’urgenza e, soprattutto, in maniera così grezza. Il mondo ordinistico aveva infatti evidenziato come

nessuno dei “tipi” societari oggi presenti nel nostro ordinamento potessero essere utilmente

applicati alle professioni e di come, pertanto, fosse necessario introdurre un nuovo “tipo” societario,

definito ad hoc per le professioni.

Il Governo Berlusconi invece, con l’art. 10 comma 3 della legge n. 183/2011 ha stabilito che:

“E’ consentita la costituzione di società per l’esercizio di attività professionali regolamentate nel

sistema ordinistico secondo i modelli societari regolati dai Titoli V e VI del Libro V del Codice

Civile.”

permettendo in tal modo che si possano utilizzare tutte le attuali tipologie societarie previste sia dal

Titolo V (che prevede le società semplici, le società in nome collettivo, le società in accomandita

semplice, le società per azioni, le società in accomandita per azioni, le società a responsabilità

limitata) che dal Titolo VI del Codice Civile (società cooperative).

Ciò apre una notevole serie di problemi, il principale dei quali è rappresentato dalla possibilità che

vi siano soci di capitale non professionisti che assumono il controllo delle nuove società,

regredendo in una posizione “subordinata” i professionisti “soci di minoranza”, con la sostanziale

perdita della loro autonomia.

Da non sottovalutare anche il problema della qualificazione del reddito prodotta da queste nuove

“società professionali” e l’assoggettamento dello stesso alla relativa (od alle relative, perché la

società può anche essere “interprofessionale”) Cassa di previdenza professionale.

L’art. 10 della legge n. 183/2011 prevede l’emanazione (entro il 12 maggio 2012) di un

Regolamento per disciplinare (parzialmente) la materia, ma ciò evidentemente non può risolvere i

problemi descritti; in ogni caso appare, se non logico, almeno prudente che nessuna “società

professionale” possa validamente essere costituita prima dell’emanazione del Regolamento

ministeriale, per impossibilità della società stessa di iscriversi all’Albo professionale.

- 7 -

Va infine segnalato che l’art. 10 comma 11 della legge n. 183/2011 abroga la legge 23.11.1939 n.

1815 quella che, pur con tutti i suoi limiti, consentiva la costituzione di “associazioni professionali”

o “studi professionali associati”. L’effetto è quello di impedire, dal 12 novembre 2011, la

costituzione di nuovi studi professionali associati. Sembrano invece essere salvi e quindi poter

normalmente funzionare gli studi associati costituti prima di questa data, posto che il comma 9 del

citato art. 10 prevede espressamente che “restano salvi i diversi modelli societari e associativi già

vigenti alla data di entrata in vigore” della legge (dove il termine “in vigore” dovrebbe intendersi

come “già in essere”, salvo diversa interpretazione che venga in seguito data dalla dottrina o dalla

giurisprudenza).

8. LA TOTALE ABROGAZIONE DELLE TARIFFE PROFESSIONALI

L’art. 10 comma 12 della legge n. 183/2011 modifica la lettera d) del comma 5 dell’art. 3 della

precedente legge n. 148/2011 eliminando qualunque riferimento alle tariffe professionali nella

determinazione dei compensi e, pertanto, da ora in poi tutti gli importi delle prestazioni

professionali devono essere pattuiti per iscritto con il cliente al momento del conferimento

dell’incarico, senza alcun riferimento alle tariffe.

Questa disposizione riguarda gli iscritti nell’Albo professionale degli Agrotecnici e degli

Agrotecnici laureati solo nella sua ultima parte (quella relativa alla pattuizione dei compensi) in

quanto, com’è noto, il Ministero della Giustizia non ha mai emanato una specifica tariffa per gli

Agrotecnici e gli Agrotecnici laureati.

9. LE DISPOSIZIONI SULLE CASSE DI PREVIDENZA DEI PROFESSIONISTI

Benchè l’argomento non riguardi l’attività degli Albi, ciò nondimeno si ritiene di darne notizia, ai

fini di una migliore informazione.

L’art. 24 comma 24 della legge n. 214/2011 interviene anche sulle Casse di previdenza dei liberi

professionisti, alle quali viene chiesto di dimostrare, in brevissimo tempo (entro il 30 giugno 2012)

di essere in grado di garantire la sostenibilità (cioè l’equilibrio fra le entrate e la spesa per le

pensioni erogate) per i prossimi 50 anni. Una dimostrazione che si presenta oggettivamente molto

difficile quando non impossibile, perlomeno per molti Enti di previdenza, sia perché le Casse non

possono tenere conto delle plusvalenze insite nei loro rilevanti portafogli immobiliari e sia perché,

sino ad oggi, veniva chiesto loro di garantire la sostenibilità a 30 anni.

Peraltro un aumento così repentino ed elevato dei requisiti di sostenibilità ha indotto -e

probabilmente non a torto- diversi osservatori ad ipotizzare che una tale azione sia in realtà

propedeutica al tentativo di acquisire alla mano pubblica il rilevante patrimonio delle Casse private

(42 miliardi di euro), se del caso inglobandole nell’INPS.

- 8 -

Il comma 24 prevede che le Casse che non riescano a dimostrare la sostenibilità a 50 anni siano

obbligate a passare immediatamente al calcolo della pensione di anzianità (per la sola parte

maturata dopo il 1 gennaio 2012) con il sistema contributivo nonché ad applicare (per il biennio

2012-2013) un contributo di solidarietà del 1% a carico delle pensioni erogate.

La Cassa di previdenza degli Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati non è toccata dalla nuova

disposizione né teme da essa alcuna conseguenza, perché applica già il sistema contributivo puro ed

è in grado di assicurare già ora la sostenibilità a 50 anni fra entrate contributive e spese per le

prestazioni pensionistiche, come venne verificato sin dal 28.10.2009 dal “Nucleo di valutazione

della spesa previdenziale” del Ministero del Welfare.

La Cassa previdenziale degli Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati, infatti, per quanto sia la più

piccola fra le Casse private è quella che ha adottato regolamenti modernissimi ed oculate procedure

per i propri investimenti, tanto da essere una delle pochissime Casse a garantire la rivalutazione

delle future pensioni con i soli rendimenti degli investimenti.

10. LE PROSSIME SCADENZE

L’Albo professionale degli Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati, così come tutto il sistema

ordinistico, ha sostanzialmente tre appuntamenti rilevanti che lo attendono:

a. il 12 maggio 2012, data entro la quale il Governo dovrà emanare il Regolamento per disciplinare

i criteri delle nuove società professionali relativi a:

- esecuzione dell’incarico solo attraverso i soci professionisti della società, con espressa

indicazione del nominativo del socio nell’incarico;

- partecipazione dei professionisti ad una sola società professionale;

- obbligo, per i professionisti soci, di osservare il proprio codice deontologico;

- assoggettamento della società professionale al regime disciplinare dell’ordine al quale risulta

iscritta (con qualche difficoltà di definizione per le società interprofessionali);

b. il 13 agosto 2012, data entro la quale il Governo dovrà emanare i DPR di (parziale) riforma degli

ordinamenti professionali con adeguamento ai principi indicati al precedente “Capitolo 3 - I

nuovi principi di modernizzazione degli ordinamenti professionali, comuni a tutti gli Albi”. E’

evidente che la maggior parte delle nuove disposizioni che riguardano gli Albi professionali

entreranno in vigore dopo quella data (eccezion fatta per le norme indicate nel successivo

“Capitolo 11 - Le nuove norme già in vigore”).

- 9 -

c. il 31 dicembre 2012, data entro la quale il Governo dovrà emanare, per ciascuna professione, un

“Testo unico” delle disposizioni ancora in vigore dopo le modifiche apportate dai DPR.

11. LE NUOVE NORME GIA’ IN VIGORE

Fra le molte nuove disposizioni qui esaminate, alcune risultano già in vigore; si tratta delle seguenti:

a. dal 14 settembre 2011, la sospensione dall’Albo nel caso al professionista vengano contestate,

nell’arco di un quinquennio, quattro distinte violazioni dell’obbligo di emissione della fattura

(art. 2 comma 5 della legge n. 148/2011). Si veda il precedente “Capitolo 2 - Sanzioni per i

professionisti che omettono ripetutamente di rilasciare fattura”.

b. dal 12 novembre 2011, l’abrogazione della legge 23.11.1939 n. 1815, che consentiva la

costituzione di “associazioni professionali” o “studi professionali associati”.

12. LE NORME LA CUI ENTRATA IN VIGORE E’ STATA ANTICIPATA PER GLI

AGROTECNICI E GLI AGROTECNICI LAUREATI

Utilizzando i poteri a propria disposizione, ed in particolare quelli di cui al disposto combinato degli

artt. 4 e 12 della legge n. 251/86 e successive modificazioni, il Consiglio del Collegio Nazionale

degli Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati intende anticipare al 1 febbraio 2012 l’entrata in

vigore delle seguenti disposizioni:

a. pagamento di un “equo compenso” ai tirocinanti, determinato in relazione al concreto apporto

dell’attività del tirocinante alle attività dello studio (art. 3 comma 5 lettera c della legge n.

148/2011). Si rammenta che l’equo compenso andrà corrisposto unicamente ai praticanti che

operano presso gli studi professionali mentre ne risultano oggettivamente esenti i tirocinanti che

svolgono il percorso formativo professionalizzante nell’ambito delle “Convenzioni” stipulate con

Istituti Agrari ed Università;

b. pattuizione scritta del compenso professionale all’atto del conferimento dell’incarico;

c. il libero utilizzo della pubblicità informativa da parte degli iscritti, a condizione che essa sia

veritiera e corretta;

d. implementazione dello svolgimento del tirocinio tramite Convenzioni con Istituti ed Università;

nei prossimi giorni sarà emanata, per i Presidenti dei Collegi provinciali degli Agrotecnici e degli

Agrotecnici laureati e per i Presidenti delle Federazioni regionali, una specifica Circolare di

indirizzo in vista dell’anticipata applicazione di questi quattro principi.

Distinti saluti.
                                                 R. Orlandi
 
 
 
pt/2012/gmt/01

martedì 3 gennaio 2012

PUBBLICAZIONE DEGLI ELETTI AL CONSIGLIO NAZIONALE PROCASTINATA AL 30 GENNAIO 2012 . CHE BUFFONATA !!!!!

Chiuse le elezioni il 26 settembre 2011, solo " FORSE"  , il 30 gennaio 2012 avremo la pubblicazione ufficiale sul Bollettino del Ministero degli eletti ( salvo non ci siano altre sorprese !!!!!!). Cosa volete che vi dica.........è una buffonata, una presa per il culo per 16.000 Periti Agrari di tutt'Italia; una situazione che è  grottesca e  ridicola,  ........ a voi le conclusioni che ben potete immaginare.
Intanto c'è la riforma delle professioni, dove tutte le categorie si stanno muovendo con tempestività e noi...come al solito al palo e/o in balia di un vecchio CNPA incapace di tutto e di più.
La situazione in cui ci troviamo è una conseguenza e responsabilità  della maggioranza del Consiglio nazionale in carica, ma soprattutto di tutta la Categoria; dei silenzi, delle connivenze strumentali, delle deleghe in bianco, della nostra incapacità di rivendicare legittimamente i nostri diritti e doveri.
Quattro, cinque mesi per avere il nuovo Consiglio nazionale credo sia la prova provata di come siamo ridotti......
Scusate lo sfogo !!!
Ciao
Piermaria Tiraboschi
pt/2012/gmt/01

lunedì 2 gennaio 2012

RIFORMA E LIBERALIZZAZIONE: CONFRONTIAMOCI !!!

UN CONTRIBUTO PER LA RIFORMA E LIBERALIZZAZIONE DELLE PROFESSIONI


Un sistema economico, produttivo professionale ordinato e governato volto a perseguire lo sviluppo compatibile del nostro Paese deve saper riconoscere i propri interlocutori, valorizzandoli nelle loro specificità.
E se il nostro tempo necessita di “aprire” modelli chiusi, figli di un passato remoto, allora lo sforzo maggiore è quello di non demolire la casa comune, ma ammodernarla e renderla trasparente e aperta.
Il sistema delle professioni intellettuali ha certamente bisogno di una “revisione” profonda e sostanziale ed al tempo stesso necessita di recuperare il valore di qualità innovativa e propulsiva.
Una qualità, quella professionale, che si genera e si alimenta di “competenze” frutto di percorsi scolastici, universitari, di alta formazione, di formazione permanente e di esercizio e di scambio professionale.
Guardare ad un nuovo Sistema Libero Professionale significa innanzitutto leggere il contesto di un modello sociale moderno e da modernizzare affinché ne diventi un elemento trainante.
Ne consegue una prima domanda: “Il valore Giuridico dei titoli di studio, così come espresso nella Carta Costituzionale, Art 33, è ancora rispondente ai principi sanciti dall’Unione Europea in materia di percorsi e riconoscimenti scolastici, universitari, formativi e professionalizzanti?”
Ed ancora: “L’esame di Stato per l’abilitazione all’esercizio professionale, può essere contestuale all’Esame Scolastico/Universitario, con la presenza di un componente dell’Ordine e/o del Collegio quale membro di Commissione Esaminatrice?”
Ed infine: “I tirocini oltre che essere svolti in ..concomitanza al corso di studio per il conseguimento della laurea di primo livello o della laurea magistrale o specialistica,… può essere svolto in una fase post iscrizione e pre abilitazione per un periodo limitato (un anno) presso studi professionali?
Certamente l’Esame di Stato abilitante all’esercizio professionale, di cui all’art. 33 della Costituzione, svolto in concomitanza con l’Esame di Stato per la conclusione dei percorsi Scolastici, Universitari favorirebbe la “moralizzazione”, la “trasparenza”, “la massima apertura” dell’iscrizione agli Albi Professionali.
La modernità del nostro tempo richiede anche modelli Gestionali degli Albi che siano rispondenti al modello Istituzionale e funzionali al modello sociale del nostro Paese.
La Carta Costituzionale, all’Art. 114 e all’art 117, riconosce le Regioni quali Enti Autonomi dotati di potestà legislativa anche in materia di professioni (legislazione concorrente).
Si ritiene pertanto che gli Ordini e i Collegi debbano dotarsi di propri organismi Regionali che interloquiscano con l’Ente legislativo Regionale.
Il nuovo livello Regionale non può essere disgiunto da uno stretto rapporto gestionale Nazionale.
Livello, quello Regionale, costituito dai livelli territoriale Provinciali, oggi livello che costituisce il solo Consiglio Nazionale.
Una competenza rappresentativa, non può essere disgiunta dalla funzione interlocutrice delle Istituzioni e della società in tutte le sue articolazioni, pubbliche e private. Singole o associate.
Per questo si ritiene che il principio di liberalizzazione delle professioni intellettuali debba innestarsi nel principio di partecipazione, entrambi alimentatori della qualità e della trasparenza professionale.
Si ritiene, pertanto, che a livello Nazionale, Regionale e Provinciale debbano essere costituite Assemblee deliberanti i bilanci, preventivo e consuntivo e i programmi annuali e pluriennali, analogamente a quanto avviene in tutti gli Organi eletti dello Stato.
Non meno rilevante sono altri due fattori che devono coinvolgere le professioni intellettuali:
le pari opportunità per le rappresentanze professionali femminili;
il limite di mandati (due o massimo tre retroattivi)
Due temi che anche le categorie professionali non possono più eludere.
Un modello armonico e moderno non può però prescindere una corretta relazione fra cittadini, imprese, servizi e prestazioni professionali.
Le categorie tecnico agricole, più di altre, per ragioni storico culturali ed economico sociali, sono state chiamate a sopperire alle qualità limitate dei servizi e delle prestazioni professionali “offerte” ai propri iscritti/aderenti da parte delle rappresentanze economico produttive. Ciò avviene, ovviamente, in netto contrasto con i principi di libera concorrenza e di tutela delle professioni intellettuali.
Di fronte a circa 17.000 iscritti al Collegio dei Periti Agrari e Periti Agrari Laureati, solo circa 3.500 esercitano la libera professione. Ne consegue che i potenziali 13.550 professionisti, pur abilitati, non sono nelle condizioni di esercitare.
Tali rapporti fra iscritti ed esercitanti caratterizzano anche l’Ordine dei Dottori Agronomi e Forestali e il Collegio degli Agrotecnici e Agrotecnici Laureati. (categorie libero professionali verdi).
Prestazioni quali, contabilità aziendale, bilanci aziendali, comunicazioni previste dalla Direttiva Nitrati, Piani di Sviluppo Rurale, sottoscrizione dei contratti di affittanza o altre forme contrattuali (Patti Agrari), contratti di prodotto, corsualità per autorizzazione acquisto e distribuzione fitofarmaci, documenti attinenti la gestione del benessere animale e della biosicurezza, ecc. sono solo alcune delle prestazioni professionali svolte dalle rappresentanze di categoria. Rimuovere le incrostazioni dovute alla prestazione professionale presentata quale servizi alle imprese, determinerebbe una effettiva lotta alle prestazioni professionali sommerse, facendo emergere diffusi gangli di evasione e elusione.
Il “problema” di apertura dell’esercizio della libera professione al settore agricolo, ambientale e agroalimentare sono corrispondenti ad azioni, politiche di “liberalizzazione” del sistema rappresentativo delle imprese agricole e agro-alimentari per favorire una consulenza aziendale d’eccellenza, anche in ambito di organismi previsti dalla PAC (consulenza aziendale).
Si aprirebbero spiragli occupazionali professionali certamente significativi (stima superiore alle quindicimila figure professionali) oltre al favorire l’incremento del processo di modernizzazione del settore agricolo e agro-alimentare italiano.
Altra contraddizione che va rimossa non attiene alla opportunità d’esercizio della libera professione da parte dei “dipendenti pubblici”, garantita dai contratti nazionali di categoria e dalle leggi vigenti, ma dal conflitto di funzione che taluni professionisti manifestano svolgendo funzioni di Consigliere o altra carica rappresentativa degli Ordini e dei Collegi e di funzionario/dipendente pubblico.
Tali funzioni, purtroppo, determinano lobby interne alla pubblica amministrazione in contrasto con la materia di antitrust e di corretto svolgimento della funzione pubblica.
Per quanto attiene alla formazione permanente che garantisca un adeguato e costante aggiornamento per il miglior svolgimento esercizio della libera professione, si ritiene che oltre al sistema scolastico universitario, il modello ordinistico debba raccordarsi/rapportarsi anche al sistema di istruzione formazione professionale regionali, che svolge una qualificata azione formativa, anche d’eccellenza, cofinanziata dall’Unione Europea. Tali percorsi sono riconosciuti anche dalle normative nazionali in materia di accompagnamento al lavoro, professionalizzante.
Una corretta relazione tra professionista e clientela, sia essa privata o pubblica, può certamente fondarsi sulla contrattazione fra le parti. Ciò non indebolisce o svilisce la funzione del tariffario quale riferimento, indicazione per prestazioni professionali di qualità.
Anche da questo punto discende la “nuova materia” della liquidazione della parcella e della sua corrispondenza ai parametri di qualità professionale.
La liberalizzazione delle tariffe sembra rendere giuridicamente ininfluente o marginale la liquidazione da parte degli Ordini e Collegi delle parcelle. La norma di liberalizzazione dell’esercizio professionale non fissa limiti e parametri coerenti fra prestazione e tariffa.
Il mercato e la concorrenza possono certamente, dopo una fase forse lunga, determinare un assestamento tariffario, ma ciò non limita gli eventuali abusi, forme di liquidazione sproporzionate e eccessive.
Prevedere che oltre agli Enti pubblici, anche i soggetti privati, in caso di liquidazione giudiziale possano riferirsi al tariffario stabilito, NON DAL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, ma dal Ministero all’Economia, garantirebbe maggiore linearità del compenso della prestazione professionale offerta, oltre al liberare il Ministero di Giustizia di funzioni improprie.
La competenza demandata al Ministero dell’Economia favorirebbe inoltre l’aggiornamento delle tariffe in riferimento a nuove prestazioni, figlie dei processi di liberalizzazione, semplificazione e competitività in ambito pubblico e privato.
Per “liberare” i tribunali dai giudizi su tariffe e prestazioni professionali, la norma in materia di liberalizzazione delle professioni intellettuali potrebbe affidare la liquidazione delle “parcelle” al nuoco organo di disciplina territoriale e nazionale.
Sul terreno delle liberalizzazioni rimane inadeguatamente esplorato un altro tema ed è quello del riconoscimento di “Nuove” professioni.
Il sistema Duale sin qui auspicato e in parte attuato è ritenuto in netto contrasto con lo spirito di liberalizzazioni delle professioni intellettuali. Si ritiene che i nuovi Collegi e Ordini possano aprire le loro porte in termini interdisciplinari, di corrispondenza settoriale, ad altre figure professionali.
Fusioni fra Collegi e Ordini riconosciuti deve essere azione demandata alla liberalità delle scelte categoriali.
La liberalizzazione dovrebbe solamente favorire la costituzione di categorie libero professionali di comparto e di settore.
Tale semplificazione porterebbe ad una migliore relazione fra sistema Ordinistico e sistema produttivo, Camerale (Camere di Commercio).
Ed infine, le professioni Intellettuali vengano riconosciute quali interlocutori del Governo e del Parlamento in applicazione del principio delle politiche partecipate e negoziate.
Un cordiale saluto a tutti
Mario Braga


pt/2012/gmt/01