Abbiamo ricevuro dal Collegio Nazionale degli Agrotecnici la dura nota che di seguito pubblichiamo in merito " al mancato rispetto delle norme previdenziali e elusione di base imponibile" relativamente agli incarichi da sottoscrivere da parte dei rilevatori .
Riteniamo la notizia interessante, per i risvolti previdenziali e fiscali, anche per i Periti Agrari che si accingono a firmare l'incarico professionale.
PeritiAgrariLiberi Notizie
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
COLLEGIO NAZIONALE DEGLI AGROTECNICI
E DEGLI AGROTECNICI LAUREATI
Roma, 27 settembre 2010
Prot. n. 4163 OR/sg
Oggetto: 6° Censimento generale all’Agricoltura e alle Foreste
dell’agricoltura.Incarichi di “Rilevatore” manncato rispetto delle norme previdenziali.
Elusione di base imponibile
Dott. Roberto ALBETTI
IVA. Presidente ERSAF-Ente Regionale per i Servizi
all'Agricoltura e alle Foreste
Via Copernico, 38
20125 MILANO
e, p.c. Egreg. Dott. Egreg. Dott. Giulio DE CAPITANI
Regione Lombardia
Assessore Regionale all’Agricoltura
Via Pola, 12
20124 MILANO
e, p.c. Egreg. Dott. Enrico GIOVANNI
Presidente ISTAT - Istituto Nazionale di Statistica
Via Cesare Balbo, 16
00184 ROMA
e, p.c. Al Comando della Guardia di Finanza
Via Melchiorre Gioia, 5
20124 MILANO
e, p.c. All’Agenzia delle Entrate
Via dei Missaglia, 97
20143 MILANO
e, p.c. Egreg. Dott. Carlo SICILIANI
Presidente Gestione previdenziale
AGROTECNICI/ENPAIA
Viale Beethoven, 48
00144 ROMA
UFFICIO DI PRESIDENZA: Poste Succursale n. 1 - 47122 FORLI’
Tel. 0543/720.908 - Fax 0543/795.263 - E-mail: agrotecnici@agrotecnici.it - www.agrotecnici.it
SEDE: presso il Ministero della Giustizia - Via Arenula, 71 - 00186 ROMA
Tel. 06/6813.4383 - 06/6885.2531 - 06/6885.2082
e, p.c. Egreg. Dott. Arcangelo PIRRELLO
Presidente EPAP - Ente di Previdenza ed Assistenza
Pluricategoriale
Via Vicenza, 7
00185 ROMA
e, p.c. Egreg. Dott. Alessandro MARASCHI
Coordinatore Gestione previdenziale
AGROTECNICI/ENPAIA
SEDE
e, p.c. Ai Signori Prefetti delle Province della Lombardia
LORO SEDI
e, p.c. Ai Presidenti dei Collegi degli Agrotecnici
e degli Agrotecnici laureati della Regione Lombardia
LORO SEDI
e, p.c. Ai Presidenti dei Collegi dei Periti agrari
e dei Periti agrari laureati della Regione Lombardia
LORO SEDI
URGENTISSIMO
Anticipato a mezzo fax/e-mail. Segue raccomandata.
Le modalità scelte dall’ERSAF per la gestione del 6° Censimento Nazionale
dell’Agricoltura hanno già dato origine a forti polemiche nelle modalità di reclutamento dei Rilevatori
e Coordinatori (in ordine ai quali è in corso un accertamento dei Collegi degli Agrotecnici e degli
Agrotecnici laureati della Lombardia per rilevare irregolarità riferite all’attribuzione di incarichi di
rilevamento/coordinamento a soggetti inidonei, in violazione dell’art. 348 c.p.); spiace ora rilevare
come l’ERSAF, anche all’atto di far sottoscrivere i contratti ai soggetti prescelti, insista nella
violazione delle norme previdenziali e fiscali richiedendo, all’atto del conferimento dell’incarico,
indebite iscrizioni previdenziali che possono comportare, in taluni casi, l’evasione dell’IVA e che
inevitabilmente daranno vita ad un nuovo contenzioso.
Si osserva che tale problema riguarda sia gli Agrotecnici e gli Agrotecnici laureati che,
identicamente, i Dottori Agronomi ed i Periti Agrari iscritti negli Albi in quanto anche a costoro
ERSAF impone od intende imporre l’aggiramento delle norme previdenziali specifiche, forzatamente
collocandoli in una Gestione previdenziale diversa da quella propria.
Infatti i Coordinatori e Rilevatori scelti da ERSAF per l’espletamento delle attività
censuarie agricole vengono, in questi giorni, chiamati a sottoscrivere i relativi contratti, che sono tutti
redatti sotto forma di “Contratto di collaborazione coordinata continuativa”, facendo contestualmente
sottoscrivere a ciascuno la domanda per le detrazioni d’imposta (riservate ai parasubordinati) nonché
di determinazione di aliquota per la Gestione separata dei parasubordinati INPS.
La modalità contrattuale della “Collaborazione coordinata continuativa” è in via generale
applicabile (con alcune specifiche eccezioni) ai soggetti che non sono esercenti una attività
professionale propria e che sono privi di P.IVA, ponendosi tale contratto a metà fra il lavoro autonomo
ed il lavoro dipendente.
Tuttavia gli iscritti negli Albi professionali degli Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati,
dei Dottori Agronomi e Forestali e dei Periti agrari che esercitano l’attività libero-professionale in
qualunque modo (sia in forma di “collaborazione coordinata continuativa” che con “Partita IVA”)
sono obbligatoriamente tenuti ad iscriversi alle rispettive Gestioni previdenziali, che sono le seguenti:
1. Per gli Agrotecnici e gli Agrotecnici laureati Fondazione ENPAIA
Gestione separata AGROTECNICI
2. Per i Periti agrari ed i Periti agrari laureati Fondazione ENPAIA
Gestione separata PERITI AGRARI
3. Per i Dottori Agronomi e Forestali EPAP Ente di Previdenza
ed Assistenza Pluricategoriale
si rammenta altresì che, ad ogni effetto di legge, per gli iscritti negli Albi professionali sopra indicati le
rispettive Gestioni previdenziali sono “previdenza di primo pilastro” ed interamente sostitutive
dell’INPS.
I Regolamenti e gli Statuti delle tre citate Casse previdenziali, tutti approvati dal Ministero del
Lavoro, sono al riguardo chiarissimi.
Per memoria di chi legge si ricorda che il “Regolamento della Gestione separata degli
Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati” all’art. 1 concernente “Iscritti alla Gestione”, così recita:
“1. Gli iscritti all’albo degli Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati che esercitano attività
autonoma di libera professione senza vincolo di subordinazione, ivi compresi i titolari di
rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di cui all’art. 49, comma 2, lett. a) del T.U.
delle imposte sui redditi, approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, ancorchè svolgano
contemporaneamente attività di lavoro subordinato, sono obbligatoriamente iscritti, così come
previsto dall’art. 1 del D. Lgs. 103/96, alla Gestione separata dell’Ente Nazionale di Previdenza
per gli Addetti e per gli Impiegati in Agricoltura - nel seguito denominato Fondazione”.
2. Il “Regolamento della Gestione separata dei Periti agrari” così recita:
“1. Gli iscritti all’Albo dei periti agrari che esercitano attività autonoma di libera professione senza
vincolo di subordinazione, ancorchè svolgano contemporaneamente attività di lavoro
subordinato, ivi compresi i titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di cui
all’art. 49, comma 2, lett. a) del T.U. delle imposte sui redditi, approvato con D.P.R. 22 dicembre
1986, n. 917, sono obbligatoriamente iscritti, così come previsto dall’art. 1 del D. Lgs. 103/96
alla Gestione separata dell’Ente Nazionale di Previdenza per gli Addetti e per gli Impiegati in
Agricoltura - nel seguito denominato Fondazione”.
3. Lo Statuto dell’EPAP, all’art. 4 “Iscritti”, così recita:
“1. Ai sensi dell’art. 1 del d. lgs. 10 febbraio 1996, n. 103, sono obbligatoriamente iscritti, o
registrati all’Ente di Previdenza e Assistenza Pluricategoriale (EPAP), gli iscritti agli albi
professionali dei dottori agronomi e dottori forestali, degli attuari, dei chimici e dei geologi
che esercitano comunque attività autonoma di libera professione in forma singola o
associata senza vincolo di subordinazione, anche sotto forma di prestazione saltuaria e/o
occasionale o collaborazione coordinata e continuativa, svolta nei confronti dei soggetti
pubblici e privati, ancorché svolgano contemporaneamente attività di lavoro dipendente.
Resta evidentemente da vedere se l’attività di Rilevatore/Coordinatore nell’ambito del
6° Censimento generale dell’agricoltura sia attività professionale per le categorie indicate (nel qual
caso i compensi relativi verrebbero attratti nella sfera previdenziale come indicato) oppure no (nel
qual caso potrebbe presumersi corretta l’iscrizione all’INPS - Gestione parasubordinati); per gli
iscritti nell’Albo degli Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati l’attività predetta è sicuramente di
natura professionale, posto che l’art. 11, c. 2 lettera f, della legge professionale 6 giugno 1986
n. 251 e successive modificazioni ed integrazioni, fra le competenze professionali degli Agrotecnici e
degli Agrotecnici laureati prevede espressamente:
“la rilevazione dei dati statistici”
Ne consegue che, nel caso i Rilevatori e Coordinatori del Censimento siano Agrotecnici ed
Agrotecnici laureati (ma, si ha ragione di ritenere, anche Dottori Agronomi o Periti agrari) iscritti
nell’Albo e privi di partita IVA, l’ERSAF può legittimamente stipulare un contratto di collaborazione
coordinata continuativa ma tuttavia prevedendo -come prescritto per legge- l’iscrizione alla Gestione
Separata AGROTECNICI/ENPAIA e gravando l’importo dell’aliquota al 2% come previsto dal D.
Lgs. n. 103/1996, dove ogni diversa iscrizione previdenziale coercitivamente imposta rappresenterebbe
un atto illegale.
Ancor più grave è il caso dell’Agrotecnico o dell’Agrotecnico laureato che, in possesso di
P.IVA perché esercente la relativa attività professionale (fra gli Agrotecnici e gli Agrotecnici laureati
selezionati dalla Regione diversi risultano essere in questa condizione); in tali casi la evidente
coercizione psicologica cui essi sono sottoposti all’atto della firma del contratto (la mancata firma del
contratto di para-subordinazione con iscrizione INPS può portare alla mancata formalizzazione
dell’incarico), oltre alle già indicate illegittimità, comporta l’evasione dell’IVA sulle (mancate)
fatture che il soggetto avrebbe dovuto emettere, ma che non emetterà in quanto l’ERSAF, con
comportamento antigiuridico, sottrae tali compensi dall’imposizione IVA per attergarli nell’ambito del
lavoro parasubordinato.
Posto che tale situazione non riguarda solo gli iscritti nell’Albo professionale degli
Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati ma altresì gli iscritti negli Albi degli Agronomi e dei Periti
agrari, che presumibilmente sono la maggioranza dei 515 Coordinatori/Rilevatori incaricati, l’Agenzia
delle Entratee la Guardia di Finanza vorranno verificare, secondo competenza, l’entità degli importi
che verrebbero elusi dalla mancata imposizione IVA.
I Collegi degli Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati sono invitati a contattare i propri
iscritti, così come anche individuati con nota dello scrivente prot. n. 4080/2010, per avvisarli degli
obblighi previdenziali e fiscali cui sono tenuti, invitandoli a non sottoscrivere dichiarazioni indebite,
neppure sotto l’eventuale minaccia della revoca dell’incarico e nel caso detta eventuale minaccia venga
effettivamente posta in essere, sono inviatati a fornire ai propri iscritti la necessaria tutela giudiziaria.
Si rivolge altresì sentitissimo invito all’Assessore regionale all’Agricoltura perché
intervenga nei confronti dell’ERSAF per impedire che le descritte eventualità trovino concretezza,
segnalando l’urgenza dell’intervento, posto che -per quanto di conoscenza- i primi contratti sono
previsti in firma per domani.
In conclusione si invita l’ERSAF a desistere dalla decisione di voler far iscrivere
soggetti liberi-professionisti a Gestioni previdenziali improprie o diverse dalle loro in quanto ciò
costituisce violazione di legge; parimenti si invita l’ERSAF a voler rispettare, nell’attribuzione
degli incarichi, gli obblighi IVA rinunciando a voler diversamente qualificare la base imponibile,
eludendo la conseguente imposta.
A tale riguardo si ricorda che è lo stesso “Regolamento di esecuzione” del 6° Censimento
generale dell’agricoltura, approvato con D.P.R. 23.7.2010 n. 154 a correttamente prevedere
espressamente che gli Enti “Organi del censimento” possano conferire incarichi di natura
autonoma, soggetti ad IVA; l’art. 22, c.2 del citato “Regolamento” infatti così recita:
“ Ai sensi dell'articolo 17 del decreto-legge 25 settembre 2009, n. 135, convertito, con modificazioni,
dalla legge 20 novembre 2009, n. 166, i competenti organi censuari possono conferire, per lo
svolgimento dei compiti di rilevatore e coordinatore, anche incarichi di natura autonoma
limitatamente alla durata delle operazioni censuarie e comunque non oltre il 31 dicembre 2011”.
La spiacevole necessità di dover rendere la presente comunicazione -indotta
esclusivamente dall’incomprensibile comportamento degli uffici dell’ERSAF- non esime lo scrivente
dall’offrire, ove richiesta, la propria disponibilità nell’applicare correttamente le norme richiamate (a
tale riguardo si indica fin d’ora come utile riferimento l’Agr. Dott. Alessandro MARASCHI - port.
338/85.46.174).
Un cenno di riscontro circa la volontà dell’ERSAF di voler rispettare le citate norme
relative agli iscritti negli Albi professionali del settore agrario sarà gradita.
Distinti saluti.
Il Presidente
( Roberto Orlandi)
QUINDI ORLANDI HA FATTO MARCIA INDIETRO RISPETTO AI PERITI AGRARI CHE POSSONO LAVORARE NEL CENSIMENTO. VIVA IL CNPA CHE HA FATTO RAGIONARE I SORDI.
RispondiEliminaIo penso che anche in questo caso gli Agrotecnici non hanno mancato occasione di fare (e succede MOLTO SPESSO .....) una bella "figurina" (tradotto: figura di m...a - cioè quella cosa che a prima vista assomiglia alla cioccolata ma odorando e vedendo più attentamente non lo è)!!!
RispondiEliminaMa è mai possibile, cari ignoti, che non siate in grado di fare un commento " normale e intelligente" senza insulti a persone e volgarità.
RispondiEliminaCosì facendo la figura di " merd..." la facciamo noi periti agrari.
Su...usate un pò di quella materia grigia che la natura vi ha donato...sforzatevi.