venerdì 16 novembre 2012

ECCO LA SENTENZA..." DIPLOMA EQUIPOLLENTE" !!

Numero 04335/2012 e data 24/10/2012


R E P U B B L I C A      I T A L I A N A

Consiglio di Stato

Sezione Seconda //Adunanza di Sezione del 20 giugno 2012

NUMERO AFFARE 05642/2010

OGGETTO:

Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca.

Quesito in materia di accesso all’esame di abilitazione per l’esercizio della libera

professione di agrotecnico.

LA SEZIONE

Vista la nota di trasmissione della relazione prot. n. 9071 in data 15/12/2010 con

la quale il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca ha chiesto il

parere del Consiglio di Stato sull' affare consultivo in oggetto;

Esaminati gli atti e udito il relatore, consigliere Francesca Quadri;

Premesso:

Riferisce l’Amministrazione che con pubblico avviso di indizione degli esami di

Stato per l’abilitazione all’esercizio della libera professione di agrotecnico per la

sessione 2009, nonché per quelle degli anni successivi, il Collegio Nazionale degli

Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati ha esteso l’accesso agli esami, oltre che ai

diplomati agrotecnici, anche ai soggetti dotati di diploma equipollente, in

particolare ai periti agrari.


Contro tale determinazione, oggetto di esposto da parte del Collegio dei Periti

Agrari, adottata sul presupposto dell’equipollenza tra i titoli di studio di

agrotecnico e di perito agrario, sancita dalla legge 27.10.1969, n. 754,

l’Amministrazione riferente ha citato la pronuncia della Corte Costituzionale n.

441/2000 e la decisione del Consiglio di Stato n. 2204/2007, ove è ribadito il

principio di professionalità specifica per l’esercizio delle attività professionali

rivolte al pubblico, sul presupposto della necessità di un adeguato livello di

preparazione e di conoscenza delle materie specifiche, nonché la permanenza della

differenziazione dei due percorsi di studio – professionale e tecnico – la cui

equipollenza rileverebbe ai soli fini dell’ammissione alle carriere di concetto nelle

pubbliche amministrazioni ed ai corsi di laurea universitari, ma non già agli esami

abilitanti alle rispettive libere professioni.

Chiede, pertanto, al Consiglio di Stato il parere circa la legittimità della disposta

estensione.

Sulla questione oggetto di quesito sono state trasmesse le memorie,

rispettivamente, del Collegio Nazionale dei Periti agrari e dei Periti agrari laureati e

del Collegio Nazionale degli Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati.

Il primo sostiene , seguendo la tesi del Ministero, che sarebbe di ostacolo

all’esercizio della professione di agrotecnico la diversità delle competenze

professionali dei periti agronomi, così come stabilito dalla Corte Costituzionale

nella sentenza n. 441/2000 di rigetto della questione di legittimità costituzionale

dell’art. 11 della legge 6 giugno 1986, n. 251, come sostituito dall’art. 10 della legge

5 marzo 1991, n. 91, che inibisce l’esercizio da parte degli agrotecnici di compiti

inerenti l’attività dei periti agronomi.

Il secondo, di contro, distingue tra esercizio dell’attività libero professionale,

differenziato in base alle diverse abilitazioni, ed ammissione all’esame di

abilitazione, ai cui fini rileverebbe l’equipollenza tra i titoli di studio sancita dalla

legge n. 754 del 1969 e corroborata dall’art. 55 del d.P.R. n. 328/2001, che prevede

le medesime classi di laurea per l’accesso all’esame di abilitazione di entrambe le

professioni. Cita, altresì, a sostegno della tesi dell’estensione un parere emesso

dall’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (segnalazione prot. 55372

del 21.9.2009) con cui si riconosce in un bando di indizione della sessione degli

esami di abilitazione all’esercizio della professione di agrotecnico negante l’accesso

ai soggetti in possesso del titolo di studio di perito agrario una ingiustificata

restrizione della concorrenza nelle professioni di agrotecnico e di perito agrario.

Considerato:

1. La questione oggetto di quesito riguarda la legittimità del bando di indizione

degli esami di Stato per l’abilitazione all’esercizio della libera professione di

agrotecnico nella parte in cui estende l’ammissione ai soggetti in possesso del titolo

di studio di perito agrario.

2. Occorre, preliminarmente, sgombrare il campo dalla fuorviante questione circa

la possibilità di esercizio da parte del perito agronomo degli specifici compiti

connessi alla libera professione di agrotecnico.

E’ chiaro, infatti, che le due professioni, allo stato della legislazione (sulla cui

legittimità si è pronunciata la Corte Costituzionale con sentenza 26 ottobre 2000,

n. 441; v. anche Cass. SS.UU. 28.1.1988, n. 744), sono connotate da specificità

professionale, che si riverbera sulle competenze ed attribuzioni di ciascuna

categoria professionale: quella di agrotecnico rivolta, prevalentemente, agli aspetti

economici e gestionali dell’azienda agraria; quella di perito agrario rivolta,

principalmente, all’estimo rurale ed alla rappresentazione grafica della proprietà

agraria (cfr. più di recente, sulla diversità di competenze, Cons. St. Sez. IV,

24.2.2011, n. 1226; 10.5.2007, n. 2288).

3. Diverso discorso va fatto per l’ammissione agli esami di abilitazione delle due

diverse professioni. A tal fine non può non acquisire decisivo rilievo il valore

conferito ai rispettivi titoli di studio, sotto il profilo della loro equipollenza per la

prosecuzione del percorso formativo, culminante non solo nell’accesso agli studi

universitari, ma anche in quello all’esame di abilitazione, che deve saggiare

l’acquisizione dell’adeguato livello di specifica preparazione per l’esercizio

dell’attività professionale.

4. La disposizione di cui all’art. 3 l. 27 ottobre 1969, n. 754, secondo cui il diploma

di maturità professionale di agrotecnico è da considerarsi equipollente a quello che

si ottiene presso gli istituti tecnici di analogo indirizzo ed è valido per l’ammissione

alle carriere di concetto nelle pubbliche amministrazioni nonché a corsi di laurea

professionali, è stata confermata dalla norma di cui al comma 3 dell’art. 197 del d.

lgs. 16 aprile 1994, n. 297, in cui si afferma l’equipollenza, in assoluto, tra il

diploma di maturità professionale e quello che si ottiene presso gli istituti tecnici di

analogo indirizzo.

5. Sulla equipollenza dei titoli di studio si è, peraltro, pronunciato in sede

consultiva questo stesso Consiglio di Stato con parere della Terza Sezione n. 195

del 10 marzo 1998, ritenendo che tra i due diplomi (di agrotecnico e di perito

agrario) vi è una totale equiparazione, essendo da considerare ormai superata la

duplicazione del corso di studi , nata per affiancare al corso tradizionale un piano

di studi di natura sperimentale, mentre persiste una differenziazione tra le aree

professionali cui non può che accedersi attraverso il superamento del relativo

esame di abilitazione.

6. L’equiparazione dei titoli di studio è stata, da ultimo, confermata anche dall’art.

55 del d.P.R. 5.6.2001, n. 328 che prevede le medesime classi di laurea ( 1, 7, 8, 17,

20, 27, 40) per l’accesso alla professione di agrotecnico laureato e di perito agrario

laureato.

7. Si comprende, pertanto, il significato della segnalazione inviata al Ministro

dell’istruzione , dell’università e della ricerca dall’Autorità Garante della

concorrenza e del mercato con nota in data 21.9.2009, in cui si sottolinea che la

limitazione dell’accesso all’esame di abilitazione per l’esercizio della professione di

agrotecnico ai soli soggetti titolari del diploma di agrotecnico costituirebbe una

barriera all’ingresso della professione di agrotecnico non necessaria né

proporzionata, stante l’equiparazione dei titoli di studio.

A ciò è da aggiungere che il grado di adeguatezza della preparazione e delle

competenze professionali per l’esercizio della professione di agrotecnico , in base

al principio di specificità professionale, è sufficientemente salvaguardata proprio

dell’esame di abilitazione , il cui superamento soltanto permette la successiva

iscrizione al relativo albo professionale e che, in caso contrario, perderebbe di ogni

significato e funzione.

8. Sulla scorta di tali considerazioni, si esprime il parere nel senso di confermare la

legittimità della disposizione di bando che permette l’accesso all’esame di

abilitazione per la professione di agrotecnico a coloro i quali siano in possesso del

diploma di perito agrario, equipollente a quello di agrotecnico.

P.Q.M.

Nelle considerazioni che precedono è il parere del Consiglio di Stato.

L'ESTENSORE IL PRESIDENTE

Francesca Quadri Alessandro Pajno

IL SEGRETARIOpt/2012/gmt/11

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