R E P U B B L I C A I T A L I A N A
Consiglio di Stato
NUMERO AFFARE 05642/2010
OGGETTO:
Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca.
Quesito in materia di accesso all’esame di abilitazione per l’esercizio della libera
professione di agrotecnico.
LA SEZIONE
Vista la nota di trasmissione della relazione prot. n. 9071 in data 15/12/2010 con
la quale il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca ha chiesto il
parere del Consiglio di Stato sull' affare consultivo in oggetto;
Esaminati gli atti e udito il relatore, consigliere Francesca Quadri;
Premesso:
Riferisce l’Amministrazione che con pubblico avviso di indizione degli esami di
Stato per l’abilitazione all’esercizio della libera professione di agrotecnico per la
sessione 2009, nonché per quelle degli anni successivi, il Collegio Nazionale degli
Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati ha esteso l’accesso agli esami, oltre che ai
diplomati agrotecnici, anche ai soggetti dotati di diploma equipollente, in
particolare ai periti agrari.
Contro tale determinazione, oggetto di esposto da parte del Collegio dei Periti
Agrari, adottata sul presupposto dell’equipollenza tra i titoli di studio di
agrotecnico e di perito agrario, sancita dalla legge 27.10.1969, n. 754,
l’Amministrazione riferente ha citato la pronuncia della Corte Costituzionale n.
441/2000 e la decisione del Consiglio di Stato n. 2204/2007, ove è ribadito il
principio di professionalità specifica per l’esercizio delle attività professionali
rivolte al pubblico, sul presupposto della necessità di un adeguato livello di
preparazione e di conoscenza delle materie specifiche, nonché la permanenza della
differenziazione dei due percorsi di studio – professionale e tecnico – la cui
equipollenza rileverebbe ai soli fini dell’ammissione alle carriere di concetto nelle
pubbliche amministrazioni ed ai corsi di laurea universitari, ma non già agli esami
abilitanti alle rispettive libere professioni.
Chiede, pertanto, al Consiglio di Stato il parere circa la legittimità della disposta
estensione.
Sulla questione oggetto di quesito sono state trasmesse le memorie,
rispettivamente, del Collegio Nazionale dei Periti agrari e dei Periti agrari laureati e
del Collegio Nazionale degli Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati.
Il primo sostiene , seguendo la tesi del Ministero, che sarebbe di ostacolo
all’esercizio della professione di agrotecnico la diversità delle competenze
professionali dei periti agronomi, così come stabilito dalla Corte Costituzionale
nella sentenza n. 441/2000 di rigetto della questione di legittimità costituzionale
dell’art. 11 della legge 6 giugno 1986, n. 251, come sostituito dall’art. 10 della legge
5 marzo 1991, n. 91, che inibisce l’esercizio da parte degli agrotecnici di compiti
inerenti l’attività dei periti agronomi.
Il secondo, di contro, distingue tra esercizio dell’attività libero professionale,
differenziato in base alle diverse abilitazioni, ed ammissione all’esame di
abilitazione, ai cui fini rileverebbe l’equipollenza tra i titoli di studio sancita dalla
legge n. 754 del 1969 e corroborata dall’art. 55 del d.P.R. n. 328/2001, che prevede
le medesime classi di laurea per l’accesso all’esame di abilitazione di entrambe le
professioni. Cita, altresì, a sostegno della tesi dell’estensione un parere emesso
dall’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (segnalazione prot. 55372
del 21.9.2009) con cui si riconosce in un bando di indizione della sessione degli
esami di abilitazione all’esercizio della professione di agrotecnico negante l’accesso
ai soggetti in possesso del titolo di studio di perito agrario una ingiustificata
restrizione della concorrenza nelle professioni di agrotecnico e di perito agrario.
Considerato:
1. La questione oggetto di quesito riguarda la legittimità del bando di indizione
degli esami di Stato per l’abilitazione all’esercizio della libera professione di
agrotecnico nella parte in cui estende l’ammissione ai soggetti in possesso del titolo
di studio di perito agrario.
2. Occorre, preliminarmente, sgombrare il campo dalla fuorviante questione circa
la possibilità di esercizio da parte del perito agronomo degli specifici compiti
connessi alla libera professione di agrotecnico.
E’ chiaro, infatti, che le due professioni, allo stato della legislazione (sulla cui
legittimità si è pronunciata la Corte Costituzionale con sentenza 26 ottobre 2000,
n. 441; v. anche Cass. SS.UU. 28.1.1988, n. 744), sono connotate da specificità
professionale, che si riverbera sulle competenze ed attribuzioni di ciascuna
categoria professionale: quella di agrotecnico rivolta, prevalentemente, agli aspetti
economici e gestionali dell’azienda agraria; quella di perito agrario rivolta,
principalmente, all’estimo rurale ed alla rappresentazione grafica della proprietà
agraria (cfr. più di recente, sulla diversità di competenze, Cons. St. Sez. IV,
24.2.2011, n. 1226; 10.5.2007, n. 2288).
3. Diverso discorso va fatto per l’ammissione agli esami di abilitazione delle due
diverse professioni. A tal fine non può non acquisire decisivo rilievo il valore
conferito ai rispettivi titoli di studio, sotto il profilo della loro equipollenza per la
prosecuzione del percorso formativo, culminante non solo nell’accesso agli studi
universitari, ma anche in quello all’esame di abilitazione, che deve saggiare
l’acquisizione dell’adeguato livello di specifica preparazione per l’esercizio
dell’attività professionale.
4. La disposizione di cui all’art. 3 l. 27 ottobre 1969, n. 754, secondo cui il diploma
di maturità professionale di agrotecnico è da considerarsi equipollente a quello che
si ottiene presso gli istituti tecnici di analogo indirizzo ed è valido per l’ammissione
alle carriere di concetto nelle pubbliche amministrazioni nonché a corsi di laurea
professionali, è stata confermata dalla norma di cui al comma 3 dell’art. 197 del d.
lgs. 16 aprile 1994, n. 297, in cui si afferma l’equipollenza, in assoluto, tra il
diploma di maturità professionale e quello che si ottiene presso gli istituti tecnici di
analogo indirizzo.
5. Sulla equipollenza dei titoli di studio si è, peraltro, pronunciato in sede
consultiva questo stesso Consiglio di Stato con parere della Terza Sezione n. 195
del 10 marzo 1998, ritenendo che tra i due diplomi (di agrotecnico e di perito
agrario) vi è una totale equiparazione, essendo da considerare ormai superata la
duplicazione del corso di studi , nata per affiancare al corso tradizionale un piano
di studi di natura sperimentale, mentre persiste una differenziazione tra le aree
professionali cui non può che accedersi attraverso il superamento del relativo
esame di abilitazione.
6. L’equiparazione dei titoli di studio è stata, da ultimo, confermata anche dall’art.
55 del d.P.R. 5.6.2001, n. 328 che prevede le medesime classi di laurea ( 1, 7, 8, 17,
20, 27, 40) per l’accesso alla professione di agrotecnico laureato e di perito agrario
laureato.
7. Si comprende, pertanto, il significato della segnalazione inviata al Ministro
dell’istruzione , dell’università e della ricerca dall’Autorità Garante della
concorrenza e del mercato con nota in data 21.9.2009, in cui si sottolinea che la
limitazione dell’accesso all’esame di abilitazione per l’esercizio della professione di
agrotecnico ai soli soggetti titolari del diploma di agrotecnico costituirebbe una
barriera all’ingresso della professione di agrotecnico non necessaria né
proporzionata, stante l’equiparazione dei titoli di studio.
A ciò è da aggiungere che il grado di adeguatezza della preparazione e delle
competenze professionali per l’esercizio della professione di agrotecnico , in base
al principio di specificità professionale, è sufficientemente salvaguardata proprio
dell’esame di abilitazione , il cui superamento soltanto permette la successiva
iscrizione al relativo albo professionale e che, in caso contrario, perderebbe di ogni
significato e funzione.
8. Sulla scorta di tali considerazioni, si esprime il parere nel senso di confermare la
legittimità della disposizione di bando che permette l’accesso all’esame di
abilitazione per la professione di agrotecnico a coloro i quali siano in possesso del
diploma di perito agrario, equipollente a quello di agrotecnico.
P.Q.M.
Nelle considerazioni che precedono è il parere del Consiglio di Stato.
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Francesca Quadri Alessandro Pajno
IL SEGRETARIOpt/2012/gmt/11
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