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Decreto Ministeriale del 03 febbraio 2011 - n.
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE - DECRETO 3 febbraio 2011 - Dichiarazione e versamento dei contributi dovuti alla Cassa italiana di previdenza ed assistenza geometri. (11A01588) - (GU n. 32 del 9-2-2011 )
ArgomentoPrevidenza e Assistenza
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
DECRETO 3 febbraio 2011
Dichiarazione e versamento dei contributi dovuti alla Cassa italiana
di previdenza ed assistenza geometri. (11A01588)
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE
di concerto con
IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI
Visto il capo III del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241,
che prevede l'effettuazione di versamenti unitari, con eventuale
compensazione, delle imposte, dei contributi previdenziali ed
assistenziali e dei premi di cui all'art. 17, comma 2, dello stesso
decreto legislativo;
Visto l'art. 10, comma 1, del predetto decreto legislativo n. 241
del 1997, il quale prevede che i soggetti iscritti all'INPS per i
propri contributi previdenziali, ad eccezione dei coltivatori
diretti, e quelli iscritti agli enti e alle casse previdenziali
individuati con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con i
Ministri del tesoro e del lavoro e della previdenza sociale, e
all'INAIL devono determinare l'ammontare dei contributi e dei premi
dovuti nella dichiarazione dei redditi;
Visto l'art. 28, comma 1, del predetto decreto legislativo n. 241
del 1997, il quale prevede che i versamenti unitari e la
compensazione si applicano, a decorrere dal 1999, oltre che
all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul
lavoro (INAIL), all'Ente nazionale per la previdenza e l'assistenza
per i lavoratori dello spettacolo (ENPALS) e all'Istituto nazionale
per la previdenza per i dirigenti di aziende industriali (INPDAI),
anche agli enti e casse previdenziali individuati con decreto del
Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri del tesoro e del
lavoro e della previdenza sociale;
Visto l'art. 1 del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, che
ha previsto la trasformazione di alcuni enti gestori di forme di
previdenza e assistenza obbligatorie, tra cui la Cassa nazionale
previdenza e assistenza geometri, in persone giuridiche private;
Visto l'art. 1, comma 3, del decreto legislativo n. 509 del 1994,
il quale ha stabilito che gli enti privatizzati continuano a svolgere
le attivita' previdenziali e assistenziali in atto riconosciute a
favore delle categorie di lavoratori e professionisti per le quali
sono stati originariamente istituiti, ferma restando la
obbligatorieta' della iscrizione e della contribuzione;
Visto l'art. 23 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, con
il quale e' stato istituito il Ministero dell'economia e delle
finanze e gli sono state trasferite le funzioni dei Ministeri del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica e delle
finanze;
Visto l'art. 45 del decreto legislativo n. 300 del 30 luglio 1999,
che ha disposto l'istituzione del Ministero del lavoro e delle
politiche sociali e la contestuale attribuzione allo stesso delle
funzioni in precedenza svolte dal Ministero del lavoro e della
previdenza sociale;
Visto l'art. 62, comma 2, del suddetto decreto legislativo 300 del
1999, in virtu' del quale l'Agenzia delle entrate e' competente a
svolgere i servizi affidati alla sua gestione in base alla legge o ad
apposite convenzioni stipulate con gli enti impositori;
Vista la delibera del 6 ottobre 2010, n. 152, con la quale il
consiglio di amministrazione della Cassa italiana di previdenza ed
assistenza dei geometri ha deliberato che le contribuzioni dovute
alla Cassa stessa sono determinate nella dichiarazione dei redditi e
versate attraverso il sistema dei versamenti unitari, previsto
dall'art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241;
Decreta:
1. I soggetti iscritti alla Cassa italiana previdenza e assistenza
geometri determinano l'ammontare dei contributi dovuti nella
dichiarazione dei redditi.
2. I versamenti unitari e la compensazione, previsti dal capo III
del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, si applicano anche
alla Cassa italiana previdenza e assistenza geometri.
3. Le modalita' di trasmissione dei flussi informativi concernenti
i dati relativi alla contribuzione dovuta e alle operazioni di
riscossione, nonche' il relativo rimborso delle spese, ivi compreso
quello per le operazioni di riscossione previste al comma 2, sono
disciplinati con convenzione, stipulata tra l'Agenzia delle entrate e
la Cassa italiana previdenza e assistenza geometri.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Roma, 3 febbraio 2011
Il Ministro dell'economia
e delle finanze
Tremonti
Il Ministro del lavoro
e delle politiche sociali
Sacconi
pt/2011/gmt/01
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