martedì 26 marzo 2013

BOZZA PROPOSTA RIFORMA DELL'ORDINAMENTO PROFESSIONALE PREDISPOSTO DAL CONSIGLIO REGIONALE DELLA LOMBARDIA.

Dopo alcuni mesi di lavoro il CRPA della Lombardia ha licenziato le Linee d'Indirizzo ( bozza)  per la proposta di riforma dell'ordinamento dei Periti Agrari. Il lavoro non è esautivo, vuole essere un contributo propositivo per una dialettica nella Categoria per definire il prossimo ordinamento della nostra professione.
Confidiamo nella partecipazione e collaborazione di tanti colleghi con loro osservazioni, proposte e suggerimenti.
Piermaria Tiraboschi

16 Marzo 2013

CONSIGLIO REGIONALE DELLA LOMBARDIA DEI PERITI AGRARI E PERITI AGRARI LAUREATI

bozza in attesa di osservazioni dei Collegi Provinciali
LINEE D’INDIRIZZO

PROPOSTA DI RIFORMA DELL’ORDINAMENTO PROFESSIONALE

Per il CRPA il Presidente
Mario Braga

 
La riforma dell’Ordinamento Professionale dei Periti Agrari e Periti Agrari Laureati deve “fertilizzarsi” con 8 risposte ad altrettante domande (principali).
1. Il titolo di Perito Agrario e Perito Agrario Laureato è ancora corrispondente ai percorsi scolastici, universitari e professionalizzanti oggi in atto nel nostro Paese?
2. Quale forma di accesso all’esercizio della libera professione – iscrizione all’Albo?
3. Le competenze professionali, visti i percorsi professionalizzanti in atto nel nostro Paese, possono/debbono essere elencate dettagliatamente nell’Ordinamento professionale?
4. Quale organizzazione deve darsi il Nuovo Collegio? (Albo unico, con Elenchi regionali/ territoriali)
Tutte le altre domande sono meno impegnative, dovendo essere applicate in ottemperanza di obblighi legislativi.
5. Siamo in grado di definire un indirizzo che favorisca la costituzione di società di professionisti, che salvaguardi appieno le prerogative professionali degli iscritti?
6. Come dobbiamo riconoscere e organizzare la formazione permanente, ed eventualmente altri servizi agli iscritti?
7. L’assicurazione obbligatoria, per chi? Possono esserci professionisti che non hanno bisogno di assicurazione obbligatoria?
8. Come regolamentare l’esercizio della pubblicità?
Nell’affrontare le linee guida di proposta di riforma dell’Ordinamento Professionale oltre agli elementi di “merito”, vengono considerati quelli di “metodo”, cioè, come e con chi affrontare la riflessione e l’approfondimento dei diversi aspetti che attengono alla riforma del nostro Ordinamento.
1 - Il titolo di Perito Agrario e Perito Agrario Laureato è ancora corrispondente ai percorsi scolastici, universitari e professionalizzanti oggi in atto nel nostro Paese?
L’Europa indica quale livello di professionalizzazione il diploma e un primo livello universitario (di norma tre anni). Questo indirizzo è stato appieno applicato dalle professioni che hanno avviato e/o conseguito il riconoscimento europeo.
Ormai è consolidato che è da li che si deve partire per ridefinire i percorsi che abilitano all’esercizio della libera professione. Percorsi che sono già stati avviati, ma che devono essere ri-contestualizzati e ammodernati.
Attualmente, la stragrande maggioranza degli iscritti al Collegio è Perito Agrario, avendo frequentato un ITAS o un ITA parificato.
Meno numerosi sono coloro che si sono iscritti dopo aver frequentato un ITAS o ITA parificato e aver successivamente frequentato l’università, laurea triennale “Agraria”. (Attuazione legge 54/91, DPR 328/01)
Ma vi è una seconda condizione che caratterizza i percorsi professionalizzanti: diplomati in indirizzi liceali e tecnici non ad indirizzo agrario che hanno conseguito una laurea triennale (7 classi di laurea) che permettono di sostenere l’Esame di Stato per l’iscrizione all’Albo.


Anche questi iscritti sono i figli del DPR 328/01.
Non conosciamo i dati e pertanto non riusciamo a valutare quanti iscritti provengano da questo percorso professionalizzante. Se anche dovessimo registrare che nessun dottore, non Perito Agrario, si fosse iscritto, la domanda rimane inevasa rispetto al titolo/diritto degli stessi a iscriversi.
Con la riforma “Gelmini” il sistema (l’indirizzo) tecnico, in larga parte, ha recuperato la propria centralità educativa e formativa ma ri-tracciando, di fatto, un nuovo percorso professionalizzante.
Con la riforma del sistema scolastico, Istruzione Tecnica e Istruzione Professionale, il Parlamento e il Governo hanno “trasformato” i percorsi didattici:
dei Periti Agrari in Indirizzi in: “Agraria, Agroalimentare e Agroindustria”;
e quello degli Agrotecnici in Indirizzo “Agrario – Ambientale”.
Una sola eccezione è stata introdotta per gli Enologi che mantengono la propria specificità, “qualifica” con un anno in più, dopo aver frequentato il percorso di Istruzione Tecnica Agraria. (Percorso confermato)
A completamento del percorso professionalizzante l’aspirante professionista deve svolgere un periodo di praticantato di tre anni, oggi ridotto dalla norma ad un massimo di 18 mesi.

Art. 6 – DPR 137/12
Tirocinio per l'accesso
“Il tirocinio professionale e' obbligatorio ove previsto dai singoli ordinamenti professionali e ha una durata massima di diciotto mesi. Resta ferma l'esclusione delle professioni sanitarie prevista dall'articolo 9, comma 6, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito dalla legge 24 marzo 2012, n. 27. Il tirocinio consiste nell'addestramento, a contenuto teorico e pratico, del praticante, ed e' finalizzato a conseguire le capacità necessarie per l'esercizio e la gestione organizzativa della professione.”
Il legislatore ha inteso proporre un modello di professionalizzazione fondato su due pilastri principali:
e l’educazione, formazione;
e e l’addestramento con contenuto teorico pratico.
Ciò in considerazione che il nuovo livello professionalizzante si consegua nel contesto dell’armonizzazione dei percorsi professionalizzanti indicati dall’Unione Europea.
In particolare si privilegia e si indica nel Corso di Laurea Triennale il livello di riferimento di formazione professionalizzante.
Sia per i Periti Agrari che per gli Agrotecnici le Classi di Laurea che permettono l’iscrizione al Collegio attualmente sono la: 1; 7; 8; 17; 20; 27; 40 (elenco da aggiornare- una anomalia tutta italica).
1 - Biotecnologie;

7 - Urbanistica e scienze della pianificazione territoriale e ambientale;

8 – Ingegneria civile e ambientale;

17 – Scienze dell’economia e della gestione aziendale;

20- Scienze e tecnologie agrarie, agroalimentari e forestali;

27 – Scienze e tecnologie per l’ambiente e la natura;

40 – Scienze e tecnologie zootecniche e delle produzioni animali.
Se le provenienze scolastiche e universitarie sono diverse quali titoli devono essere riconosciuti a coloro che conseguono queste lauree di primo livello?
Lo studio del CENSIS che ha indicato nell’ingegneria di primo livello l modello di riconoscimento dei titoli professionalizzanti, ha trovato nel nostro Paese una forte avversione da parte degli Ingegneri.
Questa strada intrapresa sull’onda della proposta di fusione dei Collegi dei Geometri, Periti Industriali e Periti Agrari (COGEPAPI) è ormai naufragata definitivamente.
Non possiamo nascondere che una miopia e una difesa antistorica delle condizioni corporative sta dimostrando che la lotta fra laureati (ordini) laureati di primo livello (Sezioni B), oppure iscritti a Collegi segni il passo.
Impantanarsi in un mercato che sempre più si apre alla libertà di esercizio (anche andando oltre con il riconoscimento di prestazioni offerte come servizi) diventa l’alibi per il decisore pubblico di procedere a vista, ma tenendo ferma la rotta delle liberalizzazioni.
Se si vuole confutare queste visioni disgreganti delle professioni e della società, non rinchiudendosi in recinti antistorici ed erosivi, abbiamo il dovere di meglio definire i percorsi professionalizzanti.
La riconoscibilità del professionista e/o delle società di professionisti qualifica la professione e la rende spendibile.
Oltre ai laureati di primo livello, pertanto, vanno meglio definiti i percorsi professionalizzanti dei giovani che dopo il diploma (secondaria superiore) frequentano i corsi ITS della durata di quattro semestri 1800/2000 ore e i percorsi professionalizzanti degli enologi (percorso che andrebbe concertato con l’Assoenologi)
Il nuovo modello di iscrizione dovrebbe, pertanto, prevedere una armonizzazione, un livellamento, dei tre percorsi professionalizzanti:

1. Lauree di primo livello + tirocinio (durata e contenuti)

2. Corso ITS + tirocinio (durata e contenuti)

3. ITAS + 6° anno Specializzazione viticola-enologica (Enotecnico) + tirocinio (durata e contenuti) – Da approfondire
Un’ultima considerazione.
In poco più di dieci anni il modello scolastico e universitario ha vissuto permanenti riforme.
Ogni categoria intellettuale trova il proprio alimento (la propria legittimazione) nel valore giuridico dei titoli di diploma e di laurea, nonché nei percorsi complementari di tirocinio (praticantato, accompagnamento, inserimento nel tessuto, mercato delle professioni intellettuali).
Gli Ordini e i Collegi (con le nuove definizioni Ordini), in una sorta di auto-legittimazione, difensiva, hanno cercato di proporsi come unico e più qualificato soggetto a garanzia dei percorsi professionalizzanti.
Oggi questa difesa è superata.
Chi intende affrontare la riforma del proprio ordinamento dovrebbe farlo coinvolgendo “figure esterne” che si occupano di scuola e università.
Si ritiene, pertanto, di rispondere alla prima domanda proponendo di:
Modificare il contenitore che tutela e promuove la professione intellettuale di tecnici agricoli “Collegio dei Periti Agrari e Periti Agrari Laureati (titolo Per Agr, Dott.)”;
in: “Collegio degli Esperti e Laureati Agricoli, Ambientali e Alimentari - EsLAAA.
Il Collegio (Ordine) è l’Ente che riconosce le persone che acquisiscono “competenze” seguendo i diversi percorsi e titoli professionalizzanti e le abilita all’esercizio della professione intellettuale, tutelandone,e promuovendone le competenze e le funzioni.
Il titolo, pertanto, viene riconosciuto ai singoli iscritti coerentemente con il percorso formativo e professionalizzante sostenuto.
Per queste considerazioni il Nuovo Collegio/Ordine EsLAAA deve essere considerato il CONTENITORE di indirizzi professionalizzanti riconducibili ad un unico macro-settore (agro-alimentare, dove agro diventa sinonimo di ambiente e agricoltura)
Nel nuovo Collegio/Ordine i Periti Agrari e Periti Agrari Laureati attualmente iscritti e/o cancellati ma già iscritti,manterrebbero la loro qualifica. Così come i Periti Agrari ante riforma saranno iscritti col loro titolo di diploma.
Ai Laureati di primo livello dovrebbero essere riconosciuti i titoli di laurea conseguiti. Dott. In architettura, Dott. Scienze Alimentari ecc.
Questi titoli andrebbero affinanti e definiti con il Ministero dell’Università e con le Università stesse. Percorsi di Laurea con definizioni complesse vanno ricondotte a titoli riconoscibili.
Si ribadisce che il Collegio/Ordine, assume la funzione di “contenitore” e non già come oggi si configura di “contenuto” esclusivo e incoerente. (i laureati utilizzano il timbro riportante il titolo Perito Agrario e Perito Agrario Laureato).
Con questa formula non si riconosce i titoli e i percorsi realmente sostenuti dagli iscritti. E’ un poco mantenere un riferimento superato, anche dai nuovi titoli di studio della secondaria superiore, anziché individuarne uno nel quale riconoscere e riconoscersi.
2 - Quale forma di accesso all’esercizio della libera professione – iscrizione all’Albo?
La forma di accesso, che per i Periti Agrari e Periti Agrari Laureati è sempre stata libera, non dovrà apportare modifiche sostanziali all’iscrizione.
Nella riforma dell’Ordinamento andrebbero meglio definiti i riconoscimenti dei percorsi professionalizzanti e la modalità per espletarli.
Si ritiene pertanto che i tre percorsi paralleli, debbano trovare una corretta simmetria professionalizzante:
1. Laurea primo livello + tirocinio

2. Diploma + ITS + tirocinio

3. Diploma + anno enologia + tirocinio (Da approfondire)
Si ritiene di rispondere alla seconda domanda proponendo di:
ferma restando la disciplina dell'Esame di Stato, quale prevista in attuazione dei principi di cui all'articolo 33 della Costituzione, l'accesso all’Albo degli Esperti e Laureati Agricoli, Ambientali e Alimentari e' libero.
L’accesso è consentito a:
· chi ha conseguito il Diploma di Laurea triennale che abbia svolto un periodo di tirocinio di almeno sei mesi (anche al’estero, Paesi riconosciuti), svolto nei percorsi di laurea.
Il Collegio potrà nominare un proprio rappresentante in sede di Commissione esaminatrice della tesi di laurea. La tesi di laurea dell’aspirante iscritto che documenti il percorso universitario integrato con un periodo di tirocinio, riconosciuto dal Consiglio Nazionale e dal Ministero dell’Università, sarà considerato Esame di Stato per l’iscrizione al Collegio/Ordine, abilitante all’esercizio della libera professione. I tirocini/stage devono rientrare, pertanto, in un quadro di convenzione Collegio Nazionale - Ministero dell’Università.

· Chi ha svolto un periodo di tirocinio pari a mesi sei dopo la laurea breve a cui seguirà l’Esame di Stato.
· Chi ha svolto un periodo di tirocinio pari a mesi dodici dopo il corso ITS, a cui seguirà l’Esame di Stato.
· Chi ha svolto un periodo di tirocinio pari a mesi diciotto dopo il sesto anno in enologia, a cui seguirà l’Esame di Stato. (Questo punto va approfondito in quanto i percorsi abilitanti devono tendere al livello universitario. Non possiamo non valutare l’effetto che avrebbe l’approvazione di percorsi abilitanti all’esercizio della libera professione sui programmi didattici scolastici e universitari). Vi è inoltre un elemento che non può non essere preso in considerazione: l’iscrizione all’Assoenologi – Albo degli enotecnici ed Enologi – triennio universitario.
3 - Le competenze professionali, visti i percorsi professionalizzanti in atto nel nostro Paese, possono/debbono essere elencate dettagliatamente nell’Ordinamento professionale?
Che la nostra categoria: i Periti agrari e i Periti Agrari Laureati soffrano e abbiano sofferto di una condizione di INADEGUATO RICONOSCIMENTO DELLE COMPETENZE PROFESSIONALI è un fatto riconosciuto e documentato.
Basterebbe solo scorrere l’elenco delle attività che formano oggetto della professione (Art. 2 legge 54/91)
Art. 2 - Attività professionale
legge 21 febbraio 1991 n. 54
Formano oggetto della professione del Perito Agrario
a. la direzione, l’amministrazione e la gestione delle aziende agrarie e zootecniche e di aziende di lavorazione e commercializzazione di prodotti agrari e zootecnici limitatamente alle piccole e medie aziende, ivi comprese le funzioni contabili, quelle di assistenza e rappresentanza tributaria e quelle relative all’amministrazione del personale dipendente dalle medesime aziende;
b. la progettazione, la direzione ed il collaudo di opere di miglioramento fondiario e di trasformazione di prodotti agrari e relative costruzioni, limitatamente alle medie aziende, il tutto in struttura ordinaria, secondo la tecnologia del momento, anche se ubicate fuori dai fondi;
c. la misura, la stima, la divisione di fondi rustici, delle costruzioni e delle aziende agrarie e zootecniche, anche ai fini di mutui fondiari;

d. i lavori catastali, topografici, cartografici e tipi di frazionamento, inerenti le piccole e medie aziende e relativi sia al catasto terreni sia al catasto urbano;

e. la stima dei tabacchi e lavori nelle tecniche dei tabacchi;

f. la stima delle colture erbacee e arboree e loro prodotti e la valutazione degli interventi fitosanitari;

g. la valutazione dei danni alle colture, la stima delle scorte e dei miglioramenti fondiari agrari e zootecnici, nonché le operazioni di consegna e riconsegna dei beni rurali e relativi bilanci e liquidazioni;

h. la direzione e manutenzione di parchi e la progettazione, la direzione e la manutenzione di giardini, anche localizzati, gli uni e gli altri, in aree urbane;

i. le rotazioni agrarie;

j. la curatela di aziende agrarie e zootecniche;

k. la consulenza, le stime di consegna e riconsegna, i controlli analitici per i settori di specializzazione enotecnici, caseari, elaiotecnica e altri;

l. le funzioni di perito e di arbitratore in ordine alle attribuzioni sopra menzionate;

m. la progettazione e la direzione di piani aziendali e interaziendali di sviluppo agricolo limitatamente alle medie aziende;

n. le attività tecniche connesse agli accertamenti, alla valutazione ed alla liquidazione degli usi civici;

o. l’assistenza tecnica ai produttori agricoli singoli e associati;

p. le attribuzioni derivanti da altre leggi;

q. L’esercizio delle competenze connesse al titolo di specializzazione ottenuto a seguito di regolare corso istituito dallo Stato e dalle Regioni;
…e compararlo alle prestazioni che oggi “svolgiamo professionalmente”, comunque incompleto, per comprendere quale ritardo siamo chiamati a colmare.
† Competenze professionali correlate alla PAC: PSR, Condizionalità, Consulenza Aziendale anche in materia di tenuta dei bilanci aziendali; Rilevazione e compilazione documenti accertanti elementi generali e/o specifici dell’azienda agraria (Impresa agraria); Applicazione di Politiche Greening (quota verde) ecc.

Competenze in materia di:

† applicazione dei fattori innovativi: Macchine, strumenti, modelli gestionali, modelli produttivi;

† progettazione del verde e rinaturalizzazioni ambientali;

† tenuta dei bilanci aziendali;

† gestione dei rifiuti agricoli;

† gestione degli Effluenti d’Allevamento;

† progettazione, gestione impianti agro-energetici;

† progettazione opere a difesa del suolo;

† elaborazione e gestione dei processi di Autocontrollo, Sicurezza Alimentare, Etichettatura, Tracciabilità, Sicurezza sui posti di lavoro ambienti agricoli e di Manipolazione degli alimenti, confezionamento e vendita;

† rilevazione e elaborazione dati sia per aree funzionali, sia per classi di aziende, anche finalizzate alla pianificazione territoriale;

† relazioni pedo-agronomiche, anche finalizzate alla pianificazione territoriale e ai recuperi di aree compromesse e/o inquinate;

† progettazione e gestione dei corsi d’acqua e dei pozzi irrigui, anche gestiti da organismi pubblici;

† consulenze e servizi a enti pubblici in campo agricolo, agro-alimentare e ambientale;

† consulenze in materia di pianificazione aziendale e di gestione dei bilanci aziendali;

† costruzioni di strutture produttive multifunzionali ecc..

† Analisi di mercato. Modelli di trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli anche dirette.
A questo elenco di competenze, vanno aggiunte altre funzioni e competenze acquisite dagli studenti e/o dai praticanti acquisite durante il periodo di formazione universitaria in Italia o all’estero e/ durante periodi di stage o progetti Europei e nazionali.
Inoltre non possiamo dimenticare che la definizione di impresa agricola dal 1968 al 1991 ha subito profonde trasformazioni (D. Lgs 228 e successive integrazioni modificazioni), riformando/trasformando la definizione di azienda agraria in impresa agraria.
Ed infine anche la definizione di piccole medie imprese è stata totalmente superata da nuove definizioni correlate alla capacità degli imprese stesse di produrre reddito. Le stesse attività connesse hanno modificato radicalmente il ruolo, la funzione, e la “dimensione economica” dell’impresa agricola.
Riscrivere l’elenco dettagliato delle competenze non è difficile, basta tracciare i percorsi scolastici, universitari, professionalizzanti di specializzazione e perfezionamento professionale.
Il problema nasce, si genera, nell’arena della competizione professionale.
I Dottori agronomi e Forestali, in particolare, anziché perseguire il riconoscimento di un livello superiore di professionalizzazione, legittimato da percorsi di ricerca, di sperimentazione e di master, si attardano a ritagliare definizioni difficilmente “recintabili” nel contesto attuale dell’agricoltura, delle territorio italiani.
La distinzione fra piccole e medie imprese è come un campione zoppo che ritiene di correre alle olimpiadi i cento metri piani, con un giovane otto-centometrista.
Ma, anche per EsLAAA, essendo un contenitore di categorie professionali simili, descrivere ed elencare le competenze non è facile.
Una riforma che non si attardi a “fissare” principi di respiro corto, deve porsi dentro il contesto delle permanenti riforme e modernizzazione della società, delle istituzioni e dei percorsi educativi e professionalizzanti.
Lo stesso elenco dei sette cicli universitari di primo livello è già oggi superato.
Nel dettagliare le funzioni si corre il rischio di riconoscere parzialmente le competenze dell’iscritto. Di tralasciare, cioè, alcune competenze acquisite nei percorsi professionalizzanti.
Questo è un fenomeno che registriamo nei giovani laureati in uno dei sette cicli universitari di primo livello che iscrivendosi al Collegio dei Periti Agrari e Periti Agrari Laureati, si trovano ingabbiati nell’elenco delle competenze riportate all’art. 2 della legge 54/91.
Alcuni hanno parzialmente ovviato a questo limite, costrizione, iscrivendosi anche ad altro Collegio (Periti Industriali, Geometri o sezioni B degli Ordini).
Un modello così impostato non può che penalizzare le capacità professionali dei singoli iscritti.
Si ritiene che un modello articolato, alternativo al Collegio Unico di tutti gli indirizzi tecnici (COGEPAPI), debba elencare le competenze quale indirizzo generale, ma non assoluto.
L’elenco avrebbe così la funzione di indicare la cornice delle professioni, lasciando la possibilità di svolgere prestazioni professionali integrative, che possano derivare da una documentazione che dimostri che il professionista ha conseguito nuove “competenze”, frequentando corsi riconosciuti o partecipando a progetti di riconosciuta qualità innovativa.
Un ulteriore possibilità di riconoscere tutte le competenze acquisite dagli iscritti, potrebbe essere demandato ad atti successivi all’approvazione della legge di riforma dell’Ordinamento professionale del Ministero, deliberati dal CNPA e approvati dal Ministero Competente (Delega al Ministero dell’università)
Ovviamente l’elenco proposto può essere integrato e/o modificato.
Si propone di riscrivere la legge 54/91:

Art. 1 - Disciplina dell’Ordinamento di EsLAAA Esperto e/o laureato agricolo, ambientale e alimentar
La presente legge, nel rispetto dei princìpi costituzionali, della normativa comunitaria, dei trattati internazionali e della normativa nazionale disciplina le professioni di Esperto e Laureato agricolo, ambientale e alimentare.
L'ordinamento di EsLAAA, in considerazione della primaria rilevanza giuridica e sociale dei diritti alla cui tutela essa è preposta:
a) regolamenta l'organizzazione e l'esercizio della professione di Esperto e Laureato agricolo, ambientale e alimentare, nell'interesse pubblico, assicura la idoneità professionale degli iscritti onde garantire la tutela degli interessi individuali e collettivi sui quali essa incide;

b) tutela l'affidamento della collettività e della clientela, prescrivendo l'obbligo della correttezza dei comportamenti e la cura della qualità ed efficacia della prestazione professionale;

c) favorisce l'ingresso alla professione di Esperto e Laureato agricolo, ambientale e alimentare e l'accesso alla stessa, in particolare alle giovani generazioni, con criteri di valorizzazione del merito
Art. 2 - Disciplina delle professioni di Esperto e/o laureato agricolo, ambientale e alimentare
L’Esperto e/o Laureato Agricolo, Ambientale e Alimentare è un libero professionista che, in libertà, autonomia e indipendenza, svolge le attività di cui al comma 5.
1. L’Esperto e/o Laureato Agricolo, Ambientale e Alimentare ha la funzione di garantire al cittadino l'effettività della tutela dei diritti.
2. L'iscrizione all’albo è condizione per l'esercizio della professione di EsLAAA – Esperto e/o Laureato agricolo, ambientale e alimentare. Possono essere iscritti coloro che, in possesso del diploma conseguito presso un Istituto Tecnico di durata quinquennale:

a. abbiano frequentato l’anno di specializzazione in viticoltura ed enologia e un periodo di praticantato di 18 mesi ed abbiano superato l'esame di Stato;

b. abbiano frequentato un corso ITS biennale e un periodo di praticantato di almeno 12 mesi ed abbiano superato l'esame di Stato;

c. abbiano conseguito un diploma di laurea triennale (Classi di Laurea che permettono l’iscrizione al Collegio sono la 1, 7, 8, 17, 20, 27, 40. Aggiungere le nuove classi) e aver svolto un periodo di praticantato di almeno 6 mesi. Il praticantato di 6 mesi può essere svolto nel ciclo di studi universitari, previa sottoscrizione di convenzione fra il Collegio Nazionale e il Ministero dell’università.

d. Abbiano conseguito un diploma di laurea triennale frequentando le Classi di Laurea 1, 7, 8, 17, 20, 27, 40, anche se provenienti da indirizzi liceali e/o professionali. L’esame di Stato, qualora richiesto può essere svolto in concomitanza con l’Esame di Laurea.
3. E’ facoltà del ministro dell’università, di concerto con il Ministro di Giustizia, su proposta del Consiglio nazionale di EsLAAA, integrare e/o modificare le Classi di Laurea che permettono l’iscrizione all’Albo.
4. Restano iscritti all’albo, mantenendo il titolo di Perito Agrario e/o Perito Agrario Laureato coloro che, senza aver sostenuto l'esame di Stato, risultino iscritti alla data di entrata in vigore della presente legge.
5. Formano oggetto della professione di EsLAAA:
a. la direzione, l’amministrazione e la gestione delle imprese aziende agrarie come definite negli articoli 1), 2) e 3) del D. Lgs 228/2001 e successive integrazioni e modificazioni .e zootecniche e di aziende di lavorazione e commercializzazione di prodotti agrari e zootecnici limitatamente alle piccole e medie aziende, ivi comprese le funzioni contabili, quelle di assistenza e rappresentanza tributaria e quelle relative all’amministrazione del personale dipendente dalle medesime aziende;
b. la progettazione, la direzione ed il collaudo di opere di miglioramento fondiario e di trasformazione di prodotti agrari e relative costruzioni, limitatamente alle medie aziende, il tutto in struttura ordinaria, secondo la tecnologia del momento, anche se ubicate fuori dai fondi;
c. la progettazione e la gestione impianti agro-energetici connessi all’attività agricola;
d. la misura, la stima, la divisione di fondi rustici, delle costruzioni e delle imprese aziende agrarie e zootecniche, anche ai fini di finanziamenti pubblici e/o erogati da istituti bancari o finanziari, mutui fondiari, finanziamenti
e. i lavori catastali, topografici, cartografici e tipi di frazionamento, inerenti le piccole e medie aziende e relativi sia al catasto terreni sia al catasto urbano;
f. la stima delle colture specializzate e lavori di manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione degli stessi, tabacchi, colture piccoli frutti, florovivaismo, orticoltura, funghi, piante officinali e curative ecc. dei tabacchi e lavori nelle tecniche dei tabacchi;
g. la stima delle colture erbacee e arboree e loro prodotti; e la valutazione degli interventi fitosanitari;
h. attività in materia fitosanitaria dei vegetali e dei prodotti vegetali, anche finalizzata all’uso dei prodotti fitosanitari e alla loro applicazione.
i. la valutazione dei danni alle colture, la stima delle scorte e dei miglioramenti fondiari agrari e zootecnici, nonché le operazioni di consegna e riconsegna dei beni rurali e relativi bilanci e liquidazioni;
j. la direzione e manutenzione di parchi e la progettazione, la realizzazione, la direzione e la manutenzione di giardini, anche localizzati, gli uni e gli altri, in aree urbane, ivi comprese le rinaturalizzazioni ambientali;
k. le rotazioni agrarie e i processi agronomici ad esse applicati, ivi comprese le relazioni pedo-agronomiche finalizzate al recupero di aree inquinate.
l. l’applicazione di fattori di ottimizzazione della gestione delle macchine agricole e l’applicazione di fattori innovati, ivi compresa la sicurezza dell’utilizzo degli stessi;
m. la consulenza in materia di gestione dei sottoprodotti e rifiuti agricoli;
n. La consulenza e la gestione di allevamenti zootecnici, ivi comprese l’applicazione di norme comunitarie e nazionali in materia di Politica Agricola Comunitaria, nazionale e Regionale, benessere animale, biosicurezza, valorizzazione dei fertilizzanti di origine animale, condizionalità ecc.;
o. la curatela di imprese aziende agrarie e zootecniche;
p. la consulenza, le stime di consegna e riconsegna, i controlli analitici per i settori di specializzazione di produzione agro-alimentare: enotecnici, caseari, elaiotecnica e altri;
q. elaborazione e gestione dei processi di autocontrollo, sicurezza alimentare, etichettatura, tracciabilità e rintracciabilità degli alimenti, la manipolazione il confezionamento e la vendita degli alimenti, ivi comprese sicurezza sui posti di lavoro ambienti agricoli e agro-produttivi;
r. analisi di mercato, rilevazione e elaborazione dati sia per aree funzionali, sia per classi di aziende, anche finalizzate alla pianificazione territoriale e/o a rilevazioni statistiche;
s. consulenze e servizi a enti pubblici in campo agricolo, agro-alimentare e ambientale;
t. le funzioni di perito e di arbitratore in ordine alle attribuzioni sopra menzionate;
u. la progettazione e la direzione di piani aziendali e interaziendali di sviluppo agricolo limitatamente alle medie aziende;
v. La progettazione di piccole opere a difesa del suolo, le opere di bonifica e di regimazione delle acque di irrigazione dei fondi agricoli e la realizzazione di pozzi agricoli ivi comprese la consulenza e la gestione dei comprensori, consorzi irrigui o consorzi di bonifica;
w. le attività tecniche connesse agli accertamenti, alla valutazione ed alla liquidazione degli usi civici;
x. l’assistenza tecnico-professionale ai produttori agli imprenditori agricoli singoli e associati;
y. le attribuzioni derivanti da altre leggi. Il ministero dell’Università, di concerto con il Ministero della Giustizia, sentito il Consiglio Nazionale, può riconoscere agli iscritti nuove competenze comprovate da percorsi scolastici, universitari, di formazione continua, di progetti nazionali e/o europei e/o internazionali, di stage anche svolti in Paesi Esteri.
4 -Quale organizzazione deve darsi il Nuovo Collegio/Ordine? (Albo unico, con Elenchi regionali/ territoriali)
Che l’organizzazione di un Ente sia uno dei fattori principali di organizzazione (il Collegio riconosciuta) di tutela e promozione delle categorie è affermazione scontata.
Una piccola e frammentata categoria, anche se riconosciuta, faticherà a costruire relazioni permanenti con il territorio e l e istituzioni.
E la difficoltà aumenta se le piccole realtà sono caratterizzate da un numero elevato di iscritti che non esercitano la professione.
La sola passione (fattore positivo) non basta a rappresentare le domande dei professionisti.
La passione e la disponibilità vanno raccordate al vivere la condizione professionale.
Il principio di numero minimo di iscritti esercenti per costituire un Collegio Provinciale era già stato inserito nella legge 54/91 (minimo 15 iscritti esercenti).
Tale norma è stata diffusamente disapplicata e la nostra categoria ha visto proliferare collegi con meno di 50 iscritti e un numero di professionisti esercenti variabile da 2 a 14 (19 collegi pari al 22%).
Se solo applicassimo la legge 54/91 avremmo favorito l’aggregazione di numerosi Collegi Provinciali in Collegi interprovinciali e/o regionali.
Significativa risulta essere la proposta motivata di aggregazione in un unico Collegio, avanzata volontariamente dai Collegi di Pisa, Massa, Lucca e Livorno.
Ma affrontare la riforma strutturale del Collegio significa porsi una prima e fondamentale domanda: “Qual’é il limite minimo organizzativo per garantire funzionalità e rappresentatività alla categoria?”
Una domanda che, fatto salvo il principio di ALBO UNICO, deve essere calata sia sul livello territoriale che sul numero di iscritti e sulla loro caratteristica professionale.
Una forte connotazione non libero professionale svilupperà un modello rappresentativo simile ad una Associazione. Un modello che ha elementi di positività rappresentativa ma anche intrinsecamente elementi contradditori di tutela professionale.
Una connotazione rappresentativa di riferimento libero professionale (anche se non esclusiva) assumerà, invece, una connotazione sindacale di tutela e promozione categoriale.
Ma questo tempo caratterizzato da profonde riforme, alcune annunciate, altre attuate parzialmente, altre imposte e improvvisate, ci obbliga a definire una nuova architettura organizzativa.
Confermando il ruolo rappresentativo unitario del Consiglio Nazionale, la “territorialità” dovrebbe essere improntata su un modello organizzativo flessibile, che riconosca i Consigli Regionali quali interlocutori del Livello Costituzionale legislativo regionale e che, fissando un numero minimo di iscritti esercenti, lasci alla libera volontà delle province di aggregarsi.
Ovviamente il numero minimo di iscritti esercenti potrebbe essere aumentato ad almeno 30/50.
La modalità di riconoscere i livelli territoriale dovrebbe essere flessibile, favorendo l’attuazione di eventuali riforme Istituzionali e Costituzionali di riorganizzazione dello Stato e degli Enti Territoriali (Regioni/Province).
Nella norma già si dovrebbe prevedere la possibilità di costituire Consigli territoriali esclusivamente regionali e interregionali (aggregazioni di regioni che hanno al loro interno un Unico Collegio provinciale con un numero di iscritti esercenti inferiore o pari a 100 unità), qualora le province venissero sciolte.
Il Consiglio Nazionale EsLAAA
Qualora si ritenesse di intraprendere la strada dei collegi territoriali (regionali e interregionali) si potrebbe prevedere un Consiglio Nazionale composto da un numero di Consiglieri corrispondente alle macro aree Territoriali (regioni e inter-regioni). Avremmo così, indicativamente, un Consiglio Nazionale di circa 13 consiglieri rappresentanti territoriali; votati dagli stessi Collegi/Ordini territoriali.
Le macro aree (regionali/interregionali) dovrebbero essere individuate dal Comitato paritetico Consiglio Nazionale, Presidenti regionali e provinciali, con la partecipazione dei rappresentanti della Cassa. (Assemblea Nazionale)
Consigli Territoriali (regionali e/o provinciali-interprovinciali)
Dei livelli territoriali abbiamo già detto. Individuare, comunque, un livello minimo organizzativo dovrebbe essere affrontato coinvolgendo gli attuali Collegi Provinciali.
Anche il modello elettorale dei nuovi collegi “territoriali” andrebbe rivisto, proprio in virtù della vastità dei territori e del numero elevato degli iscritti. Un modello che potrebbe utilizzare anche gli strumenti informatici (PEC).
Si ritiene, comunque, che debba essere salvaguardato il principio della candidatura, personale e/o in lista e della rappresentanza proporzionale, prevedendo un eventuale sbarramento minimo.

Candidabilità alle cariche istituzionali del Collegio/Ordine
Uno dei temi che accalora le discussioni e i dibattiti della categoria attengono alla riconoscibilità della categoria che discende da una rappresentanza che coerentemente al titolo abilitativo eserciti la libera professione.
Una affermazione scontata, che è alla base dei principi ispiratori il modello ordinistico, rappresentativo delle categorie libero professionali.
Nel quadro del modello ordinistico italiano esiste, però, una anomalia, l’Ordine e i Collegi dei professionisti del settore tecnico agricolo hanno un numero di iscritti all’Albo che esercitano la libera professione pari a circa un quinto del numero totale di iscritti.
L’abilitazione, pertanto, nel nostro Collegio, così come nell’Ordine dei dottori agronomi e forestali e del Collegio degli Agrotecnici e Agrotecnici Laureati, prevale sull’esercizio della professione.
Un fattore positivo, se letto, nella prospettiva di opportunità professionali, o se interpretato come momento di adesione e condivisione delle azioni di tutela e promozione professionale svolte dal Collegio.
Ma altrettanto è fattore di contraddizione se si deve registrare che la categoria è rappresentata da iscritti non esercenti e quindi, certamente, motivati in modi diversi.
Per questo si ritiene che le cariche istituzionali del Collegio/Ordine (Presidente, Vicepresidente, Segretario), dovrebbero essere assegnate a eletti che esercitano la Libera Professione.
5 - Siamo in grado di definire un indirizzo che favorisca la costituzione di società di professionisti, che salvaguardi appieno le prerogative professionali degli iscritti?
Questo come altri aspetti, obbligati, della riforma dell’Ordinamento sono di facile proposizione.
Alcuni articolati già proposti da altre categorie possono essere facilmente replicabili.
L’unico aspetto che dovrebbe essere valutato è quello che attiene all’iscrizione delle società/ iscritti partecipanti alle società all’Albo, verificando che è opportuno prevedere forme differenziate di tariffe annuale di iscrizione.
Quale tipologia di società professionali si possono costituire è tema che appartiene a tutto il modello ordinistico italiano, al quale dovremo compartecipare, con nostre proposte.
6 - Come dobbiamo riconoscere e organizzare la formazione continua, ed eventualmente altri servizi agli iscritti?
Art. 7 - DPR 137/12
Formazione continua
1. Al fine di garantire la qualità ed efficienza della prestazione professionale, nel migliore interesse dell'utente e della collettività, e per conseguire l'obiettivo dello sviluppo professionale, ogni professionista ha l'obbligo di curare il continuo e costante aggiornamento della propria competenza professionale secondo quanto previsto dal presente articolo. La violazione dell'obbligo di cui al periodo precedente costituisce illecito disciplinare.
2. I corsi di formazione possono essere organizzati, ai fini del comma 1, oltre che da ordini e collegi, anche da associazioni di iscritti agli albi e da altri soggetti, autorizzati dai consigli nazionali degli ordini o collegi. Quando deliberano sulla domanda di autorizzazione di cui al periodo precedente, i consigli nazionali trasmettono motivata proposta di delibera al ministro vigilante al fine di acquisire il parere vincolante dello stesso.
L’aspetto più delicato della formazione continua, anch’esso obbligato dal DPR 137/12, è quello di definizione di “piani formativi annuali” che possono favorire sul territorio i progetti corsuali rispondenti alle diverse articolazioni/competenze/funzioni della nostra professione.
Non possiamo non evidenziare che a tutt’oggi il regolamento in vigore sulla formazione permanente non ha prodotto i risultati quanti/qualitativi richiesti.
Molti, troppi professionisti non hanno partecipato e/o prodotto documentazione a eventi che danno diritto all’acquisizione dei crediti formativi annuali.
Pertanto si ritiene che due debbano essere gli aspetti che devono rientrare nel progetto di riforma dell’Ordinamento:
1. Costituzione Organismo Nazionale di Formazione Professionale
2. Predisposizione del Piano annuale di Formazione Continua – oltre a corsi di perfezionamento, specializzazione, con il coinvolgimento dei soggetti territoriali che operano nei settori, dell’università, della formazione d’eccellenza, delle Scuole tecniche Agrarie e della ricerca e sperimentazione.
Nella proposta di riforma potrebbe già essere indicato in modo chiaro quali sono le modalità di riconoscimento dell’Ente Formativo della categoria. Tale Organismo potrebbe essere organizzato e strutturato con la collaborazione e compartecipazione finanziaria della Cassa.
Organismi già costituiti dai Periti Agrari e Periti Agrari Laureati già esistono sul territorio nazionale, andrebbe valutata la loro valorizzazione.
L’Ente Formativo di categoria dovrebbe richiedere l’accreditamento dei Ministeri dell’Istruzione e dell’Università, dell’Agricoltura, dell’Ambiente e della Sanità, oltreché delle Regioni (Formazione Professionale Art. 117 di competenza delle Regioni)
All’Ente di Formazione dovrebbe essere demandata delegata la funzione di riconoscimento certificazione dei crediti formativi.
I Piani formativi annuali andrebbero predisposti dall’Ente in collaborazione con i Collegi Territoriali, che manterrebbero, comunque la facoltà di organizzare proprie iniziative corsuali continue riconosciute.
7- L’assicurazione obbligatoria, per chi? Possono esserci professionisti che non hanno bisogno di assicurazione obbligatoria?
La norma che obbliga gli iscritti esercenti alla sottoscrizione della polizza assicurativa, altro non può essere che la trascrizione dell’articolo del DPR 137/12.
Ciò che il Collegio deve fare è uno studio sui diversi livelli di rischio a cui possono incorrere gli Iscritti.
Molti colleghi svolgono prestazioni professionali con un tasso di rischio bassissimo o inesistente. Altri, invece, hanno rischi elevati (PSR, finanziamenti vari ecc.)
Predisporre polizze (al plurale) tipo, cercando di coinvolgere tutti i liberi professionisti, anche nel passato, favorendo un consistente risparmio rappresenterebbe un dato estremamente significativo.
Se pur difficile, in collaborazione con la Cassa, si potrebbe promuovere forme di contributo, graduato, agli iscritti che sottoscrivono una polizza assicurativa convenzionata.
8 - Come regolamentare l’esercizio della pubblicità?
Art. 4 – 137/12
Libera concorrenza e pubblicità informativa
1. E' ammessa con ogni mezzo la pubblicità informativa avente ad oggetto l'attività delle professioni regolamentate, le specializzazioni, i titoli posseduti attinenti alla professione, la struttura dello studio professionale e i compensi richiesti per le prestazioni.
2. La pubblicità informativa di cui al comma 1 dev'essere funzionale all'oggetto, veritiera e corretta, non deve violare l'obbligo del segreto professionale e non dev'essere equivoca, ingannevole o denigratoria.
3. La violazione della disposizione di cui al comma 2 costituisce illecito disciplinare, oltre a integrare una violazione delle disposizioni di cui ai decreti legislativi 6 settembre 2005, n. 206, e 2 agosto 2007, n. 145.
La pubblicità, già prevista dal decreto Bersani, nel 137/12 trova una nuova legittimazione.
Va solo regolamentata successivamente all’approvazione del nuovo Ordinamento Professionale.

pt/2013/gmt/03

1 commento:

  1. ho letto con attenzione tuttoe la cosa che solletica di più è la denominazione in " Collegio degli Esperti e Laureati Agricoli, Ambientali e Alimentari - EsLAAA" facciamolo SUBITO come hanno fatto i commercialisti ed i ragionieri che si chiamano ora ESPERTI CONTABILI e non piangono di sicuro. Graziano

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libertà ma nel rispetto