martedì 21 settembre 2010

TAVOLA SINOTTICA DELLE COMPETENZE DELL' AGROTECNICO, DEL PERITO AGRARIO E DELL'AGRONOMO

Confrontando nella tavola sinottica le competenze avrete modo di riscontrare  come i periti agrari  necessitino di un  " aggiornamento delle loro competenze". Buona lettura e meditazione.

TAVOLA SINOTTICA DELLE COMPETENZE DELL' AGROTECNICO, DEL PERITO AGRARIO E DELL'AGRONOMO


AGROTECNICO

PERITO AGRARIO

AGRONOMO



LE PRINCIPALI COMPETENZE PROFESSIONALI DELL'AGROTECNICO E DELL'AGROTECNICO LAUREATO secondo il Collegio nazionale Agrotecnici

(23 Maggio 2008, http://www.agrotecnici.it/competenze.htm )

- La direzione e l'amministrazione di cooperative di produzione, commercializzazione e vendita di prodotti agricoli (art. 10, comma 1, lettera a, legge 5 marzo 1991, n. 91).



- La direzione, l'amministrazione e la gestione di aziende agrarie e zootecniche e di aziende di lavorazione, trasformazione e commercializzazione di prodotti agrari e zootecnici, limitatamente alle piccole e medie aziende, ivi comprese le funzioni contabili, quelle di assistenza e rappresentanza tributaria e quelle relative all'amministrazione del personale dipendente dalle medesime aziende (art. 10, comma 1, lettera b, legge n. 91/91).



- La consulenza del lavoro nelle aziende agricole ed in particolare le dichiarazioni e comunicazioni relative all'assunzione di personale (art. 10, comma 1, lettera b, legge n. 91/91 ed art. 9-bis, comma 6, legge 28 novembre 1996, n. 608).



- La tenuta del "Registro di impresa agricola" ai fini dell'assunzione di manodopera nelle imprese agricole (art. 9-quater, comma 13, legge n. 608/96).



- L'assistenza tecnico-economica agli organismi cooperativi ed alle piccole e medie aziende, compresa la progettazione e direzione di piani aziendali ed interaziendali, anche ai fini della concessione dei mutui fondiari (art. 10, comma 1, lettera c, legge n. 91/91) nonché le opere di trasformazione e miglioramento fondiario (art. 26, comma 2-bis, legge n. 31/2008); e di conseguenza: · la predisposizione di piani di miglioramento fondiario ai sensi di tutti i Regolamenti dell'Unione Europea e delle attuali leggi regionali.



- L'assistenza alla stipulazione dei contratti agrari, (art. 10, comma 1, lettera d, della legge n. 91/91) e di conseguenza: · l'assistenza nei patti in deroga di cui alla legge n. 203/82.



- La formulazione e l'analisi dei costi di produzione e la consulenza ed i controlli analitici per i settori lattiero-caseario, enologico ed oleario (art. 10, comma 1, lettera e, legge n. 91/91).



- La rappresentanza della propria clientela presso le Commissioni tributarie nelle controversie con il fisco (art. 12, comma 2, D. Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546).



- L'assistenza tecnica per i programmi e gli interventi fitosanitari e di lotta integrata (art. 10, comma 1, lettera g, legge n. 91/91).



- La curatela di aziende agrarie e zootecniche (art. 10, comma 1, lettera h, legge n. 91/91) e di conseguenza: · le attività relative alla consegna e riconsegna delle aziende e le attività connesse.



- La direzione e manutenzione di parchi e la progettazione, direzione e manutenzione di giardini, anche localizzati, gli uni e gli altri, in aree urbane (art. 10, comma 1, lettera i, legge n. 91/91), e di conseguenza: · tutte le questioni relative alla gestione del verde pubblico, degli spazi verdi, ecc..



- Le attività connesse agli accertamenti ed alla liquidazione degli usi civici (art. 10, comma 1, lettera l, legge n. 91/91).



- L'assistenza tecnica ai produttori singoli ed associati (art. 10, lettera m, legge n. 91/91) nella sua più ampia accezione, e precisamente: · l'assistenza agli imprenditori agricoli in tutte le controversie con i terzi per espropri, indennità servitù, ecc.; · l'assistenza nei rapporti con gli Enti pubblici e gli istituti di credito nella erogazione di pubbliche provvidenze; · l'assistenza nella commercializzazione dei prodotti agro-alimentari.



- La formulazione di piani per lo smaltimento e l'utilizzo delle acque reflue di vegetazione (art. 3, comma 1, legge 11 novembre 1996, n. 574), e di conseguenza: · la competenza nella formulazione di tutti i piani per lo smaltimento delle deiezioni zootecniche (vedi anche le specifiche leggi regionali).



- La certificazione delle produzioni vivaistiche (vedi specifiche leggi regionali).



- La predisposizione dei piani di sicurezza sul lavoro (D. Lgs. 19 settembre 1994, n. 626).



- La predisposizione dei piani di autocontrollo alimentare (HACCP-HAZARD Analysis Critical Control Point) - D. Lgs. n. 155/97; l'iscrizione all'Albo consente inoltre l'automatica acquisizione della qualifica di "alimentarista" e l'esenzione dai corsi regionali di formazione.



- La predisposizione dei piani di sicurezza nei cantieri mobili di lavoro nel settore edilizio (D. Lgs. 14 agosto 1996, n. 494 così come modificato dal D. Lgs. 19 novembre 1999, n. 528).



- La rilevazione dei dati statistici (art. 10, comma 1, lettera f, legge n. 91/91); e di conseguenza: · la preferenza nelle attività di rilevamento redatte nel settore agricolo (censimenti ISTAT regionali, ecc.), così come previsto dal D.P.R. 6 giugno 2000, n. 197, art. 10.




- Le attività catastali in genere ed i tipi di frazionamento (art. 1, legge 26.6.1990 n. 165 ed art. 145, comma 96, legge 23.12.2000, n. 388 ed art. 26, comma 7-ter, legge 28.02.2008 n. 31).



- L'invio telematico delle dichiarazioni in materia di imposte sui redditi e di IRAP (D.M. Finanze 19.4.2001).



- Il rilascio di certificati di prevenzione incendi (ai sensi del disposto combinato della legge 7 dicembre 1984 e del D.M. 27 aprile 2005);



------- Le seguenti attività peritali nel settore agricolo:



- danni da selvaggina alle colture agricole;



- danni da avversità atmosferiche alle colture agricole, anche nell'ambito dei contratti di assicurazione agevolata;



- danni prodotti dell'improprio od errato uso di prodotti fitosanitari;



- danni derivanti alle colture dal pascolamento libero di bestiame brado;



- le stime di immobili agricoli e loro pertinenze;



- le stime di immobili anche civili, quali "periti di fondi chiusi immobiliari" (ai sensi dell'art. 6, comma 2, della legge 25 gennaio 1994, n. 86 così come modificato dalla legge 29 novembre 1995, n. 503);



- le stime e valutazioni di idoneità tecnica degli impianti di lavorazione e condizionamento dei prodotti ortofrutticoli (D.M. Agricoltura 2 giugno 1995, n. 393, art. 3);



- le stime di terreni agricoli e di terreni edificabili (art. 6, legge 28.12.2001, n. 448).



- le perizie giurate di immobili ai fini di garanzia (Art. 1, c. 144 legge 24 dicembre 2007, n. 244 così come interpretato dalla risoluzione n. 10/DF, prot. n. 2888 del 3 aprile 2008 della Direzione Legislazione Tributaria del Ministero dell'Economia e delle Finanze).



- I progetti e le pratiche relative di cui al Reg. CEE n. 2078/92 (agricoltura bio-compatibile).



- I piani e progetti in materia di forestazione, anche di cui al Reg. CEE n. 2080/92 (con i limiti dettati dalla giurisprudenza interpretativa).




L'ATTIVITA' PROFESSIONALE DEL PERITO AGRARIO DESCRITTA DALLA LEGGE 54/1991 CHE RIPRENDE LA 434/1968

Legge 21 febbraio 1991, n. 54

Art. 2

(Attività professionale)

Formano oggetto della professione di perito agrario:

a) la direzione, l'amministrazione e la gestione di aziende agrarie e zootecniche e di aziende di lavorazione e commercializzazione di prodotti agrari e zootecnici limitatamente alle piccole e medie aziende, ivi comprese le funzioni contabili, quelle di assistenza e rappresentanza tributaria e quelle relative all'amministrazione del personale dipendente dalle medesime aziende;

b) la progettazione, la direzione ed il collaudo di opere di miglioramento fondiario e di trasformazione di prodotti agrari e relative costruzioni, limitatamente alle medie aziende, il tutto in struttura ordinaria, secondo la tecnologia del momento, anche se ubicate fuori dai fondi;

c) la misura, la stima, la divisione di fondi rustici, delle costruzioni e delle aziende agrarie e zootecniche, anche ai fini di mutui fondiari;

d) i lavori catastali, topografici, cartografici e tipi di frazionamento, inerenti le piccole e medie aziende e relativi sia al catasto terreni sia al catasto urbano;

e) la stima dei tabacchi e lavori nelle tecniche dei tabacchi;

f) la stima delle colture erbacee ed arboree e loro prodotti e la valutazione degli interventi fitosanitari;

g) la valutazione dei danni alle colture, la stima di scorte e dei miglioramenti fondiari agrari e zootecnici, nonché le operazioni di consegna e riconsegna dei beni rurali e relativi bilanci e liquidazioni;

h) la direzione e manutenzione di parchi e la progettazione, la direzione e la manutenzione di giardini, anche localizzati, gli uni e gli altri, in aree urbane;

i) le rotazioni agrarie;

l) la curatela di aziende agrarie e zootecniche;

m) la consulenza, le stime di consegna e riconsegna, i controlli analitici per i settori di specializzazione enotecnici, caseari, elaiotecnici ed altri;

n) le funzioni di perito e di arbitratore in ordine alle attribuzioni sopra menzionate;

o) la progettazione e la direzione di piani aziendali ed interaziendali di sviluppo agricolo limitatamente alle medie aziende;

p) le attività tecniche connesse agli accertamenti, alla valutazione ed alla liquidazione degli usi civici;

q) l'assistenza tecnica ai produttori agricoli singoli ed associati;

r) le attribuzioni derivanti da altre leggi;

s) l'esercizio delle competenze connesse al titolo di specializzazione ottenuto a seguito di regolare corso istituito dallo Stato o dalle regioni (così sostituito dall'art. 2, L. 21 febbraio 1991, n. 54).





ESTRATTO DELLA NORMATIVA RELATIVA ALLE COMPETENZE PROFESSIONALI DEL DOTTORE AGRONOMO E DOTTORE FORESTALE

(Legge 7 gennaio 1976, n. 3 integrata con Legge 10 febbraio 1992, n. 152 DPR 328 del 5 giugno 2001)

Art. 11, DPR 328/2001

(Attività professionali)



1. Formano oggetto dell'attività professionale degli iscritti alla SEZIONE A, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 1, comma 2, restando immutate le riserve e attribuzioni già stabilite dalla vigente normativa, oltre alle attività indicate nei commi 2, 3 e 4, le altre attività previste dall'articolo 2 della legge 10 febbraio 1992, n. 152 (Legge 7 gennaio 1976, n. 3 integrata con Legge 10 febbraio 1992, n. 152 estratto)



Art. 2, L 152/1992



(Attività professionale)



Sono di competenza dei dottori agronomi e dei dottori forestali le attività volte a valorizzare e gestire i processi produttivi agricoli, zootecnici e forestali, a tutelare l'ambiente e, in generale, le attività riguardanti il mondo rurale. In particolare, sono di competenza dei dottori agronomi e dottori forestali:



a) la direzione, l'amministrazione, la gestione, la contabilità, la curatela e la consulenza, singola o di gruppo, di imprese agrarie, zootecniche, forestali e delle industrie per l'utilizzazione, la trasformazione e la commercializzazione dei relativi prodotti;



b) lo studio, la progettazione, la direzione, la sorveglianza, la liquidazione, la misura, la stima, la contabilità ed il collaudo delle opere di trasformazione e di miglioramento fondiario, nonché delle opere di bonifica e delle opere di sistemazione idraulica e forestale, di utilizzazione e regimazione delle acque e di difesa e conservazione del suolo agrario, sempre ché queste ultime, per la loro natura prevalentemente extra agricola o per le diverse implicazioni professionali, non richiedano anche la specifica competenza di professionisti di altra estrazione;



c) lo studio, la progettazione, la direzione, la sorveglianza, la liquidazione, la misura, la stima, la contabilità ed il collaudo di opere inerenti ai rimboschimenti, alle utilizzazioni forestali, alle piste da sci ed attrezzature connesse, alla conservazione della natura, alla tutela del paesaggio ed all'assestamento forestale;



d) la progettazione, la direzione, la sorveglianza, la liquidazione, la misura, la stima, la contabilità ed il collaudo compresa la certificazione statica ed antincendio, dei lavori relativi a costruzioni rurali e di quelli attinenti alle industrie agrarie e forestali, anche se iscritte al catasto edilizio urbano ai sensi dell'articolo 1, comma 5, del decreto-legge 27 aprile 1990, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 giugno 1990, n. 165, nonché dei lavori relativi alle opere idrauliche e stradali di prevalente interesse agrario e forestale e dell'ambiente rurale ivi compresi gli invasi artificiali che non rientrano nelle competenze del servizio dighe del Ministero dei lavori pubblici;



e) tutte le operazioni dell'estimo in generale e, in particolare, la stima e i rilievi relativi ai beni fondiari, capitali agrari, produzioni animali e vegetali dirette o derivate, mezzi di produzione, acque, danni, espropriazioni, servitù nelle imprese agrarie, zootecniche, forestali e nelle industrie per l'utilizzazione, la trasformazione e la commercializzazione dei relativi prodotti;



f) i bilanci, la contabilità gli inventari e quanto altro attiene alla amministrazione delle aziende e imprese agrarie, zootecniche e forestali o di trasformazione e commercializzazione dei relativi prodotti e all'amministrazione delle associazioni di produttori, nonché le consegne e riconsegne di fondi rustici;



g) l'accertamento di qualità e quantità delle produzioni agricole, zootecniche, forestali e relative industrie, anche in applicazione della normativa comunitaria, nazionale e regionale;



h) la meccanizzazione agrario-forestale e la relativa attività di sperimentazione e controllo nel settore applicativo;



i) i lavori e gli incarichi riguardanti la coltivazione delle piante, la difesa fitoiatrica, l'alimentazione e l'allevamento degli animali, nonché la conservazione, il commercio, la utilizzazione e trasformazione dei relativi prodotti;



l) lo studio, la progettazione, la direzione, la sorveglianza, la liquidazione, la misura, la stima, la contabilità ed il collaudo dei lavori relativi alla tutela del suolo, delle acque e dell'atmosfera, ivi compresi i piani per lo sfruttamento ed il recupero di torbiere e di cave a cielo aperto, le opere attinenti all'utilizzazione ed allo smaltimento sul suolo agricolo di sottoprodotti agro-industriali e di rifiuti urbani, nonché la realizzazione di barriere vegetali antirumore;



m) i lavori catastali, topografici e cartografici sia per il catasto rustico che per il catasto urbano;



n) la valutazione per la liquidazione degli usi civici e l'assistenza della parte nella stipulazione di contratti individuali e collettivi nelle materie di competenza;



o) le analisi fisico-chimico-microbiologiche del suolo, dei mezzi di produzione e dei prodotti agricoli, zootecnici e forestali e le analisi, anche organolettiche, dei prodotti agro-industriali e l'interpretazione delle stesse;



p) la statistica, le ricerche di mercato, il marketing, le attività relative alla cooperazione agricolo-forestale, alla industria di trasformazione dei prodotti agricoli, zootecnici e forestali ed alla loro commercializzazione, anche organizzata in associazioni di produttori, in cooperative e in consorzi;



q) gli studi di assetto territoriale ed i piani zonali, urbanistici e paesaggistici; la programmazione, per quanto attiene alle componenti agricolo-forestali ed ai rapporti città-campagna; i piani di sviluppo di settore e la redazione nei piani regolatori di specifici studi per la classificazione del territorio rurale, agricolo e forestale;



r) lo studio, la progettazione, la direzione, la sorveglianza, la misura, la stima, la contabilità ed il collaudo di lavori inerenti alla pianificazione territoriale ed ai piani ecologici per la tutela dell'ambiente; la valutazione di impatto ambientale ed il successivo monitoraggio per quanto attiene agli effetti sulla flora e la fauna; i piani paesaggistici e ambientali per lo sviluppo degli ambiti naturali, urbani ed extraurbani; i piani ecologici e i rilevamenti del patrimonio agricolo e forestale;



s) lo studio, la progettazione, la direzione, la sorveglianza, la misura, la stima, la contabilità ed il collaudo di lavori inerenti alla valutazione delle risorse idriche ed ai piani per la loro utilizzazione sia a scopo irriguo che per le necessità di approvvigionamento nel territorio rurale;



t) lo studio, la progettazione, la direzione ed il collaudo di interventi e di piani agrituristici e di acquacoltura;



u) la progettazione e la direzione dei lavori di costruzioni rurali in zone sismiche di cui agli articoli 17 e 18 della legge 2 febbraio 1974, n. 64;



v) la progettazione, la direzione, la sorveglianza, la liquidazione, la misura, la contabilità ed il collaudo di lavori relativi al verde pubblico, anche sportivo, e privato, ai parchi naturali urbani ed extraurbani, nonché ai giardini e alle opere a verde in generale;



z) il recupero paesaggistico e naturalistico; la conservazione di territori rurali, agricoli e forestali; il recupero di cave e discariche nonché di ambienti naturali;



aa) le funzioni peritali e di arbitrato in ordine alle attribuzioni indicate nelle lettere precedenti;



bb) l'assistenza e la rappresentanza in materia tributaria e le operazioni riguardanti il credito ed il contenzioso tributario attinenti alle materie indicate nelle lettere precedenti;



cc) le attività, le operazioni e le attribuzioni comuni con altre categorie professionali ed in particolare quelle richiamate nell'articolo 19 del regio decreto 11 febbraio 1929, n. 274, ivi comprese quelle elencate sotto le lettere a), d), f), m), n) dell'articolo 16 del medesimo regio decreto n. 274 del 1929 e quelle di cui all'articolo 1 del regio decreto 16 novembre 1939, n. 2229, ed agli articoli 1 e 2 della legge 5 novembre 1971, n. 1086, nei limiti delle competenze dei geometri.



Art. 11, DPR 328/2001



2. Formano oggetto dell'attività professionale degli iscritti alla SEZIONE B, settore agronomo e forestale, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 1, comma 2, restando immutate le riserve e attribuzioni già stabilite dalla vigente normativa, le seguenti attività:



a) la progettazione di elementi dei sistemi agricoli, agroalimentari, zootecnici, forestali ed ambientali;



b) la consulenza nei settori delle produzioni vegetali, animali e silvicolturali, delle trasformazioni alimentari, della commercializzazione dei relativi prodotti, della ristorazione collettiva, dell'agriturismo e del turismo rurale, della difesa dell'ambiente rurale e naturale, della pianificazione del territorio rurale, del verde pubblico e privato, del paesaggio;



c) la collaborazione alla progettazione dei sistemi complessi, agricoli, agroalimentari, zootecnici, forestali ed ambientali;



d)le attività estimative relative alle materie di competenza;



e) le attività catastali, topografiche e cartografiche;



f) le attività di assistenza tecnica, contabile e fiscale alla produzione di beni e mezzi tecnici agricoli, agroalimentari, forestali e della difesa ambientale;



g) il patrocinio nelle commissioni tributarie per le materie di competenza;



h) la certificazione di qualità e le analisi delle produzioni vegetali, animali e forestali sia primarie che trasformate, nonché quella ambientale;



i) le attività di difesa e di recupero dell'ambiente, degli ecosistemi agrari e forestali, la lotta alla desertificazione, nonché la conservazione e valorizzazione della biodiversità vegetale, animale e dei microrganismi.



3. Formano oggetto dell'attività professionale degli iscritti alla SEZIONE B, settore zoonomo, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 1, comma 2, restando immutate le riserve e attribuzioni già stabilite dalla vigente normativa, le seguenti attività:



a) la pianificazione aziendale e industriale nel settore delle produzioni animali;



b) la consulenza nei settori delle produzioni animali, delle trasformazioni e della commercializzazione dei prodotti di origine animale;



c) la direzione di aziende zootecniche, faunistiche e venatorie e dell'acquacultura;



d) le attività di assistenza tecnica, contabile e fiscale, alla produzione di beni e mezzi tecnici del settore delle produzioni animali;



e) la certificazione del benessere animale;



f)la riproduzione animale, comprendente le attività di inseminazione strumentale e di impianto embrionale in tutte le specie zootecniche e di sincronizzazione dei calori;



g) l'esecuzione delle terapie negli animali zootecnici, sotto il controllo e la guida del medico veterinario;



h) le attività di difesa dell'ambiente e di conservazione della biodiversità animale e dei microrganismi.



4. Formano oggetto dell'attività professionale degli iscritti alla SEZIONE B, settore biotecnologico agrario, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 1, comma 2, restando immutate le riserve e attribuzioni già stabilite dalla vigente normativa, le seguenti attività:



a) la consulenza nei settori delle produzioni vegetali ed animali, con particolare riferimento all'impiego corretto di biotecnologie;



b) la consulenza per la certificazione della qualità genetica dei prodotti alimentari sia per gli animali che per l'uomo, in particolare per la tracciabilità di organismi geneticamente modificati (OGM) nelle filiere agroalimentari;



c) la consulenza nei settori delle tecnologie e trasformazioni alimentari e dei prodotti agricoli non alimentari con particolare riferimento al corretto impiego di biotecnologie;



d) la certificazione con l'impiego di biotecnologie innovative della qualità e del controllo nella sanità e provenienza dei prodotti agricoli, compresi quelli per l'alimentazione umana e animale;



e) le consulenze relative all'uso di biotecnologie per la certificazione varietale degli organismi



vegetali;



f) la consulenza per l'uso di biotecnologie innovative per la diagnostica di patologie virali, batteriche e fungine nei vegetali;



g) la consulenza per il monitoraggio ambientale in campo agroalimentare, mediante l'uso di tecniche biotecnologiche innovative;



h) le attività di assistenza tecnica, contabile e fiscale alla produzione di mezzi tecnici dei settori delle biotecnologie innovative negli ambiti agroalimentari;



i) il patrocinio nelle commissioni tributarie per le materie di competenza.


FINE

Tratto da: www. lettereadioealluomo.com

PeritiAgrariLiberi

7 commenti:

  1. Verificate cio che riportate molte delle cose scritte nel quadro sinottico sono errate come ad esempio

    Art. 7. legge 28 12 2001 n 488

    (Rideterminazione dei valori di acquisto dei terreni edificabili e con destinazione agricola)

    1. Agli effetti della determinazione delle plusvalenze e minusvalenze di cui all’articolo 81, comma 1, lettere a) e b), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, per i terreni edificabili e con destinazione agricola posseduti alla data del 1º gennaio 2002, può essere assunto, in luogo del costo o valore di acquisto, il valore a tale data determinato sulla base di una perizia giurata di stima, cui si applica l’articolo 64 del codice di procedura civile, redatta da soggetti iscritti agli albi degli ingegneri, degli architetti, dei geometri, dei dottori agronomi, degli agrotecnici, dei periti agrari e dei periti industriali edili, a condizione che il predetto valore sia assoggettato ad una imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, secondo quanto disposto nei commi da 2 a 6.

    2. L’imposta sostitutiva di cui al comma 1 è pari al 4 per cento del valore determinato a norma del comma 1 ed è versata, con le modalità previste dal capo III del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, entro il 30 settembre 2002.

    3. L’imposta sostitutiva può essere rateizzata fino ad un massimo di tre rate annuali di pari importo, a partire dalla predetta data del 30 settembre 2002. Sull’importo delle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi nella misura del 3 per cento annuo, da versarsi contestualmente a ciascuna rata.

    4. La perizia, unitamente ai dati identificativi dell’estensore della perizia e al codice fiscale del titolare del bene periziato, nonchè alle ricevute di versamento dell’imposta sostitutiva, è conservata dal contribuente ed esibita o trasmessa a richiesta dell’Amministrazione finanziaria. In ogni caso la redazione ed il giuramento della perizia devono essere effettuati entro il termine del 30 settembre 2002.

    5. Il costo per la relazione giurata di stima è portato in aumento del valore di acquisto del terreno edificabile e con destinazione agricola nella misura in cui è stato effettivamente sostenuto ed è rimasto a carico.

    6. La rideterminazione del valore di acquisto dei terreni edificabili e con destinazione agricola di cui ai commi da 1 a 5 costituisce valore normale minimo di riferimento ai fini delle imposte sui redditi, dell’imposta di registro e dell’imposta ipotecaria e catastale.

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  2. anche nell'articolo dieci ci sono delle variabili che non sono corrette

    questo è quello che riporta la Legge 5 marzo 1991, n. 91 (in Gazz. Uff., 21 marzo, n. 68). Modifiche alla legge 6 giugno 1986, n. 251, sulla istituzione dell’albo professionale degli agrotecnici. Art. 1. 1. L’art.[...]

    Art. 10.

    1. L’art. 11 della legge 6 giugno 1986, n. 251, è sostituito dal seguente:

    <<="" p="">

    1. L'iscrizione all'albo degli agrotecnici consente:

    a) la direzione e l'amministrazione di cooperative di produzione, commercializzazione e vendita di prodotti
    agricoli;

    b) la direzione, l'amministrazione e la gestione di aziende agrarie e zootecniche e di aziende di lavorazione,
    trasformazione e commercializzazione di prodotti agrari e zootecnici, limitatamente alle piccole e medie aziende,
    ivi comprese le funzioni contabili, quelle di assistenza e rappresentanza tributaria e quelle relative all'amministrazione
    del personale dipendente dalle medesime aziende;

    c) l'assistenza tecnico-economica agli organismi cooperativi ed alle piccole e medie aziende, compresa la progettazione
    e direzione di piani colturali aziendali ed interaziendali, anche ai fini della concessione dei mutui fondiari;

    d) l'assistenza alla stipulazione dei contratti agrari;

    e) la formulazione e l'analisi dei costi di produzione e la consulenza ed i controlli analitici per i settori
    lattiero-caseario, enologico ed oleario;

    f) la rilevazione dei dati statistici;

    g) l'assistenza tecnica per i programmi e gli interventi fitosanitari e di lotta integrata;

    h) la curatela di aziende agrarie e zootecniche;

    i) la direzione e manutenzione di parchi e la progettazione, direzione e manutenzione di giardini, anche localizzati,
    gli uni e gli altri, in aree urbane;

    l) le attività connesse agli accertamenti ed alla liquidazione degli usi civici; m) l'assistenza tecnica
    ai prodotti singoli ed associati;

    n) le attribuzioni derivanti da altre leggi;

    o) l'esercizio delle competenze connesse al titolo di specializzazione ottenuto a seguito di regolare corso
    istituito dallo Stato o dalle regioni>>.

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    1. Ma allora queste cose scritte o paventate come fattibili non sono vere per gli agrotecnici?

      - le stime di immobili agricoli e loro pertinenze;
      - danni da avversità atmosferiche alle colture agricole, anche nell'ambito dei contratti di assicurazione agevolata;
      - stime da esproprio.
      possono farle?

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  3. cosi è riportato nel quadro sinottico - danni da avversità atmosferiche alle colture agricole, anche nell'ambito dei contratti di assicurazione agevolata;

    ma non c'è nessun riferimento giuridico o di legge che acconsenta ciò

    vorrei che controllaste questo punto grazie

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  4. Gentile p.a. Tiraboschi le volevo chiedere come mai il quadro sinottico gia' impostato non viene modificato con quelle precisazioni che sono riportate nel blog? Grazie Giorgio

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  5. ma quale tavola sinottica? questo è un mero elenco
    una sinossi è un confronto (una tabella...) con evidenziate chiaramente le differenze.
    ma iniziare a studiare no eh?

    se le energie spese per urlare (cose abbastanza insipide...) fossero utilizzate nel lavoro e per la Categoria non avremmo questa condizione di "ignorati sistematicamente"...

    ma forse non si può pretendere di più....

    RispondiElimina
  6. Polemizzare è meglio e più facile di COSTRUIRE !!!

    RispondiElimina


libertà ma nel rispetto