giovedì 28 giugno 2012

SI APRE UN TAVOLO DI CONFRONTO TRA AGRONOMI E PERITI AGRARI.

Il giorno lunedì  2 luglio c.a. a Roma ci sarà l'incontro, presso la sede nazionale del Conaf ,degli uffici di presidenza dell'albo dei Dottori Agranomi  e del Collegio nazionale dei Periti Agrari e Periti Agrari Lureati.
Iniziativa che apre finalmente un dialogo che riteniamo fondamentale per lo sviluppo professionale.
Nota Redazionale
pt/2012/gmt/06

venerdì 22 giugno 2012

ALBO UNICO DEI TECNICI: E' FINITO !! - PERITI AGRARI....... LIBERI -


Il decreto  recentemente presentato, non tiene conto di uno degli obbiettivi tanto cari al " CO.GE.PA.PI." - l'albo unico dei tecnici- cioè la fusione tra geometri, periti industriali con una posizione ormai defilata dei" PERITI AGRARI".
E' ormai risaputo (  volontà della Categoria e resoconti della stampa nazionale) che il CNPA ha deciso di sospendere l'attuazione dell'idea della fusione, visto che, pur convinti della necessità di semplificazioni di ordini e collegi, ha optato di verificare possibili alternative ( prima di sancire la cancellazione dei periti agrari dal mondo delle professioni)  in questo particolare e intenso momento, ricco di processi innovativi per le professioni.
Avventata e prematura sarebbe stata la fusione orizzontale senza prima un " approfondimento" delle potenziali prospettive, che la Categoria potrebbe avere nel fututo mondo delle professioni intellettuali.
Dialogare con tutti per ricarcare " nuovi potenziali assetti" ma nel rispetto di prerogative, autonomie e identità del lavoro autonomo: un'attenzione che il mondo politico ha colto e rispettato.
Nota Redazionale
pt/2012/gmt/06

giovedì 21 giugno 2012

RIFORMA DEGLI ORDINI PROFESSIONALI: ECCO LA BOZZA DI DECRETO PREDISPOSTA DAL MINISTERO.

BOZZA
Schema di Decreto del Presidente della Repubblica recante “Riforma degli ordinamenti professionali in attuazione dell’articolo 3, comma 5, del decreto-legge 13 agosto 2011 n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011 n. 148”


IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA


Visto l’articolo 87, comma quinto, della Costituzione;


Visto l’articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400;


Visto l’articolo dell’articolo 3, comma 5, del decreto-legge 13 agosto 2011 n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011 n. 148;


Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri del …;


Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell’adunanza del …;


Acquisiti i pareri delle competenti commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, resi rispettivamente in data ... ;


Vista la definitiva deliberazione del Consiglio dei Ministri del ... ;


Sulla proposta del Ministro della giustizia;


Emana il seguente regolamento:


CAPO I


DISPOSIZIONI GENERALI


Art. 1


(Definizione e ambito di applicazione)


1. Ai fini del presente decreto:
a) per «professione regolamentata» si intende l’attività, o l’insieme delle attività, riservate per espressa disposizione di legge o non riservate, il cui esercizio è consentito solo a seguito di iscrizione in ordini o collegi o in ogni caso in albi, registri ed elenchi tenuti da amministrazioni o enti pubblici, quando la iscrizione è subordinata al possesso di qualifiche professionali o all'accertamento delle specifiche professionalità, e, in ogni caso, l’attività esercitata con l'impiego di un titolo professionale il cui uso è riservato a chi possiede una qualifica professionale;
b) per «professionista» si intende l’esercente la professione regolamentata di cui alla lettera a).
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2. Il presente decreto si applica alle professioni regolamentate e ai relativi professionisti.
Art. 2
(Accesso ed esercizio dell’attività professionale)
1. Ferma la disciplina dell’esame di Stato e fermo quanto previsto dal presente articolo, l’accesso alle professioni regolamentate è libero. Sono vietate limitazioni alle iscrizioni agli albi professionali, quando esistenti, che non sono fondate su espresse previsioni inerenti al possesso o al riconoscimento dei titoli previsti dalla legge per la qualifica e l’esercizio professionale, ovvero alla mancanza di condanne penali o disciplinari irrevocabili o ad altri motivi imperativi di interesse generale.
2. L’esercizio della professione è libero e fondato sull’autonomia e indipendenza di giudizio, intellettuale e tecnico. La formazione di albi speciali, legittimanti a specifici esercizi dell’attività professionale, fondati su specializzazioni ovvero titoli o esami ulteriori, è ammessa solo su previsione espressa di legge.
3. Non sono ammesse limitazioni, in qualsiasi forma, anche attraverso previsioni deontologiche, del numero di persone titolate a esercitare la professione, con attività anche abituale e prevalente, su tutto o parte del territorio dello Stato, salve deroghe espresse fondate su ragioni di pubblico interesse, quale la tutela della salute. Sono fatti salvi gli obblighi e i limiti di prestazione professionale in una determinata area geografica, parimenti fondati su ragioni di interesse pubblico, stabiliti per l’esercizio dell’attività notarile. Sono altresì fatte salve le limitazioni derivanti dall’attività assunta alle dipendenze di enti o di altri professionisti, funzionali alle finalità degli enti e al rapporto contrattuale con i professionisti.
4. Sono in ogni caso vietate limitazioni discriminatorie anche indirette, all’accesso e all’esercizio della professione, fondate sulla nazionalità del professionista o sulla sede legale dell’associazione professionale o della società tra professionisti.
Articolo 3
(Albo unico nazionale)
1. Gli albi territoriali relativi alle singole professioni regolamentate, tenuti dai rispettivi consigli dell’ordine o del collegio territoriale, sono pubblici e recano l’anagrafe di tutti iscritti, con l’annotazione dei provvedimenti disciplinari adottati nei loro confronti.
2. L’insieme degli albi territoriali di ogni professione costituisce l’albo unico nazionale degli iscritti, tenuto dal consiglio nazionale competente. I consigli territoriali forniscono senza indugio per via telematica ai consigli nazionali tutte le informazioni rilevanti ai fini dell’aggiornamento dell’albo unico nazionale.
Art. 4
(Libera concorrenza e pubblicità informativa)
1. E’ ammessa con ogni mezzo la pubblicità informativa avente ad oggetto l’attività delle professioni regolamentate, le specializzazioni, i titoli posseduti attinenti alla professione, la struttura dello studio professionale e i compensi richiesti per le prestazioni.
2. Le informazioni pubblicitarie di cui al comma 1 devono essere funzionali all’oggetto, veritiere e corrette, non devono violare l’obbligo del segreto professionale e non devono essere equivoche, ingannevoli o denigratorie.
3. La violazione della disposizione di cui al comma 2 costituisce illecito disciplinare.
Art. 5
(Obbligo di assicurazione)
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1. Il professionista è tenuto a stipulare, anche per il tramite di convenzioni collettive negoziate dai consigli nazionali degli ordini o collegi o da associazioni professionali o da casse o enti di previdenza, idonea assicurazione per i danni derivanti dall’esercizio dell’attività professionale, comprese le attività di custodia di documenti e valori ricevuti dal cliente. Il professionista deve rendere noti al cliente, al momento dell’assunzione dell’incarico, gli estremi della polizza professionale, il relativo massimale e ogni variazione successiva.
2. La violazione della disposizione di cui al comma 1 costituisce illecito disciplinare.
Art. 6
(Tirocinio per l’accesso)
1. Il tirocinio professionale, obbligatorio e della durata di diciotto mesi, consiste nell'addestramento, a contenuto teorico e pratico, del praticante, finalizzato a conseguire le capacità necessarie per l'esercizio e la gestione organizzativa della professione.
2. Presso il consiglio dell'ordine o del collegio territoriale è tenuto il registro dei praticanti, l'iscrizione al quale è condizione per lo svolgimento del tirocinio professionale. Ai fini dell'iscrizione nel registro dei praticanti è necessario aver conseguito la laurea o il diverso titolo di istruzione previsti dalla legge per l’accesso alla professione regolamentata, ferme restando le altre disposizioni previste dall’ordinamento universitario.
3. Il professionista affidatario deve avere almeno cinque anni di anzianità, è tenuto ad assicurare che il tirocinio si svolga in modo funzionale alla sua finalità e non può assumere la funzione per più di tre praticanti contemporaneamente, salva la motivata autorizzazione rilasciata dal competente consiglio territoriale previa valutazione dell'attività professionale del richiedente e dell'organizzazione del suo studio.
4. Il tirocinio può essere svolto, in misura non superiore a sei mesi, presso enti o professionisti di altri Paesi con titolo equivalente e abilitati all'esercizio della professione. Il tirocinio può essere altresì svolto per i primi sei mesi, in presenza di specifica convenzione quadro tra il consiglio nazionale, il ministro dell’istruzione, università e ricerca, e il ministro vigilante, in concomitanza con l’ultimo anno del corso di studio per il conseguimento della laurea necessaria. I consigli territoriali e le università pubbliche e private possono stipulare convenzioni, conformi a quella di cui al periodo precedente, per regolare i reciproci rapporti.
5. Lo svolgimento del tirocinio è incompatibile con qualunque rapporto di impiego pubblico. Il tirocinio può essere svolto contestualmente ad attività di lavoro subordinato privato, purché con modalità e orari idonei a consentirne l'effettivo svolgimento. Sul rispetto di tale disposizione vigila il locale consiglio dell’ordine o collegio.
6. Il tirocinio professionale non determina l'instaurazione di rapporto di lavoro subordinato anche occasionale, fermo quanto disposto dall’art. 9, comma 4, ultimo periodo, del decreto legge 24 gennaio 2012 n. 1, convertito con modificazioni dalla legge 24 marzo 2012 n. 27.
7. L’interruzione del tirocinio per oltre sei mesi, senza giustificato motivo, comporta l’inefficacia, ai fini dell’accesso, di quello previamente svolto.
8. I praticanti osservano gli stessi doveri e norme deontologiche dei professionisti e sono soggetti al medesimo potere disciplinare.
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9. Il tirocinio, oltre che nella pratica svolta presso uno studio professionale, consiste altresì nella frequenza obbligatoria e con profitto, per un periodo non inferiore a sei mesi, di specifici corsi di formazione professionale organizzati da ordini o collegi o associazioni di iscritti agli albi, nonché dagli altri soggetti autorizzati dai ministri vigilanti.
10. Il ministro vigilante, sentito il consiglio nazionale dell’ordine o collegio, disciplina con regolamento, da emanarsi entro un anno dall’entrata in vigore del presente decreto:
a) le modalità e le condizioni per l'istituzione dei corsi di formazione di cui al comma 9, in modo da garantire la libertà e il pluralismo dell'offerta formativa e della relativa scelta individuale;
b) i contenuti formativi essenziali dei corsi di formazione;
c) la durata minima dei corsi di formazione, prevedendo un carico didattico non inferiore a duecento ore;
d) le modalità e le condizioni per la frequenza dei corsi di formazione da parte del praticante nonché quelle per le verifiche intermedie e finale del profitto, affidate a una commissione composta da professionisti e docenti universitari, in pari numero, e presieduta da un docente universitario, in modo da garantire omogeneità di giudizio su tutto il territorio nazionale. Ai componenti della commissione non sono riconosciuti compensi, indennità o gettoni di presenza.
11. Il ministro vigilante, previa verifica, su indicazione del consiglio nazionale dell’ordine o collegio, dell’idoneità dei corsi organizzati a norma del comma 9 sul territorio nazionale, dichiara la data a decorrere dalla quale la disposizione di cui al medesimo comma è applicabile al tirocinio.
12. Il consiglio dell'ordine o collegio presso il quale è compiuto il tirocinio rilascia il relativo certificato. Il certificato perde efficacia decorsi cinque anni senza che segua il superamento dell’esame di Stato quando previsto.
13. Le disposizioni del presente articolo si applicano ai tirocini iniziati dal giorno successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto.
Art. 7
(Formazione continua)
1. Al fine di garantire la qualità ed efficienza della prestazione professionale, nel migliore interesse dell’utente e della collettività, e per conseguire l’obiettivo dello sviluppo professionale, ogni professionista ha l'obbligo di curare il continuo e costante aggiornamento della propria competenza professionale. La violazione dell’obbligo di cui al periodo precedente costituisce illecito disciplinare.
2. Il ministro vigilante, sentito il consiglio nazionale dell’ordine o collegio, disciplina con regolamento, da emanarsi entro un anno dall’entrata in vigore del presente decreto:
a) le modalità e le condizioni per l'assolvimento dell'obbligo di aggiornamento da parte degli iscritti e per la gestione e l'organizzazione dell'attività di aggiornamento a cura degli ordini o collegi territoriali, delle associazioni professionali e di soggetti autorizzati dal ministro vigilante;
b) i requisiti minimi, uniformi su tutto il territorio nazionale, dei corsi di aggiornamento;
c) il valore del credito formativo professionale quale unità di misura della formazione continua.
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3. Con apposite convenzioni stipulate tra i consigli nazionali e le università possono essere stabilite regole comuni di riconoscimento reciproco dei crediti formativi professionali e universitari. Con appositi regolamenti comuni, da approvarsi previo parere favorevole dei ministri vigilanti, i consigli nazionali possono individuare crediti formativi professionali interdisciplinari e stabilire il loro valore.
4. L'attività di formazione è svolta dagli ordini e collegi anche in cooperazione o convenzione con altri soggetti.
5. Le regioni, nell'ambito delle potestà a esse attribuite dall'articolo 117 della Costituzione, possono disciplinare l'attribuzione di fondi per l'organizzazione di scuole, corsi ed eventi di formazione professionale.
6. Resta ferma la normativa vigente sull’educazione continua in medicina (ECM).
Art. 8
(Incompatibilità)
1. L’esercizio dell’attività professionale è incompatibile esclusivamente con le attività che ne pregiudicano l’autonomia e indipendenza di giudizio, intellettuale e tecnico.
2. Restano ferme le incompatibilità previste dalla disciplina del lavoro pubblico dipendente e quelle inerenti alla professione di notaio.
Art. 9
(Disposizioni sul procedimento disciplinare delle professioni regolamentate diverse da quelle sanitarie)
1. Presso i consigli dell’ordine o collegio territoriale delle professioni regolamentate diverse da quelle sanitarie, sono istituiti consigli di disciplina territoriali cui sono affidati i compiti di istruzione e decisione delle questioni disciplinari riguardanti gli iscritti all’albo.
2. I consigli di disciplina territoriali di cui al comma 1 sono composti da 3 consiglieri e 2 consiglieri supplenti. Nel caso di cui al comma 3, secondo periodo, i consigli di disciplina territoriali sono composti da 9 consiglieri e 3 supplenti ovvero, quando i componenti del consiglio dell’ordine o collegio competente sono in numero inferiore a 12, sono composti da 6 consiglieri e 3 supplenti. I collegi sono composti da 3 consiglieri e sono presieduti dal componente con maggiore anzianità di iscrizione all’albo.
3. I consigli di disciplina territoriali di cui al comma 1 sono composti dai componenti del consiglio dell’ordine o collegio territoriale viciniore diversi dal presidente, designati dal presidente stesso secondo l’anzianità di iscrizione all’ordine o collegio. Per i consigli dell’ordine o collegio situati nei comuni sedi di corti di appello, sono competenti i consigli dell’ordine o collegio che hanno sede nei comuni individuati secondo le corrispondenti competenze di cui all’articolo 11 del codice di procedura penale. Fuori dei casi di cui al periodo precedente, il consiglio dell’ordine o collegio viciniore di cui al primo periodo è individuato, tenuto anche conto della distribuzione territoriale degli iscritti all’albo, con regolamento deliberato dal consiglio nazionale dell’ordine o collegio, previo parere favorevole del ministro vigilante, entro tre mesi dall’entrata in vigore del presente decreto. La nomina di cui al primo periodo avviene entro 30 giorni da quella a consigliere del relativo ordine o collegio territoriale. La carica di consigliere dell’ordine o collegio territoriale e la carica di consigliere del corrispondente consiglio di disciplina territoriale sono in ogni caso incompatibili. Gli ordinamenti professionali possono prevedere ulteriori incompatibilità dirette ad assicurare la terzietà del consiglio di disciplina.
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4. Le funzioni di presidente del consiglio di disciplina territoriale sono svolte dal componente con maggiore anzianità di iscrizione all’albo. Le funzioni di segretario sono svolte dal componente con minore anzianità di iscrizione all’albo.
5. Il presidente del consiglio dell’ordine o collegio di cui al comma 3, primo periodo, provvede alla immediata sostituzione dei componenti che siano venuti meno a causa di decesso, dimissioni o altra ragione.
6. I consigli di disciplina territoriale restano in carica per il medesimo periodo dei consigli dell’ordine o collegio territoriale.
7. Presso i consigli nazionali dell’ordine o collegio che decidono in via amministrativa sulle questioni disciplinari, sono istituiti consigli di disciplina nazionali cui sono affidati i compiti di istruzione e decisione delle questioni disciplinari precedentemente assegnate alla competenza dei medesimi consigli nazionali.
8. I consigli di disciplina nazionali di cui al comma 7 sono composti da 9 consiglieri e 3 consiglieri supplenti, e i collegi sono composti da 3 consiglieri presieduti dal componente con maggiore anzianità di iscrizione all’albo. La carica di consigliere nazionale dell’ordine o collegio e di consigliere del corrispondente consiglio di disciplina nazionale sono in ogni caso incompatibili. Gli ordinamenti professionali possono prevedere ulteriori incompatibilità dirette ad assicurare la terzietà del consiglio di disciplina.
9. Le funzioni di presidente del consiglio di disciplina nazionale sono svolte dal componente con maggiore anzianità di iscrizione all’albo. Le funzioni di segretario sono svolte dal componente con minore anzianità di iscrizione all’albo.
10. Sono nominati componenti dei consigli nazionali di disciplina di cui al comma 7, titolari e di seguito supplenti, i primi non eletti alla carica di consigliere nazionale dell’ordine o collegio che abbiano riportato il maggior numero di preferenze e, in caso di parità di voti, da quelli con maggiore anzianità di iscrizione all’albo. In caso di voti di lista non nominativi, sono nominati i primi non eletti all’interno della lista che ha riportato il maggior numero di voti. Resta salva la facoltà dei componenti eletti al consiglio nazionale dell’ordine o collegio di optare, entro 30 giorni dalla elezione, per la nomina a consigliere del consiglio nazionale di disciplina. Nel caso di cui al periodo precedente, per la nomina dei consiglieri del consiglio nazionale dell’ordine o collegio si applicano le vigenti disposizioni elettorali. La proclamazione della nomina dei componenti dei consigli nazionali di disciplina avviene da parte del ministro vigilante all’esito della comunicazione senza indugio della necessaria documentazione da parte dei rispettivi consigli nazionali che risolvono ogni contrasto anche sugli esiti delle elezioni ai fini delle nomine dei componenti dei consigli di disciplina. Si applicano le disposizioni vigenti in materia di controversie elettorali.
11. Alla sostituzione dei componenti che siano venuti meno a causa di decesso, dimissioni o altra ragione, provvede il ministro vigilante, su proposta formulata senza indugio dal consiglio nazionale dell’ordine o collegio.
12. Per l’attuazione delle disposizioni di cui ai commi precedenti i consigli nazionali dell’ordine o collegio emanano regolamenti attuativi, entro 90 giorni dall’entrata in vigore del presente regolamento, previo parere favorevole del ministro vigilante.
13. I consigli di disciplina nazionali restano in carica per il medesimo periodo dei consigli nazionali dell’ordine o collegio.
14. Fino all’insediamento dei consigli di disciplina territoriali e nazionali di cui ai commi precedenti, le funzioni disciplinari restano regolate dalle disposizioni vigenti.
15. Restano ferme le altre disposizioni in materia di procedimento disciplinare delle professioni regolamentate, e i riferimenti ai consigli dell’ordine o collegio si intendono riferiti, in quanto applicabili, ai consigli di disciplina.
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16. Il ministro vigilante può procedere al commissariamento dei consigli di disciplina territoriali e nazionali per gravi e ripetuti atti di violazione della legge, ovvero in ogni caso in cui non sono in grado di funzionare regolarmente. Il commissario nominato provvede, su disposizioni del ministro vigilante, a quanto necessario ad assicurare lo svolgimento delle funzioni dell’organo fino al successivo mandato, con facoltà di nomina di componenti, tra gli iscritti all’albo, che lo coadiuvano nell’esercizio delle funzioni predette.
17. Alle professioni sanitarie continua ad applicarsi la disciplina vigente.
18. Restano altresì ferme le disposizioni vigenti in materia disciplinare concernenti la professione di notaio.
CAPO II
DISPOSIZIONI CONCERNENTI GLI AVVOCATI
Art. 10
(Domicilio professionale)
1. L’avvocato deve avere un domicilio professionale nell’ambito del circondario di competenza territoriale dell’ordine presso cui è iscritto, salva la facoltà di avere ulteriori sedi di attività in altri luoghi del territorio nazionale.
Art. 11
(Disposizioni speciali sul tirocinio forense per l’accesso)
1. Fermo in particolare quanto disposto dall’articolo 6, commi 3 e 4, il tirocinio può essere svolto presso l'Avvocatura dello Stato o presso l'ufficio legale di un ente pubblico o di ente privato autorizzato dal ministro della giustizia o presso un ufficio giudiziario, per non più di dodici mesi.
2. Il tirocinio deve in ogni caso essere svolto per almeno sei mesi presso un avvocato iscritto all’ordine o presso l’Avvocatura dello Stato o presso l’ufficio legale di un ente pubblico o di un ente privato autorizzato dal ministro della giustizia.
3. Fermo quanto previsto dal comma 2, il diploma conseguito presso le scuole di specializzazione per le professioni legali di cui all'articolo 16 del decreto legislativo 17 novembre 1997, n. 398, e successive modificazioni, è valutato ai fini del compimento del tirocinio per l'accesso alla professione di avvocato per il periodo di un anno. In tal caso non si applica l’articolo 6 comma 9.
4. Il praticante può, per giustificato motivo, trasferire la propria iscrizione presso l'ordine del luogo ove intende proseguire il tirocinio. Il consiglio dell'ordine autorizza il trasferimento, valutati i motivi che lo giustificano, e rilascia al praticante un certificato attestante il periodo di tirocinio che risulta regolarmente compiuto.
5. L'attività di praticantato presso gli uffici giudiziari è disciplinata da specifico decreto, da emanare entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto, dal ministro della giustizia, sentiti il consiglio superiore della magistratura e il consiglio nazionale forense. I praticanti presso gli uffici giudiziari assistono e coadiuvano i magistrati che ne fanno richiesta nel compimento delle loro ordinarie attività, anche con compiti di studio, e ad essi si applica l'articolo 15 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3. Al termine del periodo di formazione il magistrato designato dal capo dell'ufficio giudiziario
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redige una relazione sull'attività e sulla formazione professionale acquisita, che viene trasmessa al consiglio dell’ordine competente. Ai soggetti previsti dal presente comma non compete alcuna forma di compenso, di indennità, di rimborso spese o di trattamento previdenziale da parte della pubblica amministrazione. Il rapporto non costituisce ad alcun titolo pubblico impiego. Fino all’emanazione del decreto di cui al primo periodo, continua ad applicarsi, al riguardo, la disciplina del praticantato vigente al momento di entrata in vigore del presente decreto.
6. Il praticante avvocato è ammesso a sostenere l'esame di Stato nella sede di corte di appello nel cui distretto ha svolto il maggior periodo di tirocinio. Quando il tirocinio è stato svolto per uguali periodi sotto la vigilanza di più consigli dell'ordine aventi sede in distretti diversi, la sede di esame è determinata in base al luogo di svolgimento del primo periodo di tirocinio.
CAPO III
DISPOSIZIONI CONCERNENTI I NOTAI
Art. 12
(Accesso alla professione notarile)
1. Possono ottenere la nomina a notaio tutti i cittadini italiani e i cittadini dell’Unione Europea che siano in possesso dei requisiti di cui all’articolo 5 della legge 16 febbraio 1913 n. 89, compreso il superamento del concorso notarile, fermo il diritto dei cittadini dell’Unione Europea che, in difetto del possesso dei requisiti di cui ai numeri 4 e 5 dell’articolo 5 della legge 16 febbraio 1913 n. 89, abbiano superato il concorso notarile al quale abbiano avuto accesso a seguito di riconoscimento del titolo professionale di notaio conseguito in altro Stato membro dell’Unione Europea.
2. Il diploma di specializzazione, conseguito presso le scuole di specializzazione per le professioni legali di cui all'articolo 16 del decreto legislativo 17 novembre 1997, n. 398, e successive modificazioni, è valutato ai fini del compimento del periodo di pratica per l'accesso alla professione di notaio per il periodo di un anno. In tal caso non si applica l’articolo 6 comma 9.
CAPO IV
DISCIPLINA TRANSITORIA, ABROGAZIONI ED ENTRATA IN VIGORE
Art. 13
(Disposizione temporale)
1. Le disposizioni di cui al presente decreto si applicano dal giorno successivo alla data di entrata in vigore dello stesso.
2. Sono abrogate tutte le disposizioni regolamentari e legislative incompatibili con le previsioni di cui al presente decreto, fermo quanto previsto dall’articolo 3, comma 5-bis, del decreto-legge 13 agosto 2011 n. 138, convertito dalla legge 14 settembre 2011 n. 148, e successive modificazioni.
Art. 14
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(Entrata in vigore)
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Il Presidente della Repubblica
Visto, il Guardasigilli

pt/2012/gmt/06

lunedì 18 giugno 2012

PERITI AGRARI OLTRE IL COGEPAPI.

Non so se è sfuggito, ma nella Circolare n. 16/2012 il Consiglio Nazionale ha inviato in allegato a tutti i Collegi Provinciali d'Italia " la bozza n. 8 della proposta di riforma delle professioni da presentare al Governo"  avvallata da : agrotecnici, architetti, pianificatori paesaggistici, biologi, chimici,dottori agronomi e forestali, geologi, ingegneri, periti agrari, e tecnologi alimentari. Mancano due presenze importanti : geometri e periti industriali;  i partner forti del COGEPAPI. Di fatto le strade si sono divise; periti agrari da una parte ( con le professioni sopra richiamate) e geometri e periti industriali ( Cogepi) dall'altra con un autonomo documento proposto.
Come dobbiamo leggere questa posizione se non come una divisione ( prima di tutto politica) dei periti agrari dal COGEPAPI. Atto che è stato formalizzato da un documento presentato al Governo dove i periti agrari, guarda caso, sono in compagnia di agronomi e agrotecnci.( e di altri).
Il tutto non ci deve sorprendere perché non è una novità. Già in sede di Assemblea Generale dei Presidenti dei Collegi Provinciali tenutasi a Roma in aprile, la maggioranza relativa dei presenti si era pronunciata "non favorevole alla pseudo proposta unanimista bottariana"  filo COGEPAPI e una parte aveva assunto posizioni attendiste per meglio capire il da farsi.
Quindi, attenzione a dare il giusto peso alle scelte politiche del CNPA.
Questa distanza assunta dai periti agrari dal COGEPAPI ( ripeto in compagnia con agrotecnici e agronomi !!) è un segnale, a mio modesto parere, di " forte autonomia" come di forte disponibilità a ricercare e ridiscutere assetto e collocazione dei periti agrari nel mondo delle professioni. La Categoria con orgoglio vuole stigmatizzare la propria identità e continuità professionale, contro ogni inciucio fusionista-cogepapino;
guarda a possibili alternative da coltivare e costruire nel tempo ( per fare questo ci vuole molta pazienza e impegno anche perché sono relazioni mai coltivate dalla passata consigliatura nazionale  !!) per avviare processi di integrazione " verticali e orizzontali" che valorizzino competenze e professionalità.
In questo lavoro " politico" del Cnpa ( forse non colto  fino in fondo nella sua portata) c'è un contenuto forte di iniziativa che va oltre il Cogepapi ( proposta passiva) e che guarda ad un nuovo assetto ( proposta attiva) in una prospettiva nuova e moderna della collocazione del perito agrario e perito agrario laureato.
E' un salto di qualità enorme....si passerebbe dalla fusione-cancellazione della nostra figura professionale a consolidare autonomia e identità  della nostra storia professionale.in chiave moderna..........non è cosa da poco non credete !!!!.
Ciao a tutti.
Piermaria Tiraboschi
pt/2012/gmt/06

NUOVI STRUMENTI PER LA CRESCITA DEL SETTORE " agroalimentare"

Nei due decreti approvati, relativamente alla crescita e alla dismissione del patrimonio pubblico, sono contenute significative misure per il settore agroalimentare. “Nuovi strumenti per la crescita del settore” ha commentato il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali. “I provvedimenti per l’agroalimentare, approvati oggi dal Consiglio dei Ministri, costituiscono nuovi strumenti per la crescita del settore. Vista inoltre la situazione di grave crisi economica che stiamo affrontando e le sue conseguenze sulla parte più debole della società, abbiamo deciso di istituire un Fondo nazionale per la distribuzione di derrate alimentari agli indigenti”. Così il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, Mario Catania, ha commentato le misure per il comparto agroalimentare, approvate durante il Consiglio dei Ministri di oggi. Nei due decreti approvati, relativamente alla crescita e alla dismissione del patrimonio pubblico, sono contenute significative misure per il settore agroalimentare. Tra esse è opportuno sottolineare: -Il Fondo indigenti che consentirà, mediante le organizzazioni no profit, di assicurare gli aiuti grazie all’utilizzazione di risorse comunitarie e delle eccedenze alimentari rese disponibili dagli operatori della filiera; -Misure per agroenergie: con queste norme si intende in particolare incentivare la produzione di energia da fonti rinnovabili legate alla rete delle opere irrigue e di bonifica, in una prospettiva di tutela del giusto equilibrio sul territorio tra agricoltura e impianti agroenergetici; -Nuovo ICE: un rappresentante del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali è stato inserito nella cabina di regia del nuovo ICE, a riprova dell’attenzione che il Governo ha nei confronti dell’export agroalimentare; -Origine del pescato: si introduce un sistema volontario di indicazione dell’origine per chi vende al dettaglio e chi somministra prodotti della pesca, così da poter segnalare al consumatore la dicitura ‘prodotto italiano’ o altra indicazione relativa all’origine italiana o alla zona di cattura, più precisa di quella obbligatoriamente prevista dalle disposizioni vigenti in materia; -Acquacoltura: le norme in questione facilitano l’apertura di nuovi impianti per l’acquacoltura marina; -Tutela e promozione: si definiscono interventi mirati a rafforzare l’azione di tutela e promozione dei Consorzi di tutela dei vini; -Soppressione di ASSI (ex UNIRE): è stata decisa ai fini di una razionalizzazione del sistema e comporta il trasferimento all’Agenzia delle Dogane delle funzioni relative alle norme concernenti le scommesse, mentre tutte le funzioni relative all’allevamento e allo spettacolo sportivo sono di competenza diretta del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.
NEWS
pt/2011/gmt/10

GARA NAZIONALE ISTITUTI AGRARI A VILLA CORTESE - IN PROVINCIA DI MILANO

COMMUNITY NEWS - 08 giugno 2012 I risultati della Gara nazionale degli istituti agrari che si è svolta a Villa Cortese, in provincia di Milano all'inizio di maggio sono stati resi noti. E’ stato proclamato vincitore Michele Trevisan, alunno dell'istituto "Bocchialini" di Parma. Al secondo posto si è classificato Andrea Pilenga dell'Itas "Cantoni" di Treviglio (Bergamo) e al terzo Giacomo Rossi dell'istituto "Ciuffelli-Einaudi" di Todi (Perugia).
La Gara, che ha visto protagonisti i migliori alunni di quarta superiore degli istituti agrari, si è disputata a Villa Cortese ed è stata organizzata dall'istituto superiore "Mendel", in quanto scuola vincitrice, con la propria alunna Martina Colombo, dell'edizione 2011.
Il 3 e 4 maggio gli studenti, provenienti da 16 regioni diverse in rappresentanza di 42 scuole, hanno dovuto affrontare due prove. La prima prova scritta per accertare le conoscenze e le capacità di sintesi nelle discipline di Biologia applicata, Chimica agraria, Tecnica di produzione animale, Tecniche di produzione vegetale, Tecnica di gestione aziendale, Topografia ed elementi di costruzioni rurali. La prova pratica, invece, per misurare abilità tecniche e competenze nel campo della Chimica agraria, della Biologia applicata e della Tecnica di produzione vegetale.
I lavori sono stati esaminati da una commissione che, alla presenza del presidente del collegio dei Periti agrari della provincia di Milano, Valerio Russello, e del rappresentante del collegio interprovinciale di Milano degli Agrotecnici, Andrea Ambrosini, ha stilato la classifica finale.
La Gara nazionale è stata l'occasione per gli istituti agrari d'Italia di potersi incontrare e confrontare. Dalla Gara nazionale 2012 emerge quindi lo stimolo a un maggiore confronto tra scuole.
C.C.
Sul Canale COMMUNITY NEWS

pt/2012/gmt/06

NASCE IL MOVIMENTO: PROFESSIONI PER L'ITALIA

Nasce a Napoli il tentativo di organizzare " politicamente le professioni" e di dar vita a un movimento che tuteli il lavoro autonomo.
Gli obbiettivi: salvaguardare la identità del lavoro professionale, difendere le professioni, favorire la qualificata ed autonoma partecipazione " politica" dei professionisti, favorire l'adesione di altre associazioni di lavoro autonomo, partecipare alle consultazioni elettorali italiane affinchè vengano adeguatamente rappresentate le idee e gli interessi dei professionisti. Un vero programma politico.
Nota Redazionale
pt/2012/gmt/06

lunedì 11 giugno 2012

PERITI AGRARI IN AUTOCONVOCAZIONE A BOLOGNA: GIORNATA DI INTENSO LAVORO. BENANTI - UNITI PER LA CATEGORIA-

Dopo un momento di raccoglimento per gli amici dell'Emilia e di Mantova la giornata è stata di intenso lavoro e come ha sottolineato il collega Genovesi di Ravenna " si è cercato di volare alto".
In un clima non " istituzionale" che è la forza di questi incontri, i Periti Agrari presenti del Piemonte, Lombardia, Veneto, Emilia Romagna, Marche, Umbria , Toscana con l'adesione on line di amici del Lazio, Campania, Basilicata, Calabria e Sicilia si sono confrontati in un clima costruttivo  con approfondimento sull'attività programmata e in corso di attuazione post-rinnovo del CNPA.
Soddisfazione e impegno unitario dei presenti sull'operato illustrato dal Presidente Nazionale Benanti e dai consiglieri nazionali Salvan e Lombardelli.
Unanime è stata la presa di posizione dei presenti di andare oltre alle sterili polemiche disfattiste di qualche insignificante personaggio nostalgico del passato.
Attenzione e lavoro per riorganizzzare il CNPA e il territorio,ordinamento della professione e relazioni inter-professionali; questi gli obbiettivi prioritari sui quali sono intervenuti i presenti con nuove idee, suggerimenti e strategie per consolidare un quadro di riferimento in cui operare a tutti i livelli e con il contributo aperto e dinamico di chi vuole essere parte attiva di questo momento storico per i Periti Agrari. Nazionale e territorio uniti per costruire un'immagine nuova e moderna della Categoria; aperta e che non rincorre " fantasmi professionali".
A fine lavori, soddisfazione dei presenti e l'auspicio che questi incontri si ripetano " guardando al futuro e al nuovo che si prospetta" allargando sempre più la partecipazione.
LA CATEGORIA C'E'...........E  COME !!!!!
Cia a tutti
Piermaria Tiraboschi.

P.S. Dimenticavo:
Ai Colleghi Calcagnile,  Russo, Moncelli......."gli arrabbiati".....alla prossima, cercate di essere presenti ( l'Autoconvocazione è aperta a tutti i Periti Agrari) forse capireste......tante.....tante cose !!!!


pt/2012/gmt/05

giovedì 7 giugno 2012

RIFORMA PAC...RISVOLTI E ASPETTATIVE !!!

Di seguito pubblichiamo un interessante articolo del dott. Castellotti che traccia un quadro di riferimento per una valutazione riflessiva sulle prospettive future del settore primario e delle implicazioni che le stesse potranno avere nell'attività professioanle di imprenditori e tecnici.


Riforma Pac, converranno ancora gli aiuti?

Categoria Notizie Data: 07-06-2012
Converrà ancora per gli agricoltori prendere i fondi della Pac? La risposta non è così scontata. Anzi, la tesi di Confai, la Confederazione agromeccanici e agricoltori italiani, potrebbe sorprendere perché emette un giudizio non proprio morbido sulla proposta di riforma della Pac post 2013, alla luce di un’analisi economica del professor Ermanno Comegna, economista agrario, esperto di Politica agricola comune e direttore della rivista “Latte d’Italia”.
“Se la futura Pac dovesse rimanere così come è stata formulata dalla Commissione Agricoltura presieduta da Dacian Cioloş – sostiene il presidente di Confai, Leonardo Bolis - riteniamo più conveniente affacciarsi sul mercato senza protezioni, almeno in alcuni bacini agricoli europei. Si risparmierebbe tempo per gli adempimenti burocratici e le imprese agricole non sarebbero soggette a gioghi come il greening o l’alternanza produttiva”.
Addio Pac? La posizione della Confederazione agromeccanici e agricoltori italiani si è formata, come detto, sulle lucide elaborazioni del professor Comegna. “Una recente ricerca sul campo che ho personalmente condotto, realizzando interviste dirette presso gli imprenditori agricoli di diversi settori produttivi – dichiara infatti Comegna - ha chiaramente evidenziato che risulterebbe particolarmente concreto il rischio di sganciarsi dalla Pac per l’eccessiva burocrazia e per gli elevati oneri di varia natura che comporta. D’altronde, la proposta di riforma della Pac prevede ad oggi aiuti in molti casi sensibilmente più bassi rispetto a quelli incassati attualmente”.
Agricoltura specializzata e allevamenti intensivi. Con una messa a fuoco migliore, potrebbero non presentare la domanda di pagamenti diretti gli agricoltori specializzati, con aziende localizzate in aree ad alta vocazione nei confronti di una determinata coltura. “Si pensi al mais in certi bacini della Pianura padana, dal Piemonte al Friuli-Venezia Giulia, passando per Lombardia e Veneto – afferma Comegna. “Ma lo stesso potrebbe accadere per certi allevamenti intensivi e specializzati che hanno necessità di produrre in casa determinati tipi di alimenti zootecnici”.
D’altronde, osserva Comegna, “rinunciare alla Pac significa spendere meno in pratiche amministrative, avere meno controlli in azienda, guadagnare tempo da dedicare alla gestione, all’innovazione ed alla ricerca di nuovi mercati, avere più libertà di scelta e non essere costretti a sottostare a vincoli e condizionamenti che incidono sui risultati economici e che in certi casi sono ridondanti, ingiustificati e incomprensibili”.
Due conti sul greening. “Accettare il greening significa introdurre una seconda ed un terza coltivazione sui terreni a seminativi e mettere fuori produzione il 7% della superficie - sintetizza Comegna.
Secondo Confai, tutto ciò penalizza indubbiamente la produzione principale, verso la quale l’azienda è specializzata e dove riesce ad ottenere la maggiore produttività e un livello di reddito che le coltivazioni alternative non riuscirebbero ad assicurare. “E tutto questo per un compenso che dovrebbe attestarsi, secondo i calcoli, attorno a 70-80 euro per ettaro”.
Due categorie di agricoltori? Il rischio implicito nelle attuali proposte della riforma Pac è quello di creare una duplice categoria di agricoltori. “Quelli che rimangono nel sistema della Pac, così come hanno fatto da quando è entrato in vigore il regime dei pagamenti diretti, vent’anni fa – dice Comegna - e quelli che si liberano le mani e rinunciano al sostegno pubblico, perché ritengono che tale strada sia la migliore e la più conveniente”.
Col greening congelati 3,8 milioni di ettari. Dai risultati di una recente simulazione eseguita su dati Eurostat e Commissione europea, anticipa Comegna, “per effetto della regola relativa al 7% di aree ecologiche, dovrebbero essere messi fuori produzione a livello europeo 3,8 milioni di ettari, con una riduzione equivalente in termini di produzioni di cereali parti a 20,4 milioni di tonnellate. Questo significa che l’Unione europea diventerà dipendente dalle importazioni e non più esportatrice come è oggi”.
Per gli agricoltori una perdita di 4,8 miliardi di euro. Nel complesso “gli agricoltori europei subiranno una perdita economica di 3,7 miliardi di euro, equivalente ad una riduzione del 6% del margine lordo per ettaro”, calcola la ricerca.
Ma non è tutto, incalza Comegna, “perché con la regola della diversificazione colturale (3 colture arabili presenti nello stesso anno), ciò implicherebbe la conversione di 1,4 milioni di ettari di cereali verso altre produzioni, essenzialmente oleaginose e proteiche, con una ulteriore riduzione di 6,3 milioni di tonnellate di cereali ed una perdita economica di 1,1 miliardi di euro”. Quindi, calcolatrice alla mano, la perdita complessiva toccherebbe i 4,8 miliardi di euro.
Per l’Italia una perdita economica di mezzo miliardo di euro. Calato sull’Italia, l’effetto dovrebbe essere di un congelamento dalla produzione di 254.000 ettari per effetto della regola sulle aree a valenza ecologica e una diminuzione della superficie a cereali di 302.000 ettari a seguito della diversificazione. Tradotto in termini economici, Confai stima che la contrazione potrebbe aggirarsi (a valori di mercato attuali) intorno a 500 milioni di euro.
Le conseguenze sulle imprese di meccanizzazione agricola. “La sottrazione del 7% della superficie coltivata – sottolinea Bolis - si tradurrà automaticamente in minor lavoro per i contoterzisti agrari. Inoltre, l’obbligo di introdurre almeno tre diverse colture per ogni azienda agricola costringerà gli agromeccanici ad operare su appezzamenti sempre più piccoli e parcellizzati, senza riuscire più a cogliere i benefici delle economie di scala e ad effettuare ammortamenti delle macchine in tempi ragionevoli”.
Tra le altre conseguenze che le politiche di inverdimento potrebbero causare alla categoria dei contoterzisti Confai annovera l’impossibilità di effettuare una razionale programmazione dei lavori: tutto ciò a causa di scelte colturali delle aziende agricole, guidate più dal greening che da effettive esigenze produttive o dalle richieste dei mercati.
Più CO2 e maggior consumo di carburanti. “Peraltro – osserva Bolis – a fronte di tutti questi sacrifici per le imprese agricole e agromeccaniche non ci sarebbero neppure reali benefici per l’ambiente. Al contrario, l’innaturale diversificazione colturale su poderi medio-piccoli porterebbe ad un’eccessiva movimentazione di mezzi sullo stesso podere con aumento dell’inquinamento da CO2 e spreco di carburanti”.
Autore : Giampiero Castellotti

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mercoledì 6 giugno 2012

BASTA ALLE COMPETENZE ESCLUSIVE !!!

L'attività professionale nel campo della forestazione non è una competenza esclusiva degli agronomi.
Alcune regioni in materia hanno assunto provvedimenti illegittimi.
Si rispettino le competenze professionali dei Periti Agrari e Periti Agrari Laureati.
News Redazionale
pt/2015/gmt/05

PeritiAgrariLiberi su " TWITTER" PER PIU' INFORMAZIONE.

INFORMARE - INFORMARE.......PALTWITTER

Sperando di far cosa gradita a tanti nostri amici-colleghi Vi segnaliamo che " PeritiAgrariLiberi" è da qualche giorno su " TWITTER"  e  potete accederVi con:

- PeritiAgrari ( spazio) Liberi  O  PALTWITTER.

Vi troverete Tweet ( es. Agricoltura24, Agraria.org. ItaliaOggi ecc) per una tempestiva informazione che potrebbe interessare la nostra attività professionale.
Restiamo a Vs. disposizione per tutti i consigli che vorrete darci per migliorare il servizio.
Ciao a tutti
Piermaria Tiraboschi
PALTWITTER

pt/2012/gmt/05

martedì 5 giugno 2012

CONSIGLIO REGIONALE LOMBARDO DEI PERITI AGRARI: VICINO AGLI AMICI DI MANTOVA E EMILIA.

Prot. 08/12 Milano, 05/06/2012

Gent.mi
MEMBRI CRPA
Consiglio Regionale dei
Periti Agrari e Periti Agrari Laureati
della Lombardia


Oggetto: Terremoto


Carissimi Colleghi
Trema la terra, tremano le case, tremano gli uffici e le aziende agrarie, tremano i cuori e le menti.
In luoghi martoriati da sciami di scosse ogni giorno e ogni notte si scatenano incubi e paure in chi drammaticamente ne è coinvolto.
Nelle zone colpite di Mantova, abitano e lavorano molti nostri colleghi, fra gli altri il Presidente del Collegio, il nostro amico Isaia.
Gli ho telefonato per sentire dalla sua viva voce cosa sta, cosa stanno provando.
Il suo racconto, la sua attenzione non si è fermata solo al dramma e alle difficoltà che è, sono chiamati ad affrontare tutti gli abitanti delle zone colpite, e anche numerosi nostri colleghi. Dormire in tende o container. Osservare le crepe, le ferite delle costruzioni e della terra con impotenza, in attesa che il “mostro” scarichi la sua immane potenza.
Isaia ha avuto parole per il dramma della nostra Scuola Agraria di Palidano. Villa Strozzi è inagibile. Mi ha rappresentato la possibilità che venga chiusa e trasferita a Mantova.
Per quella cerniera agricola fra Lombardia e Emilia Romagna sarebbe un colpo grave. Sarebbe una grave perdita per la storia della tecnica agricola mantovana e lombarda.
Forse il nostro parere non varrà molto, ma ci faremo carico di una sollecitazione alla Regione Lombardia e alla Provincia di Mantova perché si facciano capofila di un progetto coinvolgimento di soggetti pubblici e privati per promuovere il recupero e la riapertura dell’importante, insostituibile Istituto Agrario.
Una scuola nata anche dalla solidarietà e dal contributo di istituto di credito, enti pubblici e realtà private. Fu così quando partì nel 1953 sotto la spinta dei Piamartini. Ci auguriamo che la storia si ripeta con un maggior impegno degli enti pubblici.
Ed ancora. Non volendo fermarmi alle pur importanti espressioni di vicinanza, di solidarietà .. di amicizia con i nostri colleghi, mantovani e Romagnolo-emiliani, e ritenendo che anche i “piccoli gesti” aiutino a credere nella ripresa, Vi propongo di sospendere il versamento della quota del Collegio di Mantova dovuta per l’anno 2012 al CRPA.
Il Collegio di Mantova saprà utilizzare queste risorse a favore degli iscritti colpiti dal terremoto.
Sono certo che se anche i Collegi delle province colpite dal sisma (Mantova e Emilia Romagna) e il CNPA deliberassero di sospendere le quote di iscrizione per il 2012, garantendo ai Collegi Provinciali la possibilità di gestione attraverso il versamento di una minima quota di solidarietà da raccogliere fra i Collegi Provinciali d’Italia, avremmo dato un bel segnale a Colleghi che vivono un dramma immenso.
Colgo anche l’occasione per informarvi che il Presidente della Commissione Lavoro della Nostra Cassa, Mimmo Giannotta, mi ha rassicurato che nella prima seduta utile metterà all’Ordine del Giorno la valutazione di iniziativa/e da mettere in atto per sostenere i nostri Colleghi terremotati.
Ringraziandovi per la disponibilità offerta, vi porgo
cordiali saluti
Il Presidente
Per Agr Braga Mario
pt/2012/gmt/05