lunedì 19 ottobre 2015

IL CONSIGLIO NAZIONALE DEI PERITI AGRARI.... RISPONDE ALLA STRUMENTALE DISINFORMAZIONE DEGLI AGROTECNICI.










 
 
COMUNICATO STAMPA CNPA

A.A.A. ONESTA’ INTELLETTUALE CERCASI



Leggendo il recente comunicato stampa degli agrotecnici in merito alla sentenza del TAR Calabria nr. 1578/2015 abbiamo la conferma che la correttezza e la trasparenza delle informazioni non siano di casa da quelle parti.

In realtà non era nostra intenzione entrare nel merito di questioni che li riguardavano ma, come spesso accade ed è accaduto, non si sono limitati a fare un commento su quanto disposto dal TAR andando oltre e facendo affermazioni che, ancora una volta distorcono la realtà e coinvolgono la categoria dei Periti Agrari e Periti Agrari Laureati.
 
Si permettono di affermare, dando informazioni lontano anni luce dalla verità, quali "… visto che, recentemente, a farne le spese sono stati i Periti agrari i quali hanno perso tutte le competenze forestali dopo la sentenza del Consiglio di Stato n. 3816 dell’agosto 2015…".



Ora è bene chiarire due cose:

1) Purtroppo per gli agrotecnici (o per fortuna loro) la sentenza del TAR Calabria non ha accolto il ricorso degli agronomi semplicemente per questioni di rito (non perché infondato) non attinenti le competenze professionali che rimangono completamente escluse dalla ricostruzione della sentenza;
 
2) Il Consiglio di Stato con la sentenza 3816/2015 ha invece definito (erroneamente secondo il nostro parere) che il contesto (esclusivamente ambientale) di quello specifico intervento non riguardasse le competenze dei Periti Agrari. Competenze che non sono state minimamente intaccate sul piano della possibilità di operare in ambito di progettazione di boschi previste dal nostro ordinamento professionale e dalle sentenze e disposizioni che sono intervenute in precedenza. Ma non solo. Questa volta si, in via definitiva, con la sentenza in questione, che non lo contesta, e con quella precedente del TAR Sardegna è stata una volta per tutte definito il limite dimensionale delle medie aziende in cui possono operare i Periti Agrari che giustamente viene richiamato con le norme regolamentari europee.



A chi proclama unità di azioni ed attività sinergiche comuni rispondiamo che è prima necessario operare in maniera chiara e trasparente non appropriandosi di ruoli, funzioni e competenze altrui.

Siamo del tutto consapevoli che il settore professionale del nostro mondo si è evoluto ed ha necessità di essere rivisto.

Ma la prima cosa che pretendiamo dalle persone con cui ci sediamo al tavolo è che siano coerenti con se stesse e con quanto affermano.

Noi per primi dalla data del nostro insediamento abbiamo cercato di condurre ragionamenti comuni che possono e devono essere perseguiti.

E su questo piano con le premesse di cui sopra siamo ancora disponibili.

Per fare chiarezza e per permettere a tutti di valutare il peso delle parole scritte e la realtà dei fatti di seguito riportiamo il comunicato del Consiglio Nazionale dei Periti Agrari e Periti Agrari Laureati che commenta l’esito ed il contenuto della sentenza del Consiglio di Stato resa nota nell’agosto scorso e valutata per la sua diffusione nel corso della seduta Consiliare del 26 Settembre 2015
 
COMUNICATO STAMPA

Boschi e materia ambientale competenze non esclusive
 
Con un recente comunicato stampa il Conaf, in relazione alla sentenza resa dal Consiglio di Stato n. 3816/2015b ha strumentalmente affermato che le competenze in materia forestale sono prerogativa esclusiva dei Dottori Agronomi e Forestali. Tale affermazione è priva di fondamento e si fonda sulla estrapolazione manipolativa di parti della sentenza medesima, ignorando poi la stessa giurisprudenza che i Giudici di Palazzo Spada di fatto richiamano.

Il Consiglio di Stato, al contrario, nel confermare il suo orientamento già espresso in diverse occasioni, a partire dalla nota sentenza nella quale si contestava il tariffario dei periti agrari ed il fatto che in esso fosse stata aggiunta la materia ambientale, ha affermato che "ad entrambe le categorie dei periti agrari e dei dottori agronomi o forestali è affidabile la cura di boschi e/o foreste allorché contenuti in aziende agrarie fino alla soglia di quelle medie", onde la competenza in materia "rimane per i periti limitata … alla gestione, stima, consulenza … dei boschi, purché inseriti, da solo (se di superficie ristretta) o insieme ad altre colture, in un’azienda agraria di dimensioni piccole o anche medie … in funzione non ambientale, ma solo produttiva e nei limiti in

cui la coltivazione … non presenti difficoltà insostenibili per la cultura astrattamente riconoscibile ai periti agrari".

"In altri termini, in materia di interventi boschivi il discrimine tra le competenze del perito agrario e quelle del dottore agronomo o forestale sta, oltre che nel dato quantitativo, in quello qualitativo determinato dalle finalità degli interventi stessi, potendo il primo professionista occuparsene solo se produttivi e spettando in via esclusiva al secondo se intesi "a tutelare l’ambiente" nei suoi vari aspetti, ivi compresa, in particolare, la "conservazione della natura".

L’intervento del Comune di Teulada, oggetto del giudizio, è stato ritenuto unicamente di tutela dell’ambiente, nella specie di conservazione del patrimonio forestale mediante prevenzione degli incendi boschivi. Ma ciò non vale in alcun modo a consacrare il riconoscimento di una competenza esclusiva in capo ai dottori agronomi.

In relazione alla paventata esclusiva di competenze dei Dottori Agronomi e forestali è sufficiente rammentare l'insegnamento della Corte costituzionale (pronunciatasi sulla competenza professionale dei chimici e dei biologi) secondo cui "non è configurabile una assoluta e generale esclusività delle prestazioni, potendosi configurare limitati settori di attività mista e logicamente interdisciplinare..."; il che, secondo la Corte, "non implica certo confusione e fungibilità con altre figure professionali, ma postula semplicemente la necessaria concorrenza di diverse competenze, che debbono essere armoniosamente integrate in taluni specifici ambiti... Concorrenza parziale e interdisciplinarietà che appaiono sempre più necessarie in una società, quale quella attuale, i cui interessi si connotano in ragione di una accresciuta e sempre maggiore complessità ed alla tutela dei quali – e non certo a quella corporativa di ordini o collegi professionali, o di posizioni di esponenti degli stessi ordini – è in via di principio, preordinato e subordinato l'accertamento e il riconoscimento nel sistema degli ordinamenti di categoria della professionalità specifica di cui all'art. 33, comma 5, Cost.... Il che porta ad escludere una interpretazione delle sfere di competenza professionale in chiave di generale esclusività monopolistica (Corte cost., 21 luglio 1995, n. 345)". In termini analoghi, Cons. Stato, Sez. IV, 8 ottobre 1986, n. 1087 il quale ha riconosciuto la sussistenza di "zone di attività mista, cioè comuni a diverse professioni, ovvero attività certamente consentite all'iscritto ma per le quali, in difetto di specifica riserva, non può essere esclusa una concorrente libera attività anche da parte di altri soggetti").

Occorrerà certamente approfondire tale interpretazione in relazione alla tipologia di interventi al fine di definirne di volta in volta la finalità produttiva o ambientale, evitando così che eventuali pressioni indebite possano far inserire nei bandi da parte delle amministrazioni il termine "ambientale" escludendo così automaticamente la categoria dei periti agrari in danno alla stessa concorrenzialità del sistema professionale che così vedrebbe crearsi illegittimamente una riserva di una indefinita categoria di lavori che, solo perché qualificati con valenza ambientale, verrebbero inseriti in regime di privativa.

Un ulteriore profilo che è stato sollevato in giudizio e sul quale il Giudice non ha ritenuto di pronunciarsi, e che invece merita assolutamente un approfondimento anche alla luce della disciplina comunitaria, e soprattutto per evitare disparità di trattamento tra analoghe professioni all'interno del territorio dell'Unione, è rappresentato dalla dimensione dell'impresa entro la quale il perito agrario può, secondo quanto riconosciuto dallo stesso Consiglio di Stato, svolgere la propria attività su boschi e foreste. La questione riguarda, infatti, l'individuazione delle piccole e medie imprese le cui caratteristiche, secondo il legislatore comunitario così definite (Reg. 651 del 17 giugno 2014, all. 1, relativo appunto alla definizione di PMI, artt. 1, impresa, e 2 Effettivi e soglie finanziarie che definiscono le categorie di impresa): "Si considera impresa qualsiasi entità che eserciti un'attività economica indipendentemente dalla sua forma giuridica. In particolare sono considerate tali le entità che esercitano un'attività artigianale o altre attività a titolo individuale o familiare, le società di persone o le associazioni che esercitano regolarmente un'attività economica"; in questo ambito "1. La categoria delle microimprese, delle piccole imprese e delle medie imprese (PMI) è costituita da imprese che occupano meno di 250 persone, il cui fatturato annuo non supera i 50 milioni di EUR e/o il cui totale di bilancio annuo non supera i 43 milioni di EUR.
2. All'interno della categoria delle PMI, si definisce piccola impresa un'impresa che occupa meno di 50 persone e che realizza un fatturato annuo e/o un totale di bilancio annuo non superiori a 10 milioni di EUR.
3. All'interno della categoria delle PMI, si definisce microimpresa un'impresa che occupa meno di 10 persone e che realizza un fatturato annuo e/o un totale di bilancio annuo non superiori a 2 milioni di EUR".
Va rilevato, tra l'altro, che il menzionato Regolamento, relativo alla disciplina degli aiuti compatibili con la normativa concorrenziale, è direttamente applicabile anche alla questione che era stata sottoposta all'attenzione del giudice amministrativo.

Roma 26 Settembre 2015

UFFICIO STAMPA CNPA
 

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