mercoledì 2 settembre 2009

UNIFICARE LE CATEGORIE PROFESSIONALI DEI GEOMETRI,PERITI INDUSTRIALI E PERITI AGRARI: UNA PROPOSTA IINDEGNA.-

PROPOSTA DI LEGGE
Presidenza eSegreteria
Via Principe Amedeo 23 – 00185 Roma tel. 06.48906713 – fax 06.4882150 -info@peritiagrari.it
CollegioNazionale dei Periti Agrari e dei Periti Agrari Laureati
presso il Ministero della Giustizia
. Proposta di legge : il Coordinamento dei Consigli Nazionali di Geometri e Geometri
Laureati, Periti Agrari e Periti Agrari Laureati e Periti Industriali e Periti Industriali
Laureati, (Co.Ge.Pa.Pi.) ha licenziato una proposta di legge che si acclude alla
presente per le opportune valutazioni e suggerimenti che i Collegi in indirizzo sono
invitati a far pervenire allo scrivente.
Si ricorda che trattandosi di “legge delega” successivamente si dovrà operare per
“riempire” di contenuti i punti di cui all’art.2 – co. 2. e quindi ben vengano i contributi
di tutti i Collegi provinciali che, in grande maggioranza e con entusiasmo, hanno dato
l’assenso all’iniziativa.
Cordiali saluti
Il Segretario Il Presidente
(D.Di Biase) (A. Bottaro)
La presente viene inviata anche ai Consiglieri e Revisori provinciali di cui si conosce l’indirizzo
e-mail perché trasmesso dai rispettivi Consigli di appartenenza
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PROPOSTA DI LEGGE DELEGA
DELEGA AL GOVERNO PER L’ISTITUZIONE
DELL’ORDINE DEI TECNICI LAUREATI PER L’INGEGNERIA. UNIFICAZIONE
DEI COLLEGI DEI GEOMETRI, PERITI AGRARI E PERITI INDUSTRIALI
Art. 1
(Principi fondamentali)
Le leggi e i regolamenti dello Stato e delle regioni nelle materie di cui alla presente legge, ai
sensi degli articoli 4, 33, 35, 41, 117 e 118 della Costituzione, si conformano ai seguenti
principi:
a) garantire la libertà di concorrenza dei professionisti e il diritto degli utenti a un’effettiva e
informata facoltà di scelta e a un adeguato livello qualitativo della prestazione professionale;
b) individuare, sulla base degli interessi pubblici meritevoli di tutela e sulle disposizioni
contenute all’art. 11, lett. d) e art. 12 Direttiva 2005/36/CE, così come recepita dall’art. 19,
comma 1, lett. d) e dall’art. 20, comma 1, D.Lgs. 6 novembre 2007, n. 206 (e s.m.i.), le
professioni intellettuali affini da unificare in un solo Ordine o albo professionale, in modo tale
che ne derivi una riduzione di quelli già previsti dalla legislazione vigente;
c) prevedere che l’accesso alle professioni intellettuali sia libero, in conformità al diritto
comunitario attraverso un esame di Stato che consista nell’accertamento del livello
formativo specifico, nella verifica dell’effettività e dell’utilità del tirocinio svolto;
d) riconoscere il principio secondo cui gli enti previdenziali privati disciplinati dal decreto
legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e dal decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103,
esercitano i compiti statutari e le attività previdenziali e assistenziali ai sensi dell’articolo 38
della Costituzione, in posizione di indipendenza e autonomia, normativa, contabile e
gestionale, senza finanziamenti diretti o indiretti da parte dello Stato;
e) prevedere forme specifiche di formazione permanente attraverso un sistema di crediti,
riconosciuti anche dall’università o dalle scuole di alta formazione;
f) assicurare, qualunque sia il modo o la forma di esercizio della professione, anche attraverso
la costituzione di società multidisciplinari di professionisti, un’adeguata tutela degli interessi
pubblici generali connessi al suo esercizio, il rispetto delle regole deontologiche, alle quali il
professionista deve ispirare lo svolgimento dell’attività professionale;
g) attuare il principio di separazione organica tra consigli dell’Ordine e organi di disciplina,
eletti separatamente dai consigli degli Ordini, che amministrino i procedimenti sanzionatori e
che devono comunque essere composti con la presenza di membri non appartenenti alla
sede territoriale dell’Ordine professionale presso cui è iscritto il professionista.
Art. 2
(Istituzione dell’Ordine dei tecnici laureati per l’ingegneria e unificazione delle categorie
professionali dei geometri, dei periti agrari e dei periti industriali)
1. È istituito l’Ordine dei tecnici laureati per l’ingegneria, nel quale debbono essere iscritti i
soggetti in possesso di titoli di studio universitario triennale o formazione equivalente nei
settori tecnico-agro-ingegneristici, nonché i professionisti attualmente iscritti agli albi
professionali dei geometri, dei periti agrari e periti agrari laureati e dei periti industriali e
periti industriali laureati.
2. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge, uno o più decreti legislativi, sentiti i Consigli nazionali dei geometri e
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geometri laureati, dei periti agrari e periti agrari laureati e dei periti industriali e periti
industriali laureati, al fine di:
a) definire le modalità per la costituzione del Consiglio nazionale, dei consigli locali e dei
relativi organi esecutivi dell’Ordine professionale di cui all’art. 2, nonché la loro
composizione, nel rispetto dei princípi di proporzionalità e rappresentatività;
b) individuare i titoli universitari, le classi di laurea ed i titoli o formazioni equivalenti, che
costituiscono i requisiti di ammissione all’esame di Stato per l’abilitazione all’esercizio
della professione;
c) istituire nell’albo tre settori di competenza e distinte sezioni di specializzazione,
individuate in base ai diversi percorsi formativi dei possessori dei titoli di cui alla lettera
b);
d) definire l’ambito, le condizioni e le modalità di svolgimento dell’attività oggetto della
professione ai sensi e per gli effetti dei regolamenti di cui al regio decreto 11 febbraio
1929, n. 274, al regio decreto 11 febbraio 1929, n. 275, al regio decreto 25 novembre
1929, n. 2365 e del Dpr 5 giugno 2001, n. 328, avuto riguardo ai titoli di studio e, quindi,
ai singoli percorsi formativi;
e) determinare le prove dell’esame di Stato per l’abilitazione all’iscrizione ai settori istituiti,
di cui alla lett. c), con la previsione della possibilità di svolgimento del tirocinio durante il
corso degli studi ed esenzione da una delle prove scritte dell’esame di Stato in funzione
dell’esito di un corso realizzato sulla base di convenzioni tra università e ordini territoriali;
f) adottare norme transitorie che disciplinino l’iscrizione all’Ordine per gli iscritti negli albi
dei geometri e geometri laureati, dei periti agrari e periti agrari laureati e dei periti
industriali e periti industriali laureati, con riferimento ai rispettivi settori e con specifica
indicazione, per ciascuna categoria, del titolo di studio, dell’anzianità di iscrizione,
dell’esperienza professionale, della specializzazione e del collegio di provenienza;
g) tutelare il nuovo titolo professionale di “tecnico laureato per l’ingegneria”, utilizzabile
soltanto dagli iscritti nel relativo Ordine professionale;
h) adottare le norme transitorie che garantiscano, lo scioglimento degli attuali organismi
dirigenti dei Consigli nazionali e dei collegi dei soggetti di cui al comma 1, le maggioranze
e la distribuzione delle cariche, assicurando a ciascuno dei settori di cui alla lettera c) del
presente comma almeno un rappresentante all’interno degli organi collegiali, nel rispetto
dei principi di proporzionalità e rappresentatività, nonché l’ambito territoriale degli ordini
territoriali e le procedure di prima elezione dei rispettivi organismi direttivi, che
garantiscano la confluenza degli enti nazionali e locali dei tre attuali Collegi, nei rispettivi
enti del nuovo Ordine professionale, di cui al comma 1;
i) determinare dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo, il termine entro il quale
è possibile proporre domanda di ammissione agli esami di Stato per l’abilitazione
all’esercizio professionale di perito industriale, geometra e perito agrario, unificati nel
nuovo Ordine, con i requisiti previsti dalla Legge 2 febbraio 1990, n. 17, Legge 7 marzo
1985, n. 75 e Legge 21 febbraio 1991 n. 54;
j) stabilire il riconoscimento agli ordini territoriali della facoltà di istituire apposite scuole di
alta formazione per i professionisti ed i tirocinanti, ai fini dell’accesso all’esame di
abilitazione professionale, dello svolgimento della formazione permanente, del tirocinio,
senza alcun aggravio di spesa sul bilancio dello Stato. Il Ministro dell’istruzione,
dell’università e della ricerca, di concerto con il Ministro della giustizia, riconosce con
decreto i titoli rilasciati dalle scuole ai fini della formazione e dell’ammissione all’esame di
Stato per l’esercizio della professione e vigila sull’esercizio delle funzioni in materia di
formazione da parte degli ordini territoriali;
Presidenza eSegreteria
Via Principe Amedeo 23 – 00185 Roma tel. 06.48906713 – fax 06.4882150 -info@peritiagrari.it
k) prevedere la proroga degli organi dei Consigli nazionali e locali dei collegi, in carica alla
data di entrata in vigore della presente legge, almeno fino al 30 giugno del primo anno
successivo a quello di entrata in vigore del relativo decreto legislativo, nonché la proroga
degli organi deliberativi e amministrativi dei rispettivi enti previdenziali in carica;
l) prevedere l’abrogazione delle leggi e dei regolamenti in contrasto o comunque
incompatibili con le disposizioni contenute nella presente legge.
Art. 3
(Unificazione della Cassa italiana di previdenza e assistenza dei geometri liberi professionisti,
dell’Ente di previdenza dei periti industriali e dei periti industriali laureati e della Gestione
separata dei periti agrari e dei periti agrari laureati presso l’Ente nazionale di previdenza e di
assistenza per gli impiegati agricoli)
1. Il Governo è delegato ad adottare, entro due anni dalla data di entrata in vigore delle
presente legge, uno o più decreti recanti misure volte all’unificazione della Cassa italiana di
previdenza e assistenza dei geometri liberi professionisti, dell’Ente di previdenza dei periti
industriali e dei periti industriali laureati e della Gestione separata dei periti agrari e dei
periti agrari laureati presso l’Ente nazionale di previdenza e di assistenza per gli impiegati
agricoli, sentiti i Presidenti delle Casse, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:
a) definire le modalità del processo di unificazione in modo da assicurare, nel rispetto
dell’autonomia già riconosciuta alle dette Casse dalla vigente normativa, la sostenibilità
delle prestazioni del regime unificato, attraverso misure graduali che tengano conto della
diversità delle attuali gestioni previdenziali;
b) promuovere e sostenere il progetto di unificazione adottato dagli organi direttivi degli
enti partecipanti alla fusione sulla base dì bilanci di unificazione descrittivi delle situazioni
patrimoniali in atto e bilanci attuariali che tengano conto delle previsioni sulle dinamiche
demografiche e sull’andamento delle iscrizioni degli assicurati, secondo criteri in grado di
garantire l’equilibrio tecnico-finanziario del nuovo ente;
c) individuare per le prestazioni erogate dal nuovo Ente un tasso di sostituzione a regime
che sia coerente con i parametri di sostenibilità individuati con decreto del Ministro del
lavoro e della previdenza sociale 29 novembre 2007, recante la determinazione dei
criteri per la redazione dei bilanci tecnici degli enti gestori delle forme di previdenza
obbligatoria, pubblicato nella “Gazzetta ufficiale” 6 febbraio 2008, n. 31;
d) adottare norme che consentano, nel rispetto del principio del pro rata per le anzianità
assicurative già maturate, la liquidazione dei trattamenti con. un sistema di calcolo che
tenga conto della modalità previste dall’art. 4, commi 3, 4 e 5 del D.Lgs. 2 febbraio
2006, n. 42;
e) prevedere l’esenzione da imposte e tasse di tutti gli atti finalizzati all’unificazione, ivi
compresa ogni operazione volta al trasferimento dei beni patrimoniali;
f) prevedere una fase transitoria, con tre gestioni separate, al fine di assicurare il riassetto
degli organi rappresentativi, nonché il completamento del processo di unificazione della
gestione contributivo-previdenziale, della gestione patrimoniale ed amministrativa e
della gestione del personale, secondo un piano operativo predisposto dai Presidenti delle
Casse entro sei mesi dall’entrata in vigore della presente legge;
g) prevedere la proroga degli organi degli Enti previdenziali, in carica alla data di entrata in
vigore della presente legge, almeno per un anno successivo a quello di entrata in vigore
dei decreti di cui al comma 1 del presente articolo.


COMMENTO

L'A
LTRA CAMPANA
DEI PERITI AGRARI
E DEI PERITI AGRARI LIBERI
(del Per. Agr. Dott. Giancarlo Moretti)


NEWSLETTER n.1 del 1 settembre 2009



NO ALLA FUSIONE DELLA NOSTRA CASSA CON GEOMETRI E PERITI INDUSTRIALI!


Come tutti i Colleghi sanno il nostro Collegio Nazionale ha deciso (lo ha deciso lui, non la base degli iscritti) di fondere insieme il nostro Albo, con quello dei Geometri e quello dei Periti industriali. E va bene.
Ma il nostro Collegio Nazionale ha deciso anche di fondere la nostra Cassa di previdenza con quella delle altre due categorie.
E qui non va bene. Perché a decidere devono essere gli iscritti: non dimentichiamolo, sono loro i padroni della Cassa di previdenza.
Sono loro che l'hanno creata e la mantengono con i loro soldi.
Io sono contro la fusione perché sarà, per noi Periti agrari, un disastro.
Basta vedere i dati, per capirlo.



GEOMETRI
PERITI INDUSTRIALI

PERITI AGRARI
TOTALE

ISCRITTI
94.486 (84,54%)
14.093 (12,60%)
3.203 (2,86%)
111.782 (100%)
PENSIONATI
24.774 (94,42%)
1.187 (4,53%)
277 (1,05%)
26.238 (100%)
PATRIMONIO €
1.628.549.429 (74,35%)
498.000.000 (22,75%)
63.319.927 (2,90%)
2.189.869.356 (100%)
BILANCIO 2008
(mobiliare)
-0,82%
-1,24%
+4,38%
Noi Periti agrari abbiamo chiuso il nostro bilancio 2008, un anno difficile, con un brillante risultato +4,38%.
Perché mai dovremmo mischiare i nostri soldi con chi, gestendo patrimoni 25 volte superiori, ha chiuso un bilancio in negativo? Per chiudere in negativo anche noi?
E poi ancora, ma noi, con i nostri miseri 3.200 iscritti, cosa mai conteremo in una nuova Cassa di 110.000 persone?
Meglio dunque continuare a gestire in autonomia la nostra Cassa, che sarà piccola ma, come i dati dimostrano, non è seconda a nessuno.

COMMENTO di Pm. Tiraboschi

Il Consiglio Nazionale dei Periti Agrari (CNPA), dopo ripetute sollecitazioni, finalmente ha inviato ai Collegi Provinciali, un documento, che poi è solo una proposta di legge di delega al governo per " l'istituzione dell'Ordine dei Tecnici Laureati per L'Ingegneri ( geometri+periti industriali+periti agrari).
Una proposta che, consigliamo di leggere, generica priva di una progettualità articolata che affossa definitivamente la nostra categoria....un SUICIDIO.
In tre articoletti si stravolge la nostra " Vita professionale" senza dire in termini progettuali cosa verra fatto e come verranno concretizzati tutti i passaggi di unificazione perché il tutto sarà delegato al Governo (punto 2 art.2) dopo aver sentito i Consigli Nazionali. Ecco, noi vorremmo sapere prima cosa diranno i Consigli Nazionali al Governo........non credete che questo sia il minimo di correttezza comportamentale che dovrebbe avere il CNPA !
In sostanza cari amici, con questa proposta il CNPA si prende una delega in bianco ( da noi iscritti) che gira al Governo per la gestione di tutti i processi "unificatori" di Ordini e Casse.
Roma dice, fate la riforma, poi discutiamo i contenuti...troveremo gli accordi e così via...ovviamente gli organismi dirigenti restano in carica fino al completamento della riforma ( forse 3 e/o 5 anni ) e il gioco e fatto, non li mandiamo più a casa...che squallore..che vergogna!
La categoria è esclusa da tutte le decisioni ,da ogni processo costitutivo, formalmente deve accettare le decisioni del CNPA ( che sarà storicamente l'unico responsabile).
Noi ci troveremo lavorati, confezionati, impacchettati e venduti per qualche "posticino" in qualche Consiglio. Questo è quello che sta facendo il Consiglio nazionale e i suoi zerbinati: svendono la Categoria per quattro incarichi !
Questa in sistesi la vergognosa proposta che ci è stata propinata e che pubblichiamo sul Blog, con i rilievi del collega Moretti per quanto riguarda le fusioni delle Casse, che vi invitiamo a leggere con attenzione e a inviare i vostri rilievi al Blog, ai Collegi provinciali , regionale e nazionale.
In aggiunta a quanto sopra ho alcune domande da porre:
- chiedo ai colleghi che erano presenti alla riunioni di Lonato del Garda ( Brescia) se sono soddisfatti degli sviluppi comportamentali del CNPA in merito ai temi e alle richieste che furono presentate in quegli incontri ?
- chiedo al CNPA, come mai solo a fine agosto 2009 è stato approvato il bilancio 2008 del Collegio nazionale e non nei termini civilistici? e il bilancio della Fondazione a che punto è ?
- chiedo al CNPA, se è vero che la sede del Consiglio nazionale è stata perquisita dalla polizia giudiziaria e se è vero il perchè ?
Vogliamo chiarezza e trasparenza, vogliamo sapere per capire, vogliamo che i nostri diritti vengano rispettati.
Un saluto e un augurio a tutti: che i Periti Agrari si facciano sentire.

1 commento:

  1. 1) ero presente alla riunione di Lonato e non sono assolutamente soddisfatto delle risposte alle richieste persentate al CNPA. Dicevano che avrebbero (ri!!!!)-mandato del materiale, e quando mi arriva la proposta di legge, leggo sui giornali che nel frattempo i presidenti nazionali hanno già inviato il tutto al Ministro.
    2) attendo con ansia la riunione del coordinamento regionale in cui si discuterà del futuro membro lombardo per il consiglio nazionale. Ho in partiolare alcune domande da rivolgere al collega che si sarebbe ovuto già fare da parte l'ultima volta e che invece si è ripresentato dicendo che lo faceva "per la continuità". Una delle domande è: per la continuità di che cosa? Spero che la prossima volta abbia almeno il buon gusto o meglio, il bon-ton, di farsi da parte.
    3)piacerebbe anche a me avere maggiori dettagli sul bilancio del CNPA, mi chiedo peraltro per quale mpotivo non viene pubblicato sul sito come del resto fanno molti altri collegi/ordini professionali. No vorrei bagliarmi ma nion è mai stato pubblicato sul cosidetto giornalino della categoria. Dubito tutttavia che arrivino risposte in merito. A proposito, faccio io una domanda: è la Corte dei Conti che si occupa dei bilanci degli Enti pubblici?
    4)il fatto che riportate della polizia giudiziaria è grave. A quando si riferisce? per quale motivo il fatto non è stato reso pubblico? Anche a questa domanda credo non arriveranno mai risposte dai diretti interessati.

    Prevedo tempi bui e di certo con l'unificazione degli albi i periti agrari sono destinati a sparire nel giro di qualche anno. Spero solo non "spariscano" anche i soldi che ho versato fino a d oggi alla cassa, utilizzati magari per appianarne delle altre......

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libertà ma nel rispetto