giovedì 25 agosto 2011

LA LIBERALIZZAZIONE DELLE PROFESSIONI NELLA MANOVRA BIS: DICE TUTTO E NIENTE.....COME AL SOLITO!!!!

Di seguito pubblichiamo per una corretta informazione lo stralcio del decreto 13/08/2011 che interessa le attività professionali e in particolare la liberalizzazione ( si fa per dire) dell'attività intellettulale  ( art. 3 del D.L.).
Iniziativa che ha avuto nella riunione del 24/08 il plauso della maggiornaza dei collegi nazionali delle professioni tecniche ( anche da parte del Collegio nazionale dei periti agrari).
Personalmente l'iniziativa non mi convince. E' la solita trovata all'italiana " confusa  che dice tutto per non dire niente e che non cambiera le attività professionali"  che non innova ma conferma ampie deleghe a un sistema ordinistico corporativo e anacronistico nel quadro delle professioni a livello europeo.
Ecco le ragioni del consenso da parte dei rappresentanti degli ordini....tutto deve restare com'era.!!!

Pm. Tiraboschi


TITOLO SECONDO  DEL  DECRETO LEGGE 13/08/2011 ( manovra bis)


LIBERALIZZAZIONI, PRIVATIZZAZIONI ED ALTRE MISURE PER FAVORIRE LO


SVILUPPO

Art. 3

Abrogazione delle indebite restrizioni all'accesso

e all'esercizio delle professioni e delle attivita' economiche



1. In attesa della revisione dell'articolo 41 della Costituzione,

Comuni, Province, Regioni e Stato, entro un anno dalla data di

entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto,

adeguano i rispettivi ordinamenti al principio secondo cui

l'iniziativa e l'attivita' economica privata sono libere ed e'

permesso tutto cio' che non e' espressamente vietato dalla legge nei

soli casi di:

a) vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli

obblighi internazionali;

b) contrasto con i principi fondamentali della Costituzione;

c) danno alla sicurezza, alla liberta', alla dignita' umana e

contrasto con l'utilita' sociale;

d) disposizioni indispensabili per la protezione della salute

umana, la conservazione delle specie animali e vegetali,

dell'ambiente, del paesaggio e del patrimonio culturale;

e) disposizioni che comportano effetti sulla finanza pubblica.

2. Il comma 1 costituisce principio fondamentale per lo sviluppo

economico e attua la piena tutela della concorrenza tra le imprese.

3. Sono in ogni caso soppresse, alla scadenza del termine di cui al

comma 1, le disposizioni normative statali incompatibili con quanto

disposto nel medesimo comma, con conseguente diretta applicazione

degli istituti della segnalazione di inizio di attivita' e

dell'autocertificazione con controlli successivi. Nelle more della

decorrenza del predetto termine, l'adeguamento al principio di cui al

comma 1 puo' avvenire anche attraverso gli strumenti vigenti di

semplificazione normativa.

4. L'adeguamento di Comuni, Province e Regioni all'obbligo di cui

al comma 1 costituisce elemento di valutazione della virtuosita' dei

predetti enti ai sensi dell'art. 20, comma 3, del decreto legge 6

luglio 2011, n. 98, convertito dalla legge 15 luglio 2011, n. 111.

5. Fermo restando l'esame di Stato di cui all'art. 33 comma 5 della

Costituzione per l'accesso alle professioni regolamentate, gli

ordinamenti professionali devono garantire che l'esercizio

dell'attivita' risponda senza eccezioni ai principi di libera

concorrenza, alla presenza diffusa dei professionisti su tutto il

territorio nazionale, alla differenziazione e pluralita' di offerta

che garantisca l'effettiva possibilita' di scelta degli utenti

nell'ambito della piu' ampia informazione relativamente ai servizi

offerti. Gli ordinamenti professionali dovranno essere riformati

entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto

per recepire i seguenti principi:

a) l'accesso alla professione e' libero e il suo esercizio e'

fondato e ordinato sull'autonomia e sull'indipendenza di giudizio,

intellettuale e tecnica, del professionista. La limitazione, in forza

di una disposizione di legge, del numero di persone che sono titolate

ad esercitare una certa professione in tutto il territorio dello

Stato o in una certa area geografica, e' consentita unicamente

laddove essa risponda a ragioni di interesse pubblico e non introduca

una discriminazione diretta o indiretta basata sulla nazionalita' o,

in caso di esercizio dell'attivita' in forma societaria, della sede

legale della societa' professionale;

b) previsione dell'obbligo per il professionista di seguire

percorsi di formazione continua permanente predisposti sulla base di

appositi regolamenti emanati dai consigli nazionali, fermo restando

quanto previsto dalla normativa vigente in materia di educazione

continua in medicina (ECM). La violazione dell'obbligo di formazione

continua determina un illecito disciplinare e come tale e' sanzionato

sulla base di quanto stabilito dall'ordinamento professionale che

dovra' integrare tale previsione;

c) la disciplina del tirocinio per l'accesso alla professione

deve conformarsi a criteri che garantiscano l'effettivo svolgimento

dell'attivita' formativa e il suo adeguamento costante all'esigenza

di assicurare il miglior esercizio della professione. Al tirocinante

dovra' essere corrisposto un equo compenso di natura indennitaria,

commisurato al suo concreto apporto. Al fine di accelerare l'accesso

al mondo del lavoro, la durata del tirocinio non potra' essere

complessivamente superiore a tre anni e potra' essere svolto, in

presenza di una apposita convenzione quadro stipulata fra i Consigli

Nazionali e il Ministero dell'Istruzione, Universita' e Ricerca, in

concomitanza al corso di studio per il conseguimento della laurea di

primo livello o della laurea magistrale o specialistica. Le

disposizioni della presente lettera non si applicano alle professioni

sanitarie per le quali resta confermata la normativa vigente;

d) il compenso spettante al professionista e' pattuito per

iscritto all'atto del conferimento dell'incarico professionale

prendendo come riferimento le tariffe professionali. E' ammessa la

pattuizione dei compensi anche in deroga alle tariffe. Il

professionista e' tenuto, nel rispetto del principio di trasparenza,

a rendere noto al cliente il livello della complessita'

dell'incarico, fornendo tutte le informazioni utili circa gli oneri

ipotizzabili dal momento del conferimento alla conclusione

dell'incarico. In caso di mancata determinazione consensuale del

compenso, quando il committente e' un ente pubblico, in caso di

liquidazione giudiziale dei compensi, ovvero nei casi in cui la

prestazione professionale e' resa nell'interesse dei terzi si

applicano le tariffe professionali stabilite con decreto dal Ministro
della Giustizia;

e) a tutela del cliente, il professionista e' tenuto a stipulare

idonea assicurazione per i rischi derivanti dall'esercizio

dell'attivita' professionale. Il professionista deve rendere noti al

cliente, al momento dell'assunzione dell'incarico, gli estremi della

polizza stipulata per la responsabilita' professionale e il relativo

massimale. Le condizioni generali delle polizze assicurative di cui

al presente comma possono essere negoziate, in convenzione con i

propri iscritti, dai Consigli Nazionali e dagli enti previdenziali

dei professionisti;

f) gli ordinamenti professionali dovranno prevedere l'istituzione

di organi a livello territoriale, diversi da quelli aventi funzioni

amministrative, ai quali sono specificamente affidate l'istruzione e

la decisione delle questioni disciplinari e di un organo nazionale di

disciplina. La carica di consigliere dell'Ordine territoriale o di

consigliere nazionale e' incompatibile con quella di membro dei

consigli di disciplina nazionali e territoriali. Le disposizioni

della presente lettera non si applicano alle professioni sanitarie

per le quali resta confermata la normativa vigente;

g) la pubblicita' informativa, con ogni mezzo, avente ad oggetto

l'attivita' professionale, le specializzazioni ed i titoli

professionali posseduti, la struttura dello studio ed i compensi

delle prestazioni, e' libera. Le informazioni devono essere

trasparenti, veritiere, corrette e non devono essere equivoche,

ingannevoli, denigratorie.

6. Fermo quanto previsto dal comma 5 per le professioni, l'accesso

alle attivita' economiche e il loro esercizio si basano sul principio

di liberta' di impresa.

7. Le disposizioni vigenti che regolano l'accesso e l'esercizio

delle attivita' economiche devono garantire il principio di liberta'

di impresa e di garanzia della concorrenza. Le disposizioni relative

all'introduzione di restrizioni all'accesso e all'esercizio delle

attivita' economiche devono essere oggetto di interpretazione

restrittiva.

8. Le restrizioni in materia di accesso ed esercizio delle

attivita' economiche previste dall'ordinamento vigente sono abrogate

quattro mesi dopo l'entrata in vigore del presente decreto.

9. Il termine "restrizione", ai sensi del comma 8, comprende:

a) la limitazione, in forza di una disposizione di legge, del

numero di persone che sono titolate ad esercitare una attivita'

economica in tutto il territorio dello Stato o in una certa area

geografica attraverso la concessione di licenze o autorizzazioni

amministrative per l'esercizio, senza che tale numero sia

determinato, direttamente o indirettamente sulla base della

popolazione o di altri criteri di fabbisogno;

b) l'attribuzione di licenze o autorizzazioni all'esercizio di

una attivita' economica solo dove ce ne sia bisogno secondo

l'autorita' amministrativa; si considera che questo avvenga quando

l'offerta di servizi da parte di persone che hanno gia' licenze o

autorizzazioni per l'esercizio di una attivita' economica non

soddisfa la domanda da parte di tutta la societa' con riferimento

all'intero territorio nazionale o ad una certa area geografica;

c) il divieto di esercizio di una attivita' economica al di fuori

di una certa area geografica e l'abilitazione a esercitarla solo

all'interno di una determinata area;

d) l'imposizione di distanze minime tra le localizzazioni delle

sedi deputate all'esercizio della professione o di una attivita'

economica;

e) il divieto di esercizio di una attivita' economica in piu'

sedi oppure in una o piu' aree geografiche;

f) la limitazione dell'esercizio di una attivita' economica ad

alcune categorie o divieto, nei confronti di alcune categorie, di

commercializzazione di taluni prodotti;

g) la limitazione dell'esercizio di una attivita' economica

attraverso l'indicazione tassativa della forma giuridica richiesta

all'operatore;
h) l'imposizione di prezzi minimi o commissioni per la fornitura

di beni o servizi, indipendentemente dalla determinazione, diretta o

indiretta, mediante l'applicazione di un coefficiente di profitto o

di altro calcolo su base percentuale;

l) l'obbligo di fornitura di specifici servizi complementari

all'attivita' svolta.

10. Le restrizioni diverse da quelle elencate nel comma 9

precedente possono essere revocate con regolamento da emanare ai

sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400,

emanato su proposta del Ministro competente entro quattro mesi

dall'entrata in vigore del presente decreto.

11. Singole attivita' economiche possono essere escluse, in tutto o

in parte, dall'abrogazione delle restrizioni disposta ai sensi del

comma 8; in tal caso, la suddetta esclusione, riferita alle

limitazioni previste dal comma 9, puo' essere concessa, con decreto

del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro

competente di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,

sentita l'Autorita' per la concorrenza ed il mercato, entro quattro

mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del

presente decreto, qualora:

a) la limitazione sia funzionale a ragioni di interesse pubblico;

b) la restrizione rappresenti un mezzo idoneo, indispensabile e,

dal punto di vista del grado di interferenza nella liberta'

economica, ragionevolmente proporzionato all'interesse pubblico cui

e' destinata;

c) la restrizione non introduca una discriminazione diretta o

indiretta basata sulla nazionalita' o, nel caso di societa', sulla

sede legale dell'impresa.

12. All'articolo 307, comma 10, del decreto legislativo 15 marzo

2010, n. 66, recante il codice dell'ordinamento militare sostituire

la lettera d) con la seguente:

"d) i proventi monetari derivanti dalle procedure di cui alla

lettera a), sono destinati, previa verifica da parte del Ministero

dell'economia e delle finanze della compatibilita' finanziaria con

gli equilibri di finanza pubblica, con particolare riferimento al

rispetto del conseguimento, da parte dell'Italia, dell'indebitamento

netto strutturale concordato in sede di programma di stabilita' e

crescita, al Ministero della difesa, mediante riassegnazione in

deroga ai limiti previsti per le riassegnazioni agli stati di

previsione dei Ministeri, previo versamento all'entrata del bilancio

dello Stato, per confluire nei fondi di cui all'articolo 619, per le

spese di riallocazione di funzioni, ivi incluse quelle relative agli

eventuali trasferimenti di personale, e per la razionalizzazione del

settore infrastrutturale della difesa, nonche', fino alla misura del

10 per cento, nel fondo casa di cui all'articolo 1836, previa

deduzione di una quota parte corrispondente al valore di libro degli

immobili alienati e una quota compresa tra il 5 e il 10 per cento che

puo' essere destinata agli enti territoriali interessati, in

relazione alla complessita' e ai tempi dell'eventuale valorizzazione.

Alla ripartizione delle quote si provvede con decreti del Ministro

della difesa, da comunicare, anche con mezzi di evidenza informatica,

al Ministero dell'economia e delle finanze; in caso di verifica

negativa della compatibilita' finanziaria con gli equilibri di

finanza pubblica, i proventi di cui alla presente lettera sono

riassegnati al fondo ammortamento dei titoli di Stato".


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