mercoledì 4 gennaio 2012

L'INFORMAZIONE C'E'...BASTA DARLA !!!!! PER I PERITI AGRARI NOOOO!!! MISSIONE IMPOSSIBILE.

Abbiamo ricevuto e pubblichiamo la circolare informativa del Collegio Nazionale degli Agrotecnici in merito alle problematiche e agli urgenti adempimenti  relativi alla riforma degli ordinamenti delle professioni.
Consiglio di leggerla perchè aiuta a capire gli eventi e gli sviluppi che le professioni dovranno affrontare in brevissimo tempo per modernizzarsi ( si dice!!!).
Purtroppo, e la cosa è triste per non dire altro, non abbiamo nessuna notizia da parte del nostro Collegio Nazionale....ma non è una novità anzi è una radicata e storica consuetudine.........  NO TRASPARENZA - NO INFORMAZIONE.  e Vaiiiiiiiiiiiiiiiiiii................
Ciao a tutti.
Piermaria Tiraboschi

Roma, 2 gennaio 2012


Prot. n. 0007/ARA OR/ml Ai Presidenti dei Collegi locali degli

Circolare pubblica. Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati


LORO SEDI

Oggetto: effetti sull’Albo professionale

Agrotecnici laureati delle Ai Presidenti delle Federazioni regionali

leggi n. 148/2011, n. 183/2011 degli Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati

e n. 201/2011. LORO SEDI

e-mail

Agli iscritti nella LISTA DI CONTATTO

LORO SEDI

e-mail

A partire dal mese di agosto e fino al successivo mese di dicembre 2011 si è registrato il

ripetuto, e talvolta contradditorio, intervento del legislatore nei confronti degli Ordini professionali

-ed inevitabilmente anche nei confronti dell’Albo degli Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati-,

con l’abuso dello strumento della decretazione d’urgenza (che dovrebbe essere riservato ad atti di

carattere straordinario e che, invece, qui è stato utilizzato come strumento d’uso corrente), sulla

scorta della motivazione che tali interventi erano necessari alla ripresa economica, anche se è lecito

nutrire fondati dubbi sulla bontà di una simile giustificazione.

Va qui rilevato come, purtroppo, la crisi finanziaria mondiale abbia portato a rimuovere le regole

relative all’attività del Governo e ad accettare qualunque cosa, in nome dell’emergenza.

I provvedimenti di cui si parla sono tre:

- il decreto legge 13 agosto 2011, convertito con legge 14 settembre 2011 n. 148;

- la legge 12 novembre 2011 n. 183, c.d. “legge di stabilità” (approvata in gran fretta, posto che

l’ex-premier Silvio Berlusconi aveva subordinato le sue dimissioni a tale approvazione);

- il decreto legge 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con legge 22 dicembre 2011 n. 214;

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nella trattazione che segue si fa sempre riferimento alle leggi di conversione, in quanto le stesse

hanno apportato modifiche -di contenuto e formali- ai decreti legge iniziali. Identicamente, rispetto

ai singoli “Capitoli” di questa Circolare, si fa sempre riferimento all’ultima versione della

disposizione in esame in quanto, nel giro di pochi mesi alcune disposizioni sono state ripetutamente

modificate, anche profondamente (un modo di operare, questo, che è di quanto peggio il legislatore

possa fare): le norme esaminate sono dunque quelle vigenti.

1. LE PROFESSIONI INTERESSATE

Le disposizioni in esame riguardano tutte le 27 professioni ordinistiche italiane la cui attività è

regolamentata per legge e precisamente, oltre agli Agrotecnici ed agli Agrotecnici laureati, le

seguenti:

- Agenti di Cambio, - Giornalisti,

- Agronomi e Forestali, - Infermieri,

- Architetti, - Ingegneri,

- Assistenti sociali, - Medici e Chirurghi,

- Attuari, - Notai,

- Avvocati, - Ostetriche,

- Biologi, - Periti agrari,

- Chimici, - Periti industriali,

- Commercialisti, - Psicologi,

- Consulenti del lavoro, - Spedizionieri doganali,

- Farmacisti, - Tecnici sanitari di Radiologia Medica,

- Geologi, - Tecnologi alimentari,

- Geometri, - Veterinari,

precisando altresì che le professioni sanitarie sono tenute parzialmente indenni dall’applicazione di

alcune norme.

2. SANZIONI PER I PROFESSIONISTI CHE OMETTONO RIPETUTAMENTE DI

RILASCIARE FATTURA

L’art. 2 comma 5 della legge n. 148/2011 ha introdotto una nuova previsione nelle cause di

sospensione dall’Albo e precisamente esso così recita:

“Qualora siano state contestate a carico di soggetti iscritti in albi ovvero ad ordini professionali,

nel corso di un quinquennio, quattro distinte violazioni dell'obbligo di emettere il documento

certificativo dei corrispettivi compiute in giorni diversi, è disposta in ogni caso la sanzione

accessoria della sospensione dell'iscrizione all’albo od all'ordine per un periodo da tre giorni ad

un mese. In caso di recidiva, la sospensione è disposta per un periodo d quindici giorni a sei mesi.”

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viene dunque previsto per la prima volta in assoluto, quale sanzione accessoria, il potere per

l’Amministrazione fiscale (Agenzia delle Entrate e/o Guardia di Finanza) di procedere direttamente

a sospendere un libero professionista dall’Albo, senza il “filtro” del procedimento disciplinare

dell’Ordine. Il provvedimento di sospensione dall’Albo emesso dall’Amministrazione fiscale è

“immediatamente esecutivo” e deve essere trasmesso all’Ordine in cui è iscritto il professionista

sospeso perché lo registri e perché “ne sia data pubblicazione nel relativo sito internet”, laddove

tale “pubblicazione” sembra essere un fatto obbligatorio.

I Collegi provinciali in indirizzo privi di un proprio sito internet, che si trovassero nella

eventualità di veder sospeso un loro iscritto, potranno assolvere all’obbligo di “pubblicazione”

tramite il sito internet dello scrivente Collegio Nazionale (dove sarà creato uno specifico spazio).

Va osservato come questa disposizione abbia dato vita ad un acceso dibattito accademico fra chi

ritiene che, in relazione all’autonomia degli Albi, debbano essere i Consigli degli Ordini a

sospendere gli iscritti e non soggetti terzi, e che, inoltre, la sospensione dovrebbe essere sempre

subordinata allo svolgimento di un procedimento disciplinare, con le garanzie del caso; il dibattito è

ancora in corso e vedremo come si concluderà (intanto, per il momento, non si è ancora registrato

nemmeno un caso di un professionista “evasore” sospeso dall’Albo in virtù di questa legge).

3. I NUOVI PRINCIPI DI MODERNIZZAZIONE DEGLI ORDINAMENTI

PROFESSIONALI, COMUNI A TUTTI GLI ALBI

Con l’art. 3 comma 5 della legge n. 148/2011 è stata realizzata una mini-riforma degli Ordini

professionali; con tale disposizione infatti vengono indicati undici “principi”, comuni a tutte le

professioni ordinistiche, che devono essere recepiti nei relativi ordinamenti. Il successivo art. 10

comma 1 della legge n. 183/2011 ha previsto che il recepimento avverrà tramite specifici DPRDecreti

del Presidente della Repubblica (secondo il principio di delegificazione, vedi anche il

“Capitolo 6 - Cosa sono i DPR e perché preoccupano diverse categorie professionali”).

I principi da introdurre negli ordinamenti professionali sono i seguenti:

a. libero accesso alla professione (resta fermo l’esame di abilitazione previsto dall’art. 33 della

Costituzione);

b. esercizio professionale fondato e ordinato su principi di autonomia ed indipendenza;

c. previsione dell’obbligo di istituire un meccanismo di formazione continua per gli iscritti

nell’Albo;

d. definizione di un equo compenso per i tirocinanti, commisurato all’effettivo apporto del loro

lavoro;

e. tirocinio non superiore a diciotto mesi, con possibilità di farlo svolgere anche durante il corso di

studi, previa convenzione da stipularsi con il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della

Ricerca (una “novità” questa che tale non è per gli Agrotecnici e gli Agrotecnici laureati, in

quanto già ampiamente e da tempo praticata);

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f. corresponsione di un “equo compenso” al praticante, determinato in relazione al concreto

apporto all’attività dello studio;

g. pattuizione del compenso del professionista in forma scritta, all’atto del conferimento

dell’incarico professionale (senza più alcun riferimento alle tariffe professionali);

h. obbligo per i professionisti di stipulare una idonea polizza assicurativa, a tutela del cliente;

i. creazione di nuovi organi interni agli Albi, diversi dai Consigli, a cui saranno affidati i

procedimenti disciplinari (un principio realmente innovativo, perché fa nascere delle “Sezioni

disciplinari” Consigli di disciplina” i cui componenti non possono essere Consiglieri degli Albi,

ciò per garantire maggiore terzietà ed indipendenza);

l. possibilità di pubblicizzare la propria attività professionale, purché in modo veritiero e corretto

(al riguardo si osserva che il Codice deontologico degli Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati

già ammette una tale possibilità).

L’art. 10 comma 2 della legge n. 183/2011 ha previsto anche una “disposizione di salvaguardia” la

quale stabilisce che, qualora non vengano adottati i DPR entro il 13 agosto 2011 le:

“norme vigenti sugli ordinamenti professionali in contrasto con i principi...sono abrogate”

con ciò stabilendo l’automatica abrogazione delle disposizioni professionali delle diverse categorie

in contrasto con i principi indicati alle lettere da a) ad l) di questo “Capitolo”. L’abrogazione

scatterà però solo nel caso non si provveda a riformare i singoli ordinamenti.

Posto che l’abrogazione di norme ordinistiche fondamentali, come quelle in esame, produrrebbe un

vuoto normativo tale da paralizzare l’attività degli Ordini (si aprirebbero perciò più problemi di

quelli che in tal modo si volevano risolvere) è pressoché certo che il Governo provvederà nei

termini ad adottare i previsti DPR di riforma.

4. GLI EFFETTI DELL’APPLICAZIONE DEI “PRINCIPI DI RIFORMA” SULL’ALBO

DEGLI AGROTECNICI E DEGLI AGROTECNICI LAUREATI

Le nuove disposizioni non determinano particolari criticità per l’Albo degli Agrotecnici e degli

Agrotecnici laureati, da sempre uno dei più moderni ed aperti al mercato ed alla concorrenza. Va

peraltro sottolineato come gli Agrotecnici applichino già da tempo alcuni dei “principi” qui

presentati come innovativi e di come lo facciano in maniera ancora più decisa rispetto a quanto

viene richiesto, come nel caso del tirocinio (già oggi ampiamente, quando non totalmente, svolto

contestualmente al percorso di studi, in convenzioni con Istituti Agrari ed Università) oppure della

pubblicità (già oggi libera); per gli altri principi, invece, occorrerà procedere agli adeguamenti

richiesti.

Sul punto si sottolinea che lo scrivente Collegio Nazionale, il 17.10.2011, ha presentato al Ministro

della Giustizia una proposta di adeguamento dell’ordinamento professionale; in relazione al fatto

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che si è poi insediato un diverso Governo, la proposta già depositata sarà integrata con le ulteriori

novità nel frattempo maturate e ripresentata al nuovo Ministro della Giustizia, ciò in accordo con le

eventuali iniziative che in questo senso si vorranno definire in sede di CUP-Comitato Unitario delle

Professioni. Si ricorda, da ultimo che vi è tempo fino al 13 agosto 2012 per completare il percorso

di adeguamento degli ordinamenti, un tempo breve ma sufficiente.

5. DOPO I DPR, IL TESTO UNICO DELLE NORME DI CIASCUNA PROFESSIONE

Una volta emanati i DPR di riforma degli ordinamenti, l’art. 10 comma 2 prevede che “Il Governo,

entro il 31 dicembre 2012, provvede a raccogliere le disposizioni aventi forza di legge che non

risultano abrogate” per effetto dei DPR di recepimento dei nuovi principi di riforma.

In tal modo si verrà a creare, per ciascun Albo professionale, un “Testo unico” delle diverse

disposizioni.

6. COSA SONO I DPR E PERCHE’ PREOCCUPANO DIVERSE CATEGORIE

PROFESSIONALI

I DPR-Decreti del Presidente della Repubblica (il cui utilizzo nell’attività del Governo è definito

dalla legge 23.8.1988 n. 400) sono provvedimenti normativi che, nella gerarchia delle fonti del

diritto, si collocano ad un livello inferiore rispetto alla legge. Producono gli stessi effetti di queste

ultime ma, ad esempio, possono essere impugnati davanti ad un TAR (cosa invece impossibile nel

caso di una legge).

Nell’ordinamento italiano ai DPR si attribuisce un effetto di “delegificazione”, cioè a dire della

possibilità di introdurre (e conseguentemente abrogare) disposizioni anche molto complesse, con la

sostanziale sottrazione di potere al Parlamento (tipicamente titolare del potere legislativo ed a cui è

demandata l’approvazione delle leggi) per trasferirlo al Governo (tipicamente titolare del solo

potere esecutivo, cioè di far eseguire le leggi che il Parlamento approva, e non anche di quello

legislativo).

L’applicazione di questo strumento “delegificante” agli ordinamenti professionali rappresenta una

novità assoluta e per certi versi preoccupante, perché gli ordinamenti di tutte le professioni

intellettuali italiane sono stati approvati con legge, cioè con fonte normativa di rango primario

(perciò discendendone una “riserva di legge” per le attività professionali indicate nei relativi

ordinamenti), e finora hanno goduto di questo formidabile “scudo”: per modificare un ordinamento

professionale serviva solo e sempre una legge.

Per la prima volta viene previsto, invece, che le modifiche agli ordinamenti professionali possano

avvenire anche con DPR, cioè con strumenti normativi di rango inferiore e che sono adottati

direttamente dal Governo.

In questo modo gli Ordini professionali sono più deboli, privati dello scudo della legge e dunque

meno indipendenti e più esposti alla volontà del Governo del momento.

- 6 -

Va detto che, nel caso in questione, l’art. 10 della legge n. 183/2011 indica precisi limiti e modalità

di esercizio dei DPR; questo rappresenta una oggettiva garanzia, ma ciò non toglie che il processo

di delegificazione comunque si realizzi, con gli effetti sopra descritti; anche per tale motivo taluni

Ordini, come autorevolmente quello Forense, ritengono che la disposizione di “delegificazione” sia

incostituzionale (ma, ovviamente, per stabilirlo occorrerà un pronunciamento della Corte

Costituzionale).

7. LE SOCIETA’ PROFESSIONALI

L’istituzione di “società professionali” è stata una richiesta portata avanti per oltre dieci anni, sia da

parte delle professioni tecniche che da parte del CUP-Comitato Unitario delle Professioni, per

modernizzare il sistema ma nessuno si sarebbe aspettato che fossero introdotte con decretazione

d’urgenza e, soprattutto, in maniera così grezza. Il mondo ordinistico aveva infatti evidenziato come

nessuno dei “tipi” societari oggi presenti nel nostro ordinamento potessero essere utilmente

applicati alle professioni e di come, pertanto, fosse necessario introdurre un nuovo “tipo” societario,

definito ad hoc per le professioni.

Il Governo Berlusconi invece, con l’art. 10 comma 3 della legge n. 183/2011 ha stabilito che:

“E’ consentita la costituzione di società per l’esercizio di attività professionali regolamentate nel

sistema ordinistico secondo i modelli societari regolati dai Titoli V e VI del Libro V del Codice

Civile.”

permettendo in tal modo che si possano utilizzare tutte le attuali tipologie societarie previste sia dal

Titolo V (che prevede le società semplici, le società in nome collettivo, le società in accomandita

semplice, le società per azioni, le società in accomandita per azioni, le società a responsabilità

limitata) che dal Titolo VI del Codice Civile (società cooperative).

Ciò apre una notevole serie di problemi, il principale dei quali è rappresentato dalla possibilità che

vi siano soci di capitale non professionisti che assumono il controllo delle nuove società,

regredendo in una posizione “subordinata” i professionisti “soci di minoranza”, con la sostanziale

perdita della loro autonomia.

Da non sottovalutare anche il problema della qualificazione del reddito prodotta da queste nuove

“società professionali” e l’assoggettamento dello stesso alla relativa (od alle relative, perché la

società può anche essere “interprofessionale”) Cassa di previdenza professionale.

L’art. 10 della legge n. 183/2011 prevede l’emanazione (entro il 12 maggio 2012) di un

Regolamento per disciplinare (parzialmente) la materia, ma ciò evidentemente non può risolvere i

problemi descritti; in ogni caso appare, se non logico, almeno prudente che nessuna “società

professionale” possa validamente essere costituita prima dell’emanazione del Regolamento

ministeriale, per impossibilità della società stessa di iscriversi all’Albo professionale.

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Va infine segnalato che l’art. 10 comma 11 della legge n. 183/2011 abroga la legge 23.11.1939 n.

1815 quella che, pur con tutti i suoi limiti, consentiva la costituzione di “associazioni professionali”

o “studi professionali associati”. L’effetto è quello di impedire, dal 12 novembre 2011, la

costituzione di nuovi studi professionali associati. Sembrano invece essere salvi e quindi poter

normalmente funzionare gli studi associati costituti prima di questa data, posto che il comma 9 del

citato art. 10 prevede espressamente che “restano salvi i diversi modelli societari e associativi già

vigenti alla data di entrata in vigore” della legge (dove il termine “in vigore” dovrebbe intendersi

come “già in essere”, salvo diversa interpretazione che venga in seguito data dalla dottrina o dalla

giurisprudenza).

8. LA TOTALE ABROGAZIONE DELLE TARIFFE PROFESSIONALI

L’art. 10 comma 12 della legge n. 183/2011 modifica la lettera d) del comma 5 dell’art. 3 della

precedente legge n. 148/2011 eliminando qualunque riferimento alle tariffe professionali nella

determinazione dei compensi e, pertanto, da ora in poi tutti gli importi delle prestazioni

professionali devono essere pattuiti per iscritto con il cliente al momento del conferimento

dell’incarico, senza alcun riferimento alle tariffe.

Questa disposizione riguarda gli iscritti nell’Albo professionale degli Agrotecnici e degli

Agrotecnici laureati solo nella sua ultima parte (quella relativa alla pattuizione dei compensi) in

quanto, com’è noto, il Ministero della Giustizia non ha mai emanato una specifica tariffa per gli

Agrotecnici e gli Agrotecnici laureati.

9. LE DISPOSIZIONI SULLE CASSE DI PREVIDENZA DEI PROFESSIONISTI

Benchè l’argomento non riguardi l’attività degli Albi, ciò nondimeno si ritiene di darne notizia, ai

fini di una migliore informazione.

L’art. 24 comma 24 della legge n. 214/2011 interviene anche sulle Casse di previdenza dei liberi

professionisti, alle quali viene chiesto di dimostrare, in brevissimo tempo (entro il 30 giugno 2012)

di essere in grado di garantire la sostenibilità (cioè l’equilibrio fra le entrate e la spesa per le

pensioni erogate) per i prossimi 50 anni. Una dimostrazione che si presenta oggettivamente molto

difficile quando non impossibile, perlomeno per molti Enti di previdenza, sia perché le Casse non

possono tenere conto delle plusvalenze insite nei loro rilevanti portafogli immobiliari e sia perché,

sino ad oggi, veniva chiesto loro di garantire la sostenibilità a 30 anni.

Peraltro un aumento così repentino ed elevato dei requisiti di sostenibilità ha indotto -e

probabilmente non a torto- diversi osservatori ad ipotizzare che una tale azione sia in realtà

propedeutica al tentativo di acquisire alla mano pubblica il rilevante patrimonio delle Casse private

(42 miliardi di euro), se del caso inglobandole nell’INPS.

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Il comma 24 prevede che le Casse che non riescano a dimostrare la sostenibilità a 50 anni siano

obbligate a passare immediatamente al calcolo della pensione di anzianità (per la sola parte

maturata dopo il 1 gennaio 2012) con il sistema contributivo nonché ad applicare (per il biennio

2012-2013) un contributo di solidarietà del 1% a carico delle pensioni erogate.

La Cassa di previdenza degli Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati non è toccata dalla nuova

disposizione né teme da essa alcuna conseguenza, perché applica già il sistema contributivo puro ed

è in grado di assicurare già ora la sostenibilità a 50 anni fra entrate contributive e spese per le

prestazioni pensionistiche, come venne verificato sin dal 28.10.2009 dal “Nucleo di valutazione

della spesa previdenziale” del Ministero del Welfare.

La Cassa previdenziale degli Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati, infatti, per quanto sia la più

piccola fra le Casse private è quella che ha adottato regolamenti modernissimi ed oculate procedure

per i propri investimenti, tanto da essere una delle pochissime Casse a garantire la rivalutazione

delle future pensioni con i soli rendimenti degli investimenti.

10. LE PROSSIME SCADENZE

L’Albo professionale degli Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati, così come tutto il sistema

ordinistico, ha sostanzialmente tre appuntamenti rilevanti che lo attendono:

a. il 12 maggio 2012, data entro la quale il Governo dovrà emanare il Regolamento per disciplinare

i criteri delle nuove società professionali relativi a:

- esecuzione dell’incarico solo attraverso i soci professionisti della società, con espressa

indicazione del nominativo del socio nell’incarico;

- partecipazione dei professionisti ad una sola società professionale;

- obbligo, per i professionisti soci, di osservare il proprio codice deontologico;

- assoggettamento della società professionale al regime disciplinare dell’ordine al quale risulta

iscritta (con qualche difficoltà di definizione per le società interprofessionali);

b. il 13 agosto 2012, data entro la quale il Governo dovrà emanare i DPR di (parziale) riforma degli

ordinamenti professionali con adeguamento ai principi indicati al precedente “Capitolo 3 - I

nuovi principi di modernizzazione degli ordinamenti professionali, comuni a tutti gli Albi”. E’

evidente che la maggior parte delle nuove disposizioni che riguardano gli Albi professionali

entreranno in vigore dopo quella data (eccezion fatta per le norme indicate nel successivo

“Capitolo 11 - Le nuove norme già in vigore”).

- 9 -

c. il 31 dicembre 2012, data entro la quale il Governo dovrà emanare, per ciascuna professione, un

“Testo unico” delle disposizioni ancora in vigore dopo le modifiche apportate dai DPR.

11. LE NUOVE NORME GIA’ IN VIGORE

Fra le molte nuove disposizioni qui esaminate, alcune risultano già in vigore; si tratta delle seguenti:

a. dal 14 settembre 2011, la sospensione dall’Albo nel caso al professionista vengano contestate,

nell’arco di un quinquennio, quattro distinte violazioni dell’obbligo di emissione della fattura

(art. 2 comma 5 della legge n. 148/2011). Si veda il precedente “Capitolo 2 - Sanzioni per i

professionisti che omettono ripetutamente di rilasciare fattura”.

b. dal 12 novembre 2011, l’abrogazione della legge 23.11.1939 n. 1815, che consentiva la

costituzione di “associazioni professionali” o “studi professionali associati”.

12. LE NORME LA CUI ENTRATA IN VIGORE E’ STATA ANTICIPATA PER GLI

AGROTECNICI E GLI AGROTECNICI LAUREATI

Utilizzando i poteri a propria disposizione, ed in particolare quelli di cui al disposto combinato degli

artt. 4 e 12 della legge n. 251/86 e successive modificazioni, il Consiglio del Collegio Nazionale

degli Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati intende anticipare al 1 febbraio 2012 l’entrata in

vigore delle seguenti disposizioni:

a. pagamento di un “equo compenso” ai tirocinanti, determinato in relazione al concreto apporto

dell’attività del tirocinante alle attività dello studio (art. 3 comma 5 lettera c della legge n.

148/2011). Si rammenta che l’equo compenso andrà corrisposto unicamente ai praticanti che

operano presso gli studi professionali mentre ne risultano oggettivamente esenti i tirocinanti che

svolgono il percorso formativo professionalizzante nell’ambito delle “Convenzioni” stipulate con

Istituti Agrari ed Università;

b. pattuizione scritta del compenso professionale all’atto del conferimento dell’incarico;

c. il libero utilizzo della pubblicità informativa da parte degli iscritti, a condizione che essa sia

veritiera e corretta;

d. implementazione dello svolgimento del tirocinio tramite Convenzioni con Istituti ed Università;

nei prossimi giorni sarà emanata, per i Presidenti dei Collegi provinciali degli Agrotecnici e degli

Agrotecnici laureati e per i Presidenti delle Federazioni regionali, una specifica Circolare di

indirizzo in vista dell’anticipata applicazione di questi quattro principi.

Distinti saluti.
                                                 R. Orlandi
 
 
 
pt/2012/gmt/01

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