venerdì 14 ottobre 2011

ORDINI AL VIA LE PROVE DI AUTORIFORMA

Ordini, al via le prove di autoriforma [News]

Si riapre il tavolo della riforma. I paletti della manovra bis. Il ministero della Giustizia: una legge ordinaria entro agosto 2012.
Il Ministero della Giustizia ha dato 15 giorni di tempo agli Ordini per presentare proposte di "autoriforma", in adeguamento alle nuove disposizioni di legge, contenute nella Manovra bis, la Legge 148/2011. È quanto emerso dall’incontro del 4 settembre tra il sottosegretario alla Giustizia, Maria Elisabetta Alberti Casellati, e i presidenti nazionali di categoria insieme a Marina Calderone presidente del Cup. L’obiettivo del sottosegretario Casellati è quello di arrivare a una legge ordinaria entro agosto 2012, tenendo in considerazione i principi che dovranno essere recepiti negli ordinamenti professionali. Vediamoli.

Accesso alla professione. È libero e il suo esercizio e' fondato e ordinato sull'autonomia e sull'indipendenza di giudizio, intellettuale e tecnica, del professionista. La limitazione, in forza di una disposizione di legge, del numero di persone che sono titolate ad esercitare una certa professione in tutto il territorio dello Stato o in una certa area geografica, e' consentita unicamente laddove essa risponda a ragioni di interesse pubblico, tra cui in particolare quelle connesse alla tutela della salute umana, e non introduca una discriminazione diretta o indiretta basata sulla nazionalita' o, in caso di esercizio dell'attivita' in forma societaria, della sede legale della societa' professionale.

Formazione continua. Obbligo per il professionista di seguire percorsi di formazione continua permanente predisposti sulla base di appositi regolamenti emanati dai consigli nazionali, fermo restando quanto previsto dalla normativa vigente in materia di educazione continua in medicina (ECM). La violazione dell'obbligo di formazione continua determina un illecito disciplinare e come tale e' sanzionato sulla base di quanto stabilito dall'ordinamento professionale che dovra' integrare tale previsione.

Compenso del professionista. Viene pattuito per iscritto all'atto del conferimento dell'incarico professionale prendendo come riferimento le tariffe professionali. E' ammessa la pattuizione dei compensi anche in deroga alle tariffe. Il professionista e' tenuto, nel rispetto del principio di trasparenza, a rendere noto al cliente il livello della complessita' dell'incarico, fornendo tutte le informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili dal momento del conferimento alla conclusione dell'incarico.

Tariffe professionali. In caso di mancata determinazione consensuale del compenso, quando il committente e' un ente pubblico, in caso di liquidazione giudiziale dei compensi, ovvero nei casi in cui la prestazione professionale e' resa nell'interesse dei terzi si applicano le tariffe professionali stabilite con decreto dal Ministro della Giustizia;

Polizza professionale. A tutela del cliente, il professionista e' tenuto a stipulare idonea assicurazione per i rischi derivanti dall'esercizio dell'attivita' professionale. Il professionista deve rendere noti al cliente, al momento dell'assunzione dell'incarico, gli estremi della polizza stipulata per la responsabilita' professionale e il relativo massimale. Le condizioni generali delle polizze assicurative di cui al presente comma possono essere negoziate, in convenzione con i propri iscritti, dai Consigli Nazionali e dagli enti previdenziali dei professionisti;

Pubblicita' informativa. Viene consentita con ogni mezzo, avente ad oggetto l'attivita' professionale, le specializzazioni ed i titoli professionali posseduti, la struttura dello studio ed i compensi delle prestazioni, e' libera. Le informazioni devono essere trasparenti, veritiere, corrette e non devono essere equivoche, ingannevoli, denigratorie.



pt/2011/gmt/10

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