RIFORMA DELLE PROFESSIONI: ARRIVA LA RICETTA
DEGLI AGROTECNICI
Gli Agrotecnici offrono al Ministro della Giustizia la loro ricetta di riforma
delle professioni. Sarà infatti trasmesso domani al Ministro Paola Severino il
testo del DPR (già censurato dal Consiglio di Stato e criticato dalle
Commissioni Giustizia di Camera e Senato) con gli emendamenti e le
proposte di modifica predisposte dal Consiglio Nazionale degli Agrotecnici e
degli Agrotecnici laureati, che raccolgono tutte le osservazioni sin qui
avanzate.
La proposta degli Agrotecnici ha l’ambizione di rendere immediatamente
presentabile il DPR, mettendolo al sicuro dal rischio di impugnative
amministrative, in modo tale che lo stesso possa essere pubblicato entro il 13
agosto prossimo, evitando che intere parti degli ordinamenti professionali
decadano senza essere sostituite.
In particolare:
1. All’art.1 viene ridefinita coerentemente la definizione di “professionista”.
2. All’art. 3 viene riformulata la nozione (giuridicamente insistente) di “albo
unico nazionale”, risolvendo l’eccesso di delega ed al tempo stesso
salvando il principio ispiratore.
3. All’art. 4 viene regolamentata la pubblicità delle specializzazioni, a
garanzia dell’utenza.
4. All’art.5 viene ripresa la corretta definizione contenuta nella legge n.
148/2011, cioè la legge autorizzante in DPR, risolvendo così i molti
problemi aperti relativamente alle “polizze collettive” dei professionisti,
contrattate di rispettivi Consigli Nazionali.
5. All’art. 6, con un emendamento “chirurgico”, viene mantenuta
l’esenzione del tirocinio per le categorie attualmente prive ed indicato in
18 mesi al massimo quello delle altre. Vengono inoltre previste ed
incentivate (coerentemente con la legge 148/2011) modalità di
assolvimento alternativo del tirocinio, prevedendone l’anticipazione, e
coordinato le attuali disposizioni con quelle previgente, ed in particolare
con il DPR 328/2001.
6. Sempre all’art. 6 viene risolto in problema del coordinamento delle attuali
norme sul tirocinio con le disposizioni sul pubblico impiego.
7. All’art. 7 viene risolto il problema dei Regolamenti sulla formazione
continua, semplicemente riportando il testo dell’art. 3 della legge
autorizzante.
8. All’art. 9 si affronta il gravoso problema dei nuovi organi di disciplina, e
vengono offerte idonee soluzioni sia per i Consigli nazionali costituiti
dopo il 1946 (che perciò operano solo in via amministrativa) sia per
quelli esistenti da prima (e che perciò operano come "giurisdizioni
speciali"); nel primo caso la proposta degli Agrotecnici supera tutte le
problematiche precedenti prevedendo “Consigli di disciplina”
esclusivamente elettivi e privi di qualunque funzione amministrativa. Nel
secondo caso, non potendo modificare la natura giurisdizionale dei
Consigli nazionali ante Costituzione, si prevede di istituire nell’ambito di
questi speciali “Sezioni di disciplina” con solo funzioni deontologiche,
escludendo qualunque altra funzione amministrativa.
Si allega il testo a fronte dell’attuale DPR, con a fianco, evidenziate, le
proposte del Collegio Nazionale degli Agrotecnici e degli Agrotecnici
laureati.
Roma, 30 luglio 2012
pt/2012/gmt/07
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