martedì 3 luglio 2012

"PATRIMONIO VERDE" I PERITI AGRARI IN PRIMA LINEA.

Periti Agrari in prima linea per garantire la tutela del territorio e degli spazzi verdi urbani.
La " giornata nazionale degli alberi" è un momento significativo per valorizzare ambiente e il patrimonio arboreo e boschivo.
In linea con questi obbiettivi "Il Consiglio Regionale Lombardo dei Periti Agrari " si è fatto promotore su temi sensibili: riduzione delle emissioni,  prevenzione del dissenso idrogeologico e al miglioramento della qualità dell'aria richiamando l'attenzione nelle sedi istituzionali della necessità  di azioni integrate a sostegno  di interventi programmati  da parte degli enti locali a tutela del " patrimonio verde".
Nota Redazionale

MINISTERO DELL'AMBIENTE

Ddl-Disegno di legge recante "Norme per lo sviluppo degli spazi verdi urbani"


Articolo 1
(Disposizioni in materia di Giornata nazionale degli alberi)

1. La Repubblica riconosce il 21 novembre quale «Giornata nazionale degli alberi» al fine di perseguire, attraverso la valorizzazione dell’ambiente e del patrimonio arboreo e boschivo, l’attuazione del protocollo di Kyoto e le politiche di riduzione delle emissioni, la prevenzione del dissesto idrogeologico e il miglioramento della qualità dell’aria.

2. Nella giornata di cui al comma 1, il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare può realizzare nelle scuole di ogni ordine e grado, nelle università e negli istituti di istruzione superiore, d’intesa con il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca e con il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, iniziative per promuovere la conoscenza dell’ecosistema boschivo, il rispetto delle specie arboree ai fini dell’equilibrio tra comunità umana e ambiente naturale, l’educazione civica ed ambientale sulla legislazione vigente, nonché per stimolare un comportamento quotidiano sostenibile al fine della conservazione delle biodiversità, avvalendosi delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Nell’ambito di tali iniziative, ogni anno la Giornata nazionale degli alberi è intitolata ad uno specifico tema di rilevante valore etico, culturale e sociale. In occasione della celebrazione della Giornata nazionale degli alberi le istituzioni scolastiche curano, in collaborazione con le autorità comunali e regionali e con il Corpo forestale dello Stato, la messa a dimora in aree pubbliche, individuate d’intesa con ciascun comune, di piantine di specie autoctone, anche messe a disposizione dai vivai forestali regionali, preferibilmente di provenienza locale, con particolare riferimento alle varietà tradizionali dell’ambiente italiano, con modalità definite con decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, d’intesa con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali e con il Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, nell’ambito delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente.

3. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, l’articolo 104 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267 è abrogato.

Articolo 2
(Modifiche alla legge 29 gennaio 1992, n. 113)

1. Al fine di assicurare l’effettivo rispetto dell’obbligo, per il comune di residenza, di porre a dimora un albero per ogni neonato, alla legge 29 gennaio 1992, n. 113, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all’articolo 1, al comma 1 le parole: “entro dodici mesi” sono sostituite dalle seguenti: “entro novanta giorni”, e il comma 2 è sostituito dal seguente: “2. Entro il termine di cui al comma 1, l'ufficio anagrafico comunale fornisce informazioni dettagliate circa il luogo esatto dove l’albero è stato piantato alla persona che ha effettuato la registrazione anagrafica.”;

b) dopo l’articolo 3 della medesima legge è inserito il seguente: «Articolo 3-bis. -

1. Entro un anno dall’entrata in vigore della presente disposizione ciascun comune provvede a censire e classificare gli alberi piantati nell’ambito del rispettivo territorio, in aree urbane di proprietà pubblica.

2. Due mesi prima della scadenza naturale del mandato, il sindaco rende noto il bilancio arboricolo del comune, indicando il rapporto fra il numero degli alberi piantati in aree urbane di proprietà pubblica rispettivamente al principio e al termine della consiliatura. Nei casi di cui agli articoli 52 e 53 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e in ogni ulteriore ipotesi di cessazione anticipata del sindaco dal mandato, l’autorità subentrata provvede alla pubblicazione delle informazioni di cui al presente comma.

3. Le attività di cui al presente articolo sono svolte con le strutture e le informazioni già in possesso, nell’ambito delle risorse disponibili delle amministrazioni interessate ».

Articolo 3
(Modifiche al decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507)

1. Fatta salva l’attuazione della delega prevista dalla legge 5 maggio 2009, n. 42, allo scopo di favorire l’ampliamento degli spazi di verde urbano ad iniziativa e con oneri a carico dei privati, all’articolo 49, comma 1 del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, dopo la lettera g), è aggiunta, in fine, la seguente: «g-bis) le aiuole già realizzate o da realizzare in spazi adiacenti o comunque funzionali a pubblici esercizi, sulla base dei criteri stabiliti dal Comune attraverso i propri atti regolamentari da adottarsi entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della presente disposizione;».

Articolo 4
(Modifiche alla legge 27 dicembre 1997, n. 449)

1. All’articolo 43, comma 2, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, dopo il primo periodo, è inserito il seguente: «Si considerano iniziative di cui al comma 1 anche quelle finalizzate a favorire l’assorbimento delle emissioni di Co2 dall’atmosfera tramite l’incremento e la valorizzazione del patrimonio arboreo delle città. Nei casi di cui al precedente periodo, il comune può inserire il nome, la ditta, il logo o il marchio dello sponsor all'interno dei documenti recanti comunicazioni istituzionali. La tipologia e le caratteristiche di tali documenti sono definite, entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della presente disposizione, con decreto del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministero dell’Interno, sentita la Conferenza Unificata.»

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