martedì 28 settembre 2010

CENSIMENTO GENERALE AGRICOLTURA IN LOMBARDIA: DURA PRESA DI POSIZIONE DEGLI AGROTECNICI.

Abbiamo ricevuro dal Collegio Nazionale degli Agrotecnici la dura nota che di seguito pubblichiamo in merito  " al mancato rispetto delle norme previdenziali e elusione di base imponibile" relativamente agli incarichi da sottoscrivere da parte dei rilevatori .
Riteniamo la notizia interessante, per i risvolti previdenziali e fiscali, anche per i Periti Agrari che si accingono a firmare l'incarico professionale.

PeritiAgrariLiberi  Notizie



MINISTERO DELLA GIUSTIZIA


COLLEGIO NAZIONALE DEGLI AGROTECNICI

E DEGLI AGROTECNICI LAUREATI

Roma, 27 settembre 2010

Prot. n. 4163 OR/sg


Oggetto: 6° Censimento generale all’Agricoltura e alle Foreste



dell’agricoltura.Incarichi di “Rilevatore” manncato rispetto delle  norme previdenziali.



Elusione di base imponibile


Dott. Roberto ALBETTI

IVA. Presidente ERSAF-Ente Regionale per i Servizi

all'Agricoltura e alle Foreste

Via Copernico, 38

20125 MILANO

e, p.c. Egreg. Dott. Egreg. Dott. Giulio DE CAPITANI

Regione Lombardia

Assessore Regionale all’Agricoltura

Via Pola, 12

20124 MILANO

e, p.c. Egreg. Dott. Enrico GIOVANNI

Presidente ISTAT - Istituto Nazionale di Statistica

Via Cesare Balbo, 16

00184 ROMA

e, p.c. Al Comando della Guardia di Finanza

Via Melchiorre Gioia, 5

20124 MILANO

e, p.c. All’Agenzia delle Entrate

Via dei Missaglia, 97

20143 MILANO

e, p.c. Egreg. Dott. Carlo SICILIANI

Presidente Gestione previdenziale

AGROTECNICI/ENPAIA

Viale Beethoven, 48

00144 ROMA

UFFICIO DI PRESIDENZA: Poste Succursale n. 1 - 47122 FORLI’

Tel. 0543/720.908 - Fax 0543/795.263 - E-mail: agrotecnici@agrotecnici.it - www.agrotecnici.it

SEDE: presso il Ministero della Giustizia - Via Arenula, 71 - 00186 ROMA

Tel. 06/6813.4383 - 06/6885.2531 - 06/6885.2082

e, p.c. Egreg. Dott. Arcangelo PIRRELLO

Presidente EPAP - Ente di Previdenza ed Assistenza

Pluricategoriale

Via Vicenza, 7

00185 ROMA

e, p.c. Egreg. Dott. Alessandro MARASCHI

Coordinatore Gestione previdenziale

AGROTECNICI/ENPAIA

SEDE

e, p.c. Ai Signori Prefetti delle Province della Lombardia

LORO SEDI

e, p.c. Ai Presidenti dei Collegi degli Agrotecnici

e degli Agrotecnici laureati della Regione Lombardia

LORO SEDI

e, p.c. Ai Presidenti dei Collegi dei Periti agrari

e dei Periti agrari laureati della Regione Lombardia

LORO SEDI


URGENTISSIMO

Anticipato a mezzo fax/e-mail. Segue raccomandata.


Le modalità scelte dall’ERSAF per la gestione del 6° Censimento Nazionale

dell’Agricoltura hanno già dato origine a forti polemiche nelle modalità di reclutamento dei Rilevatori

e Coordinatori (in ordine ai quali è in corso un accertamento dei Collegi degli Agrotecnici e degli

Agrotecnici laureati della Lombardia per rilevare irregolarità riferite all’attribuzione di incarichi di

rilevamento/coordinamento a soggetti inidonei, in violazione dell’art. 348 c.p.); spiace ora rilevare

come l’ERSAF, anche all’atto di far sottoscrivere i contratti ai soggetti prescelti, insista nella

violazione delle norme previdenziali e fiscali richiedendo, all’atto del conferimento dell’incarico,

indebite iscrizioni previdenziali che possono comportare, in taluni casi, l’evasione dell’IVA e che

inevitabilmente daranno vita ad un nuovo contenzioso.

Si osserva che tale problema riguarda sia gli Agrotecnici e gli Agrotecnici laureati che,

identicamente, i Dottori Agronomi ed i Periti Agrari iscritti negli Albi in quanto anche a costoro

ERSAF impone od intende imporre l’aggiramento delle norme previdenziali specifiche, forzatamente

collocandoli in una Gestione previdenziale diversa da quella propria.

Infatti i Coordinatori e Rilevatori scelti da ERSAF per l’espletamento delle attività

censuarie agricole vengono, in questi giorni, chiamati a sottoscrivere i relativi contratti, che sono tutti

redatti sotto forma di “Contratto di collaborazione coordinata continuativa”, facendo contestualmente

sottoscrivere a ciascuno la domanda per le detrazioni d’imposta (riservate ai parasubordinati) nonché

di determinazione di aliquota per la Gestione separata dei parasubordinati INPS.

La modalità contrattuale della “Collaborazione coordinata continuativa” è in via generale

applicabile (con alcune specifiche eccezioni) ai soggetti che non sono esercenti una attività

professionale propria e che sono privi di P.IVA, ponendosi tale contratto a metà fra il lavoro autonomo

ed il lavoro dipendente.

Tuttavia gli iscritti negli Albi professionali degli Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati,

dei Dottori Agronomi e Forestali e dei Periti agrari che esercitano l’attività libero-professionale in

qualunque modo (sia in forma di “collaborazione coordinata continuativa” che con “Partita IVA”)

sono obbligatoriamente tenuti ad iscriversi alle rispettive Gestioni previdenziali, che sono le seguenti:

1. Per gli Agrotecnici e gli Agrotecnici laureati Fondazione ENPAIA

Gestione separata AGROTECNICI

2. Per i Periti agrari ed i Periti agrari laureati Fondazione ENPAIA

Gestione separata PERITI AGRARI

3. Per i Dottori Agronomi e Forestali EPAP Ente di Previdenza

ed Assistenza Pluricategoriale

si rammenta altresì che, ad ogni effetto di legge, per gli iscritti negli Albi professionali sopra indicati le

rispettive Gestioni previdenziali sono “previdenza di primo pilastro” ed interamente sostitutive

dell’INPS.

I Regolamenti e gli Statuti delle tre citate Casse previdenziali, tutti approvati dal Ministero del

Lavoro, sono al riguardo chiarissimi.

Per memoria di chi legge si ricorda che il “Regolamento della Gestione separata degli

Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati” all’art. 1 concernente “Iscritti alla Gestione”, così recita:

“1. Gli iscritti all’albo degli Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati che esercitano attività

autonoma di libera professione senza vincolo di subordinazione, ivi compresi i titolari di

rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di cui all’art. 49, comma 2, lett. a) del T.U.

delle imposte sui redditi, approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, ancorchè svolgano

contemporaneamente attività di lavoro subordinato, sono obbligatoriamente iscritti, così come

previsto dall’art. 1 del D. Lgs. 103/96, alla Gestione separata dell’Ente Nazionale di Previdenza

per gli Addetti e per gli Impiegati in Agricoltura - nel seguito denominato Fondazione”.

2. Il “Regolamento della Gestione separata dei Periti agrari” così recita:



“1. Gli iscritti all’Albo dei periti agrari che esercitano attività autonoma di libera professione senza



vincolo di subordinazione, ancorchè svolgano contemporaneamente attività di lavoro



subordinato, ivi compresi i titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di cui



all’art. 49, comma 2, lett. a) del T.U. delle imposte sui redditi, approvato con D.P.R. 22 dicembre



1986, n. 917, sono obbligatoriamente iscritti, così come previsto dall’art. 1 del D. Lgs. 103/96



alla Gestione separata dell’Ente Nazionale di Previdenza per gli Addetti e per gli Impiegati in



Agricoltura - nel seguito denominato Fondazione”.

3. Lo Statuto dell’EPAP, all’art. 4 “Iscritti”, così recita:

“1. Ai sensi dell’art. 1 del d. lgs. 10 febbraio 1996, n. 103, sono obbligatoriamente iscritti, o

registrati all’Ente di Previdenza e Assistenza Pluricategoriale (EPAP), gli iscritti agli albi

professionali dei dottori agronomi e dottori forestali, degli attuari, dei chimici e dei geologi

che esercitano comunque attività autonoma di libera professione in forma singola o

associata senza vincolo di subordinazione, anche sotto forma di prestazione saltuaria e/o

occasionale o collaborazione coordinata e continuativa, svolta nei confronti dei soggetti

pubblici e privati, ancorché svolgano contemporaneamente attività di lavoro dipendente.

Resta evidentemente da vedere se l’attività di Rilevatore/Coordinatore nell’ambito del

6° Censimento generale dell’agricoltura sia attività professionale per le categorie indicate (nel qual

caso i compensi relativi verrebbero attratti nella sfera previdenziale come indicato) oppure no (nel

qual caso potrebbe presumersi corretta l’iscrizione all’INPS - Gestione parasubordinati); per gli

iscritti nell’Albo degli Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati l’attività predetta è sicuramente di

natura professionale, posto che l’art. 11, c. 2 lettera f, della legge professionale 6 giugno 1986

n. 251 e successive modificazioni ed integrazioni, fra le competenze professionali degli Agrotecnici e

degli Agrotecnici laureati prevede espressamente:

“la rilevazione dei dati statistici”

Ne consegue che, nel caso i Rilevatori e Coordinatori del Censimento siano Agrotecnici ed

Agrotecnici laureati (ma, si ha ragione di ritenere, anche Dottori Agronomi o Periti agrari) iscritti

nell’Albo e privi di partita IVA, l’ERSAF può legittimamente stipulare un contratto di collaborazione

coordinata continuativa ma tuttavia prevedendo -come prescritto per legge- l’iscrizione alla Gestione

Separata AGROTECNICI/ENPAIA e gravando l’importo dell’aliquota al 2% come previsto dal D.

Lgs. n. 103/1996, dove ogni diversa iscrizione previdenziale coercitivamente imposta rappresenterebbe

un atto illegale.

Ancor più grave è il caso dell’Agrotecnico o dell’Agrotecnico laureato che, in possesso di

P.IVA perché esercente la relativa attività professionale (fra gli Agrotecnici e gli Agrotecnici laureati

selezionati dalla Regione diversi risultano essere in questa condizione); in tali casi la evidente

coercizione psicologica cui essi sono sottoposti all’atto della firma del contratto (la mancata firma del

contratto di para-subordinazione con iscrizione INPS può portare alla mancata formalizzazione

dell’incarico), oltre alle già indicate illegittimità, comporta l’evasione dell’IVA sulle (mancate)

fatture che il soggetto avrebbe dovuto emettere, ma che non emetterà in quanto l’ERSAF, con

comportamento antigiuridico, sottrae tali compensi dall’imposizione IVA per attergarli nell’ambito del

lavoro parasubordinato.

Posto che tale situazione non riguarda solo gli iscritti nell’Albo professionale degli

Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati ma altresì gli iscritti negli Albi degli Agronomi e dei Periti

agrari, che presumibilmente sono la maggioranza dei 515 Coordinatori/Rilevatori incaricati, l’Agenzia

delle Entratee la Guardia di Finanza vorranno verificare, secondo competenza, l’entità degli importi

che verrebbero elusi dalla mancata imposizione IVA.

I Collegi degli Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati sono invitati a contattare i propri

iscritti, così come anche individuati con nota dello scrivente prot. n. 4080/2010, per avvisarli degli

obblighi previdenziali e fiscali cui sono tenuti, invitandoli a non sottoscrivere dichiarazioni indebite,

neppure sotto l’eventuale minaccia della revoca dell’incarico e nel caso detta eventuale minaccia venga

effettivamente posta in essere, sono inviatati a fornire ai propri iscritti la necessaria tutela giudiziaria.

Si rivolge altresì sentitissimo invito all’Assessore regionale all’Agricoltura perché

intervenga nei confronti dell’ERSAF per impedire che le descritte eventualità trovino concretezza,

segnalando l’urgenza dell’intervento, posto che -per quanto di conoscenza- i primi contratti sono

previsti in firma per domani.

In conclusione si invita l’ERSAF a desistere dalla decisione di voler far iscrivere

soggetti liberi-professionisti a Gestioni previdenziali improprie o diverse dalle loro in quanto ciò

costituisce violazione di legge; parimenti si invita l’ERSAF a voler rispettare, nell’attribuzione

degli incarichi, gli obblighi IVA rinunciando a voler diversamente qualificare la base imponibile,

eludendo la conseguente imposta.

A tale riguardo si ricorda che è lo stesso “Regolamento di esecuzione” del 6° Censimento

generale dell’agricoltura, approvato con D.P.R. 23.7.2010 n. 154 a correttamente prevedere

espressamente che gli Enti “Organi del censimento” possano conferire incarichi di natura

autonoma, soggetti ad IVA; l’art. 22, c.2 del citato “Regolamento” infatti così recita:

“ Ai sensi dell'articolo 17 del decreto-legge 25 settembre 2009, n. 135, convertito, con modificazioni,

dalla legge 20 novembre 2009, n. 166, i competenti organi censuari possono conferire, per lo

svolgimento dei compiti di rilevatore e coordinatore, anche incarichi di natura autonoma

limitatamente alla durata delle operazioni censuarie e comunque non oltre il 31 dicembre 2011”.

La spiacevole necessità di dover rendere la presente comunicazione -indotta

esclusivamente dall’incomprensibile comportamento degli uffici dell’ERSAF- non esime lo scrivente

dall’offrire, ove richiesta, la propria disponibilità nell’applicare correttamente le norme richiamate (a

tale riguardo si indica fin d’ora come utile riferimento l’Agr. Dott. Alessandro MARASCHI - port.

338/85.46.174).

Un cenno di riscontro circa la volontà dell’ERSAF di voler rispettare le citate norme

relative agli iscritti negli Albi professionali del settore agrario sarà gradita.

Distinti saluti.
                                                        Il Presidente
                                                  ( Roberto Orlandi)

3 commenti:

  1. QUINDI ORLANDI HA FATTO MARCIA INDIETRO RISPETTO AI PERITI AGRARI CHE POSSONO LAVORARE NEL CENSIMENTO. VIVA IL CNPA CHE HA FATTO RAGIONARE I SORDI.

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  2. Io penso che anche in questo caso gli Agrotecnici non hanno mancato occasione di fare (e succede MOLTO SPESSO .....) una bella "figurina" (tradotto: figura di m...a - cioè quella cosa che a prima vista assomiglia alla cioccolata ma odorando e vedendo più attentamente non lo è)!!!

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  3. Ma è mai possibile, cari ignoti, che non siate in grado di fare un commento " normale e intelligente" senza insulti a persone e volgarità.
    Così facendo la figura di " merd..." la facciamo noi periti agrari.
    Su...usate un pò di quella materia grigia che la natura vi ha donato...sforzatevi.

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