venerdì 11 febbraio 2011

GEOMETRI: LIQUIDAZIONE E VERSAMENTO CONTRIBUTI CASSA NELLA DICHIARAZIONE DEI REDDITI.

E i Periti Agrari cosa faranno ????????


Decreto Ministeriale del 03 febbraio 2011 - n.

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE - DECRETO 3 febbraio 2011 - Dichiarazione e versamento dei contributi dovuti alla Cassa italiana di previdenza ed assistenza geometri. (11A01588) - (GU n. 32 del 9-2-2011 )

ArgomentoPrevidenza e Assistenza





MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE



DECRETO 3 febbraio 2011



Dichiarazione e versamento dei contributi dovuti alla Cassa italiana


di previdenza ed assistenza geometri. (11A01588)





IL MINISTRO DELL'ECONOMIA

E DELLE FINANZE
di concerto con
IL MINISTRO DEL LAVORO

E DELLE POLITICHE SOCIALI

Visto il capo III del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241,

che prevede l'effettuazione di versamenti unitari, con eventuale

compensazione, delle imposte, dei contributi previdenziali ed

assistenziali e dei premi di cui all'art. 17, comma 2, dello stesso

decreto legislativo;

Visto l'art. 10, comma 1, del predetto decreto legislativo n. 241

del 1997, il quale prevede che i soggetti iscritti all'INPS per i

propri contributi previdenziali, ad eccezione dei coltivatori

diretti, e quelli iscritti agli enti e alle casse previdenziali

individuati con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con i

Ministri del tesoro e del lavoro e della previdenza sociale, e

all'INAIL devono determinare l'ammontare dei contributi e dei premi

dovuti nella dichiarazione dei redditi;

Visto l'art. 28, comma 1, del predetto decreto legislativo n. 241

del 1997, il quale prevede che i versamenti unitari e la

compensazione si applicano, a decorrere dal 1999, oltre che

all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul

lavoro (INAIL), all'Ente nazionale per la previdenza e l'assistenza

per i lavoratori dello spettacolo (ENPALS) e all'Istituto nazionale

per la previdenza per i dirigenti di aziende industriali (INPDAI),

anche agli enti e casse previdenziali individuati con decreto del

Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri del tesoro e del

lavoro e della previdenza sociale;

Visto l'art. 1 del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, che

ha previsto la trasformazione di alcuni enti gestori di forme di

previdenza e assistenza obbligatorie, tra cui la Cassa nazionale

previdenza e assistenza geometri, in persone giuridiche private;

Visto l'art. 1, comma 3, del decreto legislativo n. 509 del 1994,

il quale ha stabilito che gli enti privatizzati continuano a svolgere

le attivita' previdenziali e assistenziali in atto riconosciute a

favore delle categorie di lavoratori e professionisti per le quali

sono stati originariamente istituiti, ferma restando la

obbligatorieta' della iscrizione e della contribuzione;

Visto l'art. 23 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, con

il quale e' stato istituito il Ministero dell'economia e delle

finanze e gli sono state trasferite le funzioni dei Ministeri del

tesoro, del bilancio e della programmazione economica e delle

finanze;

Visto l'art. 45 del decreto legislativo n. 300 del 30 luglio 1999,

che ha disposto l'istituzione del Ministero del lavoro e delle

politiche sociali e la contestuale attribuzione allo stesso delle

funzioni in precedenza svolte dal Ministero del lavoro e della

previdenza sociale;

Visto l'art. 62, comma 2, del suddetto decreto legislativo 300 del

1999, in virtu' del quale l'Agenzia delle entrate e' competente a

svolgere i servizi affidati alla sua gestione in base alla legge o ad

apposite convenzioni stipulate con gli enti impositori;

Vista la delibera del 6 ottobre 2010, n. 152, con la quale il

consiglio di amministrazione della Cassa italiana di previdenza ed

assistenza dei geometri ha deliberato che le contribuzioni dovute

alla Cassa stessa sono determinate nella dichiarazione dei redditi e

versate attraverso il sistema dei versamenti unitari, previsto

dall'art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241;

Decreta:


1. I soggetti iscritti alla Cassa italiana previdenza e assistenza


geometri determinano l'ammontare dei contributi dovuti nella


dichiarazione dei redditi.


2. I versamenti unitari e la compensazione, previsti dal capo III


del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, si applicano anche


alla Cassa italiana previdenza e assistenza geometri.

3. Le modalita' di trasmissione dei flussi informativi concernenti


i dati relativi alla contribuzione dovuta e alle operazioni di


riscossione, nonche' il relativo rimborso delle spese, ivi compreso


quello per le operazioni di riscossione previste al comma 2, sono


disciplinati con convenzione, stipulata tra l'Agenzia delle entrate e


la Cassa italiana previdenza e assistenza geometri.


Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della


Repubblica italiana.

Roma, 3 febbraio 2011



Il Ministro dell'economia

e delle finanze

Tremonti

Il Ministro del lavoro

e delle politiche sociali

Sacconi

pt/2011/gmt/01

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