martedì 18 settembre 2012

MONETA ELETTRONICA ANCHE PER I PROFESSIONISTI. !!

Professionisti, dal 2014 dovranno accettare la moneta elettronica

di Paola Mammare
18/09/2012 - Innovazione nell'attività dei professionisti, realizzazione di nuove infrastrutture e semplificazione delle norme in materia di sicurezza sul lavoro. Sono alcuni dei contenuti su cui verte la fase 2 per lo sviluppo e la crescita del Paese. Le strategie, contenute nel disegno di legge sull'Agenda digitale e le start up innovative, predisposto dal Governo, prevedono una serie di misure anticrisi basate sullo snellimento di alcune procedure.


Professionisti

Dal primo gennaio 2014 la moneta elettronica entra nell’attività dei professionisti. Secondo il testo della bozza, i soggetti che erogano servizi professionali saranno infatti tenuti ad accettare pagamenti effettuati attraverso carte di debito.
Per favorire la presentazione di istanze, dichiarazioni e dati, nonché lo scambio di informazioni e documenti tra la pubblica amministrazione e professionisti, entro 6 mesi dall’entrata in vigore della legge è prevista poi l’istituzione dell'Indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata (INI-PEC) presso il Ministero per lo sviluppo economico.
Infrastrutture
Per favorire la realizzazione di nuove opere infrastrutturali di importo superiore ai 500 milioni di euro mediante contratti di partenariato pubblico privato, per le quali non sono previsti contributi pubblici a fondo perduto ed è accertata la non sostenibilità del piano economico finanziario, al soggetto titolare del contratto è riconosciuto un credito di imposta Ires e Irap sulla costruzione e gestione dell’opera.
Per ogni progetto il credito di imposta è stabilito in misura tale da far raggiungere l’equilibrio economico finanziario, ma non può comunque superare il 50% del costo dell'investimento.
La valutazione tecnica della non sostenibilità del piano economico finanziario e dell’entità del credito di imposta è effettuata dall’Unità tecnica finanza di progetto secondo procedure da definire in un dpcm da emanare entro 60 giorni dall’entrata in vigore della legge.
Sicurezza sul lavoro
La bozza messa a punto dall’Esecutivo prevede misure di semplificazione degli adempimenti relativi alla informazione, formazione e sorveglianza sanitaria previsti per le prestazioni che implicano una permanenza del lavoratore in azienda per un periodo non superiore a cinquanta giornate lavorative nell'anno solare di riferimento.
Secondo il ddl, per ottemperare al suo obbligo di elaborare un unico documento di valutazione dei rischi utile a ridurre i rischi da interferenze, il datore di lavoro può nominare un suo incaricato, dandone evidenza nel contratto d’appalto. L’obbligo però non si applica se il documento di valutazione dei rischi del committente e dell’impresa appaltatrice considerano già tutti i rischi dovuti ad eventuali interferenze.
Ai sensi del nuovo testo, per la costruzione, l’ampliamento o la ristrutturazione di edifici industriali dove è prevista la presenza di più di tre lavoratori, vanno comunicati all’organi di vigilanza competente l’oggetto della lavorazione e le modalità di esecuzione, ma anche le caratteristiche dei locali e degli impianti. Le informazioni devono essere trasmesse dal datore di lavoro allo sportello unico per le attività produttive secondo modelli di comunicazione predisposti con decreto ministeriale da emanare entro 90 giorni dalla pubblicazione della legge.

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pt/2012/gmt/09

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