lunedì 24 settembre 2012

Professionista, il preventivo inadeguato non aumenta la parcella. Sentenza della Cassazione.

Professionisti, il preventivo inadeguato non aumenta la parcella

Cassazione: il tecnico deve indicare tempestivamente se la prestazione supera il compenso pattuito
di Paola Mammarella
21/09/2012 - Il professionista non può ritoccare al rialzo la sua parcella, giustificandosi col fatto che il preventivo non è più adeguato alla prestazione svolta. Per rivedere il compenso dovrebbe invece indicare per tempo che i costi stanno superando il prezzo dell’incarico ed eventualmente rivedere gli accordi col committente.

Si è espressa in questi termini la Corte di Cassazione, che con la sentenza 15628/2012 ha assunto una posizione a favore del cliente, affermando che la convenzione fra le parti va sempre rispettata.
Nel 2005 la Corte d’Appello di Firenze aveva già respinto il ricorso dell’architetto, che voleva conseguire un compenso più alto rispetto a quello pagato dal cliente.
Per giungere a questa conclusione, la Corte d’Appello aveva osservato che il pagamento era basato su un accordo tra l’architetto e il cliente in base al quale era stato pattuito un compenso pari a 50 milioni di lire.
Secondo il professionista, invece, il compenso era stato determinato in modo forfettario e poteva essere incrementato del 10 per cento. Allo stesso tempo, l’accordo non avrebbe contemplato la direzione di alcuni lavori di ristrutturazione, motivo per il quale sarebbe stato necessario accertare le singole voci di progetto.
La Cassazione, confermando la posizione della Corte d’Appello di Firenze, ha giudicato contrario alla buona fede il comportamento del professionista.
Per far sì che la sua proposta potesse essere accolta, a detta della Cassazione il professionista avrebbe dovuto indicare tempestivamente il superamento dei limiti stabiliti dall’accordo.
Allo stesso tempo, la Cassazione ha concluso che la pattuizione inferiore ai minimi tariffari sarebbe comunque stata legittima.
Ricordiamo che dopo l’entrata in vigore della riforma delle professioni, che ha abolito le tariffe professionali, la pattuizione del compenso si basa esclusivamente sulla contrattazione tra professionista e committente (Leggi Tutto).
La riforma ha anche reso obbligatorio il preventivo di massima. In fase di liquidazione del compenso da parte di un organo giurisdizionale, infatti, non poter provare la presenza di un preventivo di massima costituisce un elemento di valutazione negativa (Leggi Tutto). (riproduzione riservata)
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pt/2012/gmt/09

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